Il bonus idrico costituisce reddito imponibile?
No, il bonus idrico non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del conteggio del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente.
É cumulabile con altre agevolazioni fiscali?
Il bonus idrico è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale relative alla fornitura, posa in opera e installazione degli stessi beni.
Come si presenta la domanda?
L’istanza si presenta registrandosi sulla “Piattaforma bonus idrico”, accessibile, previa autenticazione, dal sito del ministero dellaTransizione ecologica. L’identità dei beneficiari, in relazione ai dati del nome, del cognome e del codice fiscale,è accertata attraverso Spid, o tramite Carta d’Identità elettronica. All’atto della registrazione il beneficiario fornisce dichiarazioni sostitutive di autocertificazione: nome, cognome, codice fiscale del beneficiario; importo della spesa sostenuta, per cui si richiede il rimborso; quantità del bene e specifiche della posa in opera o installazione; specifiche tecniche, per ogni bene sostituito da apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, oltre alla specifica della portata massima d’acqua (in l/min) del prodottoacquistato; identificativo catastale dell’immobile (comune, sezione, sezione urbana, foglio,particella, subalterno) per cui è stata presentata istanza di rimborso; dichiarazione di non avere fruito di altre agevolazioni fiscali per la fornitura, posa in opera e installazione dei medesimi beni; iban del conto corrente bancario/postale del beneficiario su cui accreditare il rimborso; indicazione del titolo giuridico per il quale si richiede il bonus (proprietario,cointestatario, locatario, usufruttuario ecc.); attestazione del richiedente se non proprietario o comproprietario degli estremi del contratto da cui trae titolo; attestazione di avvenuta comunicazione al
cointestatario/proprietario, identificato con nome, cognome e codice fiscale,
della volontà di fruire del predetto bonus. All’istanza di rimborso è allegata copia della fattura elettronica o del documento commerciale in cui è riportato il codice fiscale di chi chiede il credito. Per i soggetti non tenuti ad emettere fattura elettronica, si considera valida anche l’emissione di una fattura o di un documento commerciale, attestante l’acquisto del bene, copia del versamento bancario o postale o mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del Dlgs 241/1997, n. 241 (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari o mediante altri sistemi di pagamento). Se gli assegni risultano scoperti o comunque non pagabili, il conferimento della delega si considera non
effettuato e il versamento omesso. accompagnata da documentazione del venditore idonea a ricondurre la transazione allo specifico prodotto acquistato, come da modello disponibile sulla Piattaforma.
Le domande fino a che limite sono ammesse al rimborso?
Le istanze di rimborso, correttamente compilate e corredate dalla necessaria documentazione sono ammesse fino a esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. Il bonus idrico ha una dotazione di 20 milioni di euro per il 2021, a valere sulle risorse iscritte sul capitolo 3076 “Fondo per il risparmio di risorse idriche” dello stato di previsione del Ministero della Transizione ecologica. Il rimborso è escluso se la richiesta è incompleta di informazioni o degli allegati richiesti. L’erogazione dei bonus idrici è comunque subordinata alla effettiva disponibilità delle risorse finanziarie.
Sono previsti controlli e sanzioni?
É compito del ministero della Transizione ecologica vigilare sul corretto funzionamento dell’erogazione del bonus. Il ministero interviene anche su segnalazione di Sogei, in caso di usi difformi o di violazioni delle norme, per la revoca e il recupero del beneficio erogato, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.
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