Il 10 agosto scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto numero 114 del 25 maggio 2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero della Giustizia. Tale decreto disciplina il pegno a garanzia dei crediti relativi all’attività di impresa, facilitando l’accesso al finanziamento per gli imprenditori, i quali potranno utilizzare un bene mobile (materiale o immateriale, presente o futuro) a garanzia del credito richiesto, senza il necessario e tradizionale spossessamento.
Con questa modalità sarà quindi possibile continuare a utilizzare il bene oggetto di pegno anche per poterlo trasformare e/o sostituire con beni analoghi. Di portata innovativa anche il riferimento ai marchi, ai brevetti ed ai diritti di proprietà industriali o intellettuali, nonché alle azioni ed alle partecipazioni, avendole il legislatore incluse tra i possibili beni soggetti a registrazione.
Il provvedimento del MEF semplifica e digitalizza buona parte del processo: entro otto mesi dall’entrata in vigore del decreto n. 114 (ovvero entro il 25 aprile 2022) dovrà essere ultimato il sistema informatico che gestirà il “Registro Pegni” per realizzare il sistema informatico. Questo Registro dei pegni mobiliari non possessori, gestito dall’Agenzia delle Entrate con la vigilanza del Ministero della Giustizia, è finalizzato ad assicurare la legittimità dell’attività amministrativa e delle procedure predisposte per la relativa gestione. Sarà tenuto da un apposito ufficio che provvede alla sua amministrazione in conformità alle disposizioni di legge, sarà diretto da un conservatore nominato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, che annualmente invierà al Ministero della Giustizia i dati riepilogativi della gestione.
In questo registro saranno giornalmente inserite, secondo l’ordine di ricezione, le formalità presentate, indicando il numero d’ordine, il giorno della richiesta, la persona del richiedente e le persone per cui la richiesta è fatta, la data del titolo costitutivo del pegno non possessorio presentato con la domanda e l’oggetto della richiesta.
Nell’attesa della completa operatività di questa nuova procedura, un’ulteriore chance per ottenere liquidità da parte delle imprese impegnate in questi mesi nell’esecuzione dei lavori edilizi, potrebbe essere rappresentata dalla costituzione in garanzia verso la banca del credito di imposta derivante dal Superbonus 110%.
Infatti, l’art. 119 del Dl. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto Rilancio) ha previsto la possibilità per i condomini e le persone fisiche, oltre che per gli Istituti Autonomi Case Popolari, di ottenere una detrazione fiscale pari al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2022 (quest’ultima data è stata prorogata a seguito di successive modifiche/integrazioni legislative che si sono sinora succedute), per una serie specifica di interventi di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico. Quale alternativa alla fruizione diretta della prevista detrazione fiscale, l’art. 121 consente di scegliere tra due opzioni:
1) lo sconto in fattura, corrispondente ad un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, nel rispetto dei prescritti massimali di spesa, al fornitore che ha realizzato gli interventi e dal medesimo recuperabile sotto forma di credito di imposta. Il credito di imposta può essere, a sua volta, successivamente ceduto ad altri soggetti, tra cui le banche ed altri intermediari finanziari;
2) trasformazione della detrazione fiscale in credito di imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, tra cui banche e altri intermediari finanziari.
Considerato che l’art. 121, comma 1, lett. b), del Decreto Rilancio consente per l’appunto la libera cessione del credito di imposta e questo anche in favore delle banche ed altri intermediari finanziari, si deve, pertanto, ritenere inclusa nella possibilità legale di cessione anche la fattispecie della cessione in garanzia del credito di imposta in favore della banca.
Siffatta costituzione in garanzia potrà avvenire nella forma del pegno irregolare, con immediato trasferimento in capo alla banca della titolarità del credito di imposta che sarà legittimata ad acquisire, in caso di inadempimento del debitore, il credito di imposta ad essa ceduto.
Il pegno che abbia ad oggetto il credito di imposta si configura quale pegno di crediti, ovvero quale garanzia in favore del creditore che si realizza con la consegna da parte del debitore (o di un terzo) del documento dal quale risulti un suo diritto di credito nei confronti di un terzo soggetto.
Sul punto, ai sensi dell’art. 2800 c.c., affinché nel pegno di crediti abbia luogo la prelazione è necessario:
1) che il pegno risulti da atto scritto;
2) che la costituzione del pegno sia stata notificata al debitore del credito dato in pegno, ovvero sia stata da questi accettata con scrittura avente data certa.
Il pegno di crediti non preclude la possibilità di configurare lo stesso quale pegno irregolare.
Nel pegno irregolare, a differenza del pegno ordinario, il bene costituito in garanzia passa in proprietà del creditore (nel caso la banca) al momento stesso della costituzione del pegno, con obbligo del creditore di restituire l’eventuale eccedenza, alla scadenza dell’obbligazione.
La norma relativa alla natura irregolare del pegno è l’art. 1851 c.c,. il quale stabilisce che se a garanzia di uno o più crediti siano vincolati depositi di denaro, merci oppure titoli per i quali sia stata conferita alla banca la facoltà di disporne, la banca deve restituire solo la parte eccedente l’ammontare del credito garantito.
Il vantaggio del pegno irregolare è che la proprietà passa al creditore immediatamente, contestualmente alla costituzione del pegno.
Peraltro, i beni costituiti in pegno irregolare sono insensibili a pignoramenti, sequestri o procedure fallimentari (e conseguenti azioni revocatorie fallimentari) relativi al soggetto concedente la garanzia, non essendo più di proprietà del debitore-garante.
Resta inteso che una particolare attenzione andrà posta alla stesura della scrittura di costituzione del pegno irregolare, che dovrà prevedere un passaggio in proprietà dei beni alla banca, a garanzia specifica del finanziamento, al fine di evitare possibili rischi di contestazione e invalidità dell’operazione.
(*) Nazione Verde Srl
Source: milanofinanza.it
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