L’asseverazione tardiva non consente l’accesso al Sismabonus. E di questo ne abbiamo parlato agli articoli:
> Asseverazione tardiva per interventi riduzione rischio sismico? Niente Superbonus
> Sismabonus, niente detrazione con l’asseverazione tardiva
Tuttavia esiste un’eccezione legata al Sismabonus acquisti e agli immobili ubicati in zona sismica 2 e 3. Il chiarimento arriva dalle Entrate con la risposta all’interpello n.624/202, dove viene precisato che in caso di riclassificazione della zona sismica di un Comune è consentito presentare le asseverazioni in ritardo per accedere al Superbonus 110.
Ecco cosa è emerso dall’interpello.
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Ok all’asseverazione tardiva per il Super Sismabonus acquisti
Esiste la possibilità di sanare la presentazione tardiva dell’allegato B, che assevera lo stato di sicurezza sismica di un immobile, ma solo in casi particolari legati al sismabonus acquisti.
Oggetto dell’interpello è il caso di un immobile che un privato sta per acquistare da un’impresa edile, dopo avere completato il contratto preliminare. Il permesso di costruire risale a giugno 2019 ma in seguito ad una riclassificazione sismica, la Regione ha predisposto il passaggio dalla zona sismica 4 alla 3 (avvento a marzo 2021), facendo rientrare così l’area sotto l’agevolazione del sismabonus acquisti. L’allegato B verrà depositato entro il mese di aprile 2021.
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L’istante, pertanto, si rivolge alle Entrate per capire se può o meno accedere al Superbonus.
In risposta, l’Agenzia precisa che il Sismabonus acquisti si rifà alle regole del Sismabonus ma a differenza di quest’ultimo i beneficiari sono gli acquirenti delle nuove unità immobiliari, che potranno calcolare la detrazione spettante in funzione del prezzo di acquisto di tali unità e non delle spese.
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Entro quando presentare l’asseverazione tardiva?
Quindi ricapitolando, l’asseverazione tardiva non consente l’accesso al Sismabonus e affinché gli interventi in questione risultino efficaci, è necessaria l’asseverazione mediante allegato B. Nella risposta delle Entrate si legge: “qualora le imprese non abbiano tempestivamente presentato la predetta asseverazione con i relativi allegati, gli acquirenti delle unità immobiliari non possono fruire della detrazione”.
Può presentarsi, però, un caso particolare che interessa gli acquirenti di immobili in zona sismica 2 e 3, ovvero aree sulle quali il Sismabonus acquisti è stato esteso dal 1° maggio 2019, così come rilevato nella circolare n. 19/E del 2020 e nella risoluzione n. 38/E del 3 luglio 2020, in questo caso anche se l’asseverazione non è stata tempestivamente presentata, è possibile usufruire del Sismabonus acquisti a condizione che la predetta asseverazione sia presentata dall’impresa entro la data di stipula del rogito dell’immobile oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico e consegnata all’acquirente ai fini dell’accesso al beneficio in questione.
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Ciò al fine di non precludere l’applicazione del beneficio nelle ipotesi in cui l’adempimento non fosse stato effettuato in quanto, in base alle norme pro tempore vigenti, gli immobili oggetto degli interventi antisismici non rientravano nell’ambito applicativo dell’agevolazione.
Allora, quando presentare l’asseverazione? Per queste zone sarebbe stato inutile presentare l’asseverazione prima, così è sufficiente presentarla entro la data del rogito.
Difatti si legge nella risposta: “l’adempimento non è stato effettuato in quanto alla data di presentazione della richiesta del titolo abilitativo il Comune era ricompreso in zona sismica 4 e, quindi, non rientrava nell’ambito applicativo“ del Sismabonus acquisti, adesso l’asseverazione può essere presentata dall’impresa “a partire dalla data di produzione effetti della riclassificazione sismica regionale ed entro la data di stipula del rogito dell’immobile“.
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