Per gli interventi per i quali si ha diritto al sismabonus al 110% si applicano le stesse regole previste per tutte le detrazioni per ristrutturazione. Gli interventi di consolidamento, infatti, rientrano nella lista contenuta nell’art. 16-bis del Tuir, il Testo unico delle imposte sui redditi, dedicato, appuntol, alla detrazione per ristrutturazione. In sostanza, come ribadito dall’Agenzia anche con la circolare 7/2021, il limite di spesa è annuale, riferito al singolo immobile, comprese le pertinenze, e al singolo intervento. Quindi nell’anno successivo, qualora fossero realizzati interventi di diversa tipologia e non una semplice continuazione di quelli già effettuati, sarebbe possibile avere a disposizione un nuovo tetto di spesa. Ovviamente il fatto che si tratti di lavori di divesa tipologa deve risultare dalle fatture e dalla documentazione amministrativa necessaria per l’esecuzione dei lavori. In particolare, come precisato nella circolare 17/2015, “L’autonoma configurabilità dell’intervento, è subordinata ad elementi riscontrabili in via di fatto oltre che, se richiesto, all’espletamento degli adempimenti amministrativi relativi all’attività edilizia, come la denuncia di inizio attività ed il collaudo dell’opera o la dichiarazione di fine lavori”. Di conseguenza se lei spendesse 96.000 euro nell’anno 2021 per gli interventi di consolidamento del sue immobile, potrebbe utilizzare un nuovo tetto di spesa nel 2022 esclsuivamente nel caso di interventi di altra tipologia, non per il semplice completamento di quelli in precedenza avviati e per i quali è già stato raggiunto il tetto massimo di spesa ammesso all’agevolazione.
Source: repubblica.it
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