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Superbonus 110% e capienza fiscale: nuovi chiarimenti dal Fisco – Lavori Pubblici

Superbonus 110%: l’accesso alle
detrazioni fiscali è soggetto al possesso di
alcuni specifici requisiti, così come le modalità di fruizione
dell’agevolazione. Lo chiarisce bene, ancora una volta, l’Agenzia
delle Entrate, con la risposta
n. 610/2021
, fornita ad un’organizzazione di volontariato (ODV)
per la realizzazione di interventi soggetti alle detrazioni fiscali
del 110%, su immobili utilizzati in base ad una Convenzione
stipulata con un Comune mediante scrittura privata.

Superbonus 110% per Onlus e Organizzazioni di Volontariato

Nello specifico, con l’istanza è stato richiesto se l’ODV possa
beneficiare delle detrazioni previste dal decreto legge 19 maggio
2020, n. 34 (cd. “Decreto Rilancio”), in virtù della convenzione
stipulata e se, nonostante la mancanza di capienza
fiscale
, l’organizzazione possa godere del c.d. “sconto in
fattura”, ai sensi dell’articolo 121 dello stesso decreto legge n.
34 del 2020.

Questi gli interventi previsti:

  • realizzazione cappotto termico su superficie
    verticale e orizzontale opaca;
  • sostituzione della caldaia con tipo ibrido
    a condensazione;
  • installazione di pannelli fotovoltaici ad
    accumulo al servizio anche della caldaia;
  • sostituzione dei serramenti (c.d. “intervento
    trainato”);
  • installazione di una colonnina per
    ricarica auto elettriche (c.d. “intervento
    trainato”).

Superbonus 110%: i beneficiari delle agevolazioni

Facendo riferimento alla normativa prevista dall’art. 119 del
d.l. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) e in particolare ai commi 9
e 10, che delineano l’ambito soggettivo di applicazione del
beneficio fiscale, l’Agenzia delle Entrate ha precisato i
requisiti di accesso al Superbonus:

  • titolarità di un diritto reale di godimento
    sull’immobile (proprietà, comodato, usufrutto o locazione);
  • detenere l’immobile in base ad un contratto di locazione, anche
    finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in
    possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del
    proprietario. In questo caso, fa fede la Convenzione stipulata
    nella forma della scrittura privata.

Inoltre al Superbonus possono accedere:

  • organizzazioni non lucrative di utilità sociale
    (ONLUS) di cui all’articolo 10 del decreto
    legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
  • dalle organizzazioni di volontariato (OdV)
    iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n.
    266;
  • dalle associazioni di promozione sociale (APS)
    iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie
    autonome di Trento e Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7
    dicembre 2000, n. 383.

Per detti soggetti (ONLUS, OdV e APS), non essendo prevista
alcuna limitazione espressa, il beneficio spetta:

  • per tutti gli interventi agevolabili,
    indipendentemente dalla categoria catastale, fermo restando
    l’esclusione prevista dal comma 15-bis dell’articolo 119;
  • indipendentemente dalla circostanza che l’edificio sia o meno
    costituito in condominio e, pertanto, anche con riferimento ad
    interventi realizzati su edifici composti anche da più unità
    immobiliari di proprietà dei sopra richiamati soggetti;
  • anche per più di due unità immobiliari, in
    quanto tale disposizione riguarda solo le persone fisiche, al di
    fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e
    professioni.

Superbonus 110%: alternative alla detrazione fiscale

Infine, l’articolo 121 del medesimo decreto
Rilancio, stabilisce che i soggetti che sostengono, negli anni
2020, 2021 e 2022, delle spese per gli interventi tassativamente
individuati ed elencati al successivo comma 2 (tra cui rientrano
anche gli interventi antisismici previsti dall’art.16 del decreto
legge n. 63/2013) possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto
della detrazione in dichiarazione:

  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo
    dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso,
    anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da
    quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con
    facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti ivi
    inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari
    (c.d. “sconto in fattura“);
  • per la cessione di un credito d’imposta di
    importo corrispondente alla detrazione fiscale spettante ad altri
    soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e altri intermediari
    finanziari, con facoltà di successiva cessione.

In questo caso, nel presupposto che l’ODV istante possegga
redditi imponibili anche se si tratta esclusivamente di redditi
assoggettati a tassazione separata o ad imposta
sostitutiva, potrà quindi richiedere lo sconto in fattura in
alternativa alla detrazione dall’imposta lorda.

Superbonus 110%, ONLUS, OdV e APS: le modifiche post
Semplificazioni-bis

Appare utile ricordare che a seguito dell’entrata in vigore del
Decreto-Legge 31 maggio 2021,
n. 77
(c.d. Decreto Semplificazioni-bis o Governance PNRR),
convertito con modificazioni dalla google,
sono state apportate parecchie modifiche all’art. 119 del Decreto
Rilancio.

Tra questi l’inserimento del nuovo comma 10-bis che prevede
nuove modalità di calcolo dei limiti di spesa per i soggetti di cui
al comma 9, lettera d-bis), del Decreto Rilancio, quindi proprio
quelli a cui l’Agenzia delle Entrate risponde. Per questi soggetti,
in possesso dei seguenti requisiti:

  • svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e
    assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non
    percepiscano alcun compenso o indennità di carica;
  • siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie
    catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà,
    usufrutto o comodato d’uso gratuito. Il titolo di co-modato d’uso
    gratuito è idoneo all’accesso alle detrazioni di cui al presente
    articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato
    in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della
    presente disposizione;

è previsto che il limite di spesa ammesso al superbonus 110% per
le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la
superficie complessiva dell’immobile oggetto degli
interventi di incremento dell’efficienza energetica, di
miglioramento o di adeguamento antisismico e la superficie
media di una unità abitativa immobiliare
, come ricavabile
dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del Mercato
Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo
120-sexiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385.

Source: lavoripubblici.it

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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