Superbonus 110%: possono usufruirne anche gli inquilini nel caso di interventi su un immobile con contratto di locazione? L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che sia proprietario che affittuario che comodatario possono godere dell’agevolazione: vediamo insieme come funziona.
Il Superbonus 110% può essere richiesto anche nel caso di lavori svolti dall’inquilino di un immobile con contratto di locazione.
Il chiarimento è arrivato dall’Agenzia delle Entrate, che con Circolare n. 24/E ha confermato come sia proprietario che affittuario che comodatario possono beneficiare dell’agevolazione per gli interventi di efficientamento energetico sugli edifici.
Vediamo nel dettaglio come funziona e cosa dice a riguardo l’Agenzia delle Entrate.
Superbonus 110%: possono usufruirne anche gli inquilini?
Come funziona il Superbonus 110% nel caso di interventi svolti dagli inquilini di un immobile? Questi possono beneficiare dell’agevolazione?
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Ci ha pensato direttamente l’Agenzia delle Entrate a sciogliere i dubbi a riguardo, comunicando con la Circolare n. 24/E che sia il proprietario che l’affittuario possono usufruire del Superbonus.
Nello specifico, la richiesta può essere effettuata da:
- chi possiede l’immobile oggetto degli interventi in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- chi detiene l’immobile oggetto dei lavori in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato.
Di conseguenza, se la spesa per gli interventi realizzati è sostenuta dall’inquilino l’agevolazione spetta a quest’ultimo e non al proprietario, purché il contratto di locazione risulti regolarmente registrato all’Agenzia delle Entrate e che ci sia il consenso del proprietario alla realizzazione dei lavori.
Superbonus 110% proprietario e inquilini: cosa dice l’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito un’ulteriore questione emersa dopo la segnalazione di un contribuente inquilino di un immobile che chiedeva come comportarsi se il proprietario dello stesso ha già usufruito del Superbonus su un altro edificio di sua proprietà.
A tal proposito, l’AE ha comunicato che:
“Il Superbonus, ai sensi del comma 10 dell’articolo 119, spetta ai contribuenti persone fisiche relativamente alle spese sostenute per interventi realizzati su massimo due unità immobiliari. Tale limitazione non si applica, invece, alle spese sostenute per gli interventi finalizzati al risparmio energetico effettuati sulle parti comuni dell’edificio. In altri termini, la norma esclude la possibilità che una persona fisica possa beneficiare del Superbonus per più di due immobili, prescindendo dal titolo di possesso degli stessi. Pertanto, una persona fisica che detiene l’unità immobiliare in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, può fruire del Superbonus, nel rispetto di ogni altro requisito richiesto dalle norme agevolative, a prescindere dal fatto che il proprietario dell’immobile abbia o meno fruito del Superbonus per interventi effettuate su altre due unità immobiliari”.
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Source: i-dome.com
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