L’art. 119 del Decreto Legge n.
34/2020 (Decreto Rilancio) ha introdotto
nel nostro ordinamento delle detrazioni fiscali del
110% (superbonus) per interventi di
riqualificazione energetica
(ecobonus) e riduzione del rischio
sismico (sismabonus).
Indice degli argomenti
Superbonus 110%: beneficiari ed esclusioni
La detrazione potenziata al 110% è stata prevista per alcuni
interventi di cui agli articoli 14 e 16 (commi da 1-bis a
1-septies) del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.
90.
I beneficiari che possono accedere alla detrazione sono:
- condomini ed edifici plurifamiliari posseduti
da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche,
al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o
professione, composti da due a quattro unità immobiliari
distintamente accatastate; - persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di
attività di impresa, arti e professioni, sul numero massimo di due
unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle
detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni
dell’edificio; - istituti autonomi case popolari (IACP);
- cooperative di abitazione a proprietà
indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle
stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci; - organizzazioni non lucrative di utilità
sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle
associazioni di promozione sociale; - associazioni e società sportive
dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai
soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
La detrazione, però, è preclusa agli edifici o unità immobiliari
appartenenti alle seguenti categorie catastali:
- A/1 – Abitazioni di tipo signorile;
- A/8 – Abitazioni in ville;
- A/9 – Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici
per le unità immobiliari non aperte al pubblico.
Sismabonus acquisti
L’art. 16, comma 1 septies del D.L. n. 63/2013 ha previsto il
sismabonus anche nel caso di interventi realizzati nei comuni
ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3,
mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, eseguiti da
imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che
provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei
lavori, alla successiva alienazione dell’immobile. La differenza
rispetto alle altre agevolazioni è che in questo caso
l’agevolazione spetta agli acquirenti delle cosiddette case
antisismiche che, come previsto dall’art. 121 del Decreto Rilancio,
possono comunque optare per lo sconto in fattura o la cessione del
credito, il luogo alla fruizione diretta del beneficio fiscale.
Sismabonus acquisti: da A/1 ad A/2
Tra gli oltre 6.500 interpelli arrivati, l’Agenzia delle Entrate
ha risposto ad un istante che ha chiesto se il beneficio del
sismabonus acquisti sia applicabile anche nel caso di demolizione e
ricostruzione di un immobile censito in categoria catastale A/1 ma
che al termine dei lavori verrà iscritto in Catasto “presumibilmente” in categoria A/2 o in ogni caso, in una categoria
diversa da A/1, A/8 e A/9 (risposta
n. 318/2021).
Dopo aver ricordato i presupposti normativi previsti dalla
norma, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che anche per il
Sismabonus acquisti valgono le esclusioni previste dal comma 15-bis
del richiamato articolo 119 del decreto Rilancio. Per effetto di
tale espressa disposizione gli acquirenti degli immobili demoliti e
ricostruiti non potranno beneficiare del “Superbonus” nel caso in
cui le unità immobiliari oggetto dei richiamati interventi
appartengano alla categoria catastale A/1.
Sismabonus acquisti: la conferma dell’Agenzia delle
Entrate
Richiamando però una FAQ pubblicata nell’area tematica dedicata
al “Superbonus 110%”, l’Agenzia delle Entrate ha ammesso che sono
ammessi al Superbonus anche le spese sostenute per interventi
realizzati su immobili che solo al termine degli stessi saranno
destinati ad abitazione. Tale possibilità, tuttavia, è subordinata
alla condizione che nel provvedimento amministrativo che autorizza
i lavori risulti chiaramente il cambio di destinazione d’uso del
fabbricato in origine non abitativo e che sussistano tutte le altre
condizioni e siano effettuati tutti gli adempimenti previsti dalla
norma agevolativa.
Alla luce di questo chiarimento, nel presupposto che le nuove
unità immobiliari apparterranno ad una categoria diversa da A/1,
A/8 e A/9, gli acquirenti possono fruire della detrazione di cui al
comma 1-septies dell’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013
(ferma restando la sussistenza di tutti i requisiti previsti
dall’articolo 119 del decreto rilancio).
Confermato quindi il sismabonus acquisti al 110% al caso di
immobile A/1 che al termine dei lavori verrà iscritto in Catasto “presumibilmente” in categoria diversa da A/1, A/8 e A/9.
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