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Superbonus 110%: occhio alla data del titolo edilizio – Lavori Pubblici

L’art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020
(Decreto Rilancio) ha introdotto nel nostro ordinamento le ormai
note detrazioni fiscali del 110%
(superbonus) per interventi di
efficientamento energetico (ecobonus
110%
) e di riduzione del rischio sisimico
(sismabonus 110%).

Superbonus 110%, Sismabonus e titolo edilizio: nuovi
chiarimenti dal Fisco

Negli ultimi 18 mesi sono davvero tanti i dubbi che imprese,
professionisti e contribuenti hanno manifestato nell’applicazione
operativa del superbonus, nelle due “anime” energia e sisma. Dubbi
a cui hanno provato a rispondere i vari Enti preposti al controllo
tra cui l’Agenzia delle Entrate e l’Enea.

Tra questi, rimanendo sull’anima preposta alla riduzione del
rischio sismico, uno su cui l’Agenzia delle Entrate è dovuta
intervenire più e più volte riguarda l’asseverazione tecnica per il
sismabonus e la data di avvio delle procedure di rilascio del
titolo edilizio. Ed è su quest’ultima che il Fisco fornisce gli
ultimi chiarimenti con la risposta 6
ottobre 2021, n. 674
.

Superbonus 110%: dal sismabonus al supersismabonus

Nel nuovo interpello sottoposto al giudizio di AdE siamo di
fronte ad un edificio collabente (F/2) sul quale il contribuente
rappresenta di aver avviato dei lavori di ristrutturazione edilizia
in data 17 maggio 2016 ma non ancora conclusi. I lavori riguardano
la demolizione e ricostruzione di una parte dell’edificio (lavori
eseguiti parzialmente) ed il risanamento di un’altra parte di
edificio (ancora da eseguire). Gli stessi lavori sono iniziati
prima:

  • dell’entrata in vigore del D.M. n. 58 del 2017 che ha
    introdotto l’allegato B ai fini dell’attestazione della classe del
    rischio sismico;
  • dell’entrata in vigore del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34
    (decreto Crescita), che ha esteso la possibilità di effettuare
    degli interventi agevolabili di demolizione/ricostruzione in zona
    sismica 2 e 3.

In realtà chi ha un minimo di dimestichezza con il sismabonus e
ha avuto modo di leggere qualche risposta dell’Agenzia delle
Entrate potrebbe sollevare un unico dubbio riguardante il comma
1-bis dell’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013. Nella
versione pre Legge di Bilancio 2021, questo comma prevedeva che il
sismabonus potesse essere applicato agli interventi “le cui
procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la data di entrata in
vigore della presente disposizione
”. Disposizione che ha
generato non poche problematiche interpretative risolte con la
pubblicazione della Legge n. 178/2020 (la Legge di Bilancio 2021)
che, tra le altre cose, ha aggiunto al comma 1-bis una parte che ha
esteso il sismabonus agli interventi per i quali sia stato
rilasciato il titolo edilizio a partire dall’1 gennaio 2017.

Modifica che ha eliminato alla radice ogni dubbio
interpretativo.

Sismabonus e Supersismabonus: i chiarimenti del Fisco

Ciò basterebbe per rispondere al contribuente istante. L’Agenzia
delle Entrate, però, fornisce una risposta puntuale ricordando il
parere della Commissione consultiva per il monitoraggio
dell’applicazione sismabonus 9 agosto 2021, R.U. 0213602 che,
rispondendo ad un quesito, ha precisato che “In sostanza, a
decorrere dal 1° gennaio 2021, la citata legge di bilancio 2021 ha
aggiunto nel predetto comma 1-bis le parole «ovvero per quali sia
stato rilasciato il titolo edilizio». Si ritiene che con tale
locuzione il legislatore abbia inteso consentire l’accesso al
beneficio anche ai contribuenti che – a partire dal 1° gennaio 2021
– sostengono le spese a fronte di interventi le cui procedure
autorizzatorie sono iniziate dal 1° gennaio 2017 ovvero per
interventi per i quali a partire da tale ultima data sia stato
rilasciato il titolo edilizio. Pertanto, è possibile accedere alle
detrazioni per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 anche qualora
il titolo abilitativo sia stato rilasciato a partire dal 1° gennaio
2017, indipendentemente dalla data di inizio della procedura
autorizzatoria – ipotesi esclusa prima delle modiche apportate
dalla legge di bilancio 2021
“.

Conclusioni: niente sismabonus per i titoli prima dell’1
gennaio 2017

Le conclusioni di AdE non potevano essere differenti.
Considerato che l’Istante ha ottenuto il permesso a costruire in
data antecedente al 1° gennaio 2017 (17 maggio 2016), non potrà
fruire del Superbonus per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 per
gli interventi antisismici descritti nell’istanza, stante il chiaro
disposto temporale previsto per l’avvio delle procedure
autorizzatorie ovvero, per il rilascio del titolo abilitativo, cui
è subordinata la spettanza di tale agevolazione.

A nulla vale anche la presentazione della SCIA presentata il 14
luglio 2021, in variante, allegando l’asseverazione della riduzione
del rischio sismico.

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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