Ai fini del Superbonus sia per il consolidamento che di tipo energetico le regole per il calcolo dei massimali in presenza di pertinenze sono state dettate dall’Agenzia delle entrate nella circolare 30 del dicembre 2020. Nel testo è precisato che nel caso di edifici compori da più unità immobiliari per uso abitativo e relative pertineze, analogamente a quanto previsto per il sismabonus e per l’ecobonus, in base al tenore letterale dell’articolo 119, comma 1, lettera b) del decreto Rilancio riferita al numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, ai fini della determinazione del limite in questione, non devono essere considerate le pertinenze collocate in un edificio diverso da quello oggetto degli interventi. Nel caso in cui l’edificio sia composto da una sola unità immobiliare e dalle sue pertinenze, invece, sia che facciano parte dello stesso edificio sia che si trovino al di fuori, anche se singolarmente accatastate, il massimale di spesa è unico. Quindi lei non potrà moltiplicare la spesa per due.
Source: repubblica.it
Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.