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Superbonus per demolizione e ricostruzione: il parere di AdE – Lavori Pubblici

Superbonus 110%: è possibile richiedere la
detrazione fiscale per interventi di
demolizione e ricostruzione
che prevedano anche un
aumento della volumetria? Si tratta di una domanda
piuttosto frequente, su cui l’Agenzia delle
Entrate
è ritornata con la risposta
n. 684/2021
.

Superbonus per demolizione, ricostruzione e aumento volumetria:
la risposta del Fisco

Nel caso in esame, l’Istante ha richiesto la possibilità di
utilizzare l’agevolazione fiscale per un
intervento di ricostruzione, con aumento volumetrico pari al 20%,
per un edificio già demolito e per cui è già stato rilasciato il
permesso di costruzione, consentendo la realizzazione di
due unità immobiliari. Nel quesito l’istante fa
anche presente di non disporre di alcuna certificazione
energetica
dell’edificio demolito.

Sulla questione, il Fisco ha chiarito che, fermo restando che la
qualificazione delle opere edilizie spetta al Comune o ad altro
ente territoriale competente in tema di classificazioni
urbanistiche, è necessario che gli interventi edilizi da eseguire
siano inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione
edilizia
” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d)
del D.P.R. n. 380 del 2001 (T.U. dell’Edilizia) e
che dal titolo amministrativo autorizzativo risulti che non si
tratta di un intervento di nuova costruzione.

Aumento volumetria: differenze tra Ecobonus e Sismabonus

Inoltre per gli interventi di demolizione e ricostruzione
inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia” ai
sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto del
Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, l’accesso
Sisma Bonus ed Ecobonus
sugli aumenti volumetrici va considerato in
maniera diversa:

  • la detrazione del 110% relativa al Sismabonus
    è applicabile anche per la nuova volumetria;
  • il SuperEcobonus invece non si applica alla
    parte eccedente il volume ante-operam e il contribuente ha
    l’onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le due
    tipologie di intervento (ristrutturazione e ampliamento) o, in
    alternativa, di essere in possesso di un’apposita attestazione che
    indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento,
    rilasciata dall’impresa di costruzione o ristrutturazione
    oppure dal direttore dei lavori sotto la propria
    responsabilità, utilizzando criteri oggettivi.

Come accedere al Superecobonus

Rispetto alla detrazione delle spese sostenute per
l’efficientamento energetico, la circolare 24/E del
2020
ha chiarito che gli interventi sono agevolabili a
condizione che gli edifici siano dotati di impianti di
riscaldamento, presenti negli ambienti in cui si realizza
l’intervento agevolabile.

Il Fisco ha però precisato che l’articolo 1, comma 66, lettera
c) della legge di bilancio 2021 ha inserito nell’articolo 119 del
D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio), il
comma 1-quater ai sensi del quale sono compresi
fra gli edifici che accedono al Superbonus anche quelli privi di
attestato di prestazione energetica perché
sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di
entrambi, purché al termine degli interventi, che devono
comprendere anche quelli di cui alla lettera a) del comma 1
[dell’art. 119], anche in caso di demolizione e ricostruzione o di
ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe
energetica in fascia A
. Se è possibile
dimostrare che nello stato iniziale l’edificio era dotato di
un impianto idoneo a riscaldare gli ambienti di cui era costituito,
non sarà necessario produrre l’A.P.E.
iniziale.

Il superbonus per un edificio demolito e ricostruito con
aumento volumi

Nel caso in esame, qualora l’intervento di ricostruzione che si
intende effettuare rientri tra quelli di “ristrutturazione
edilizia” previsti dal D.P.R. n. 380/2001 e vengano effettuati
interventi rientranti nel Superbonus, l’istante potrà quindi fruire
delle agevolazioni in questo modo:

  • Sismabonus per l’intero volume, compreso
    quello nuovo;
  • Ecobonus per il volume esistente e, qualora possa dimostrare
    l’esistenza pregressa di un impianto di
    riscaldamento, a condizione di raggiungere una
    classe energetica in fascia A.

Source: lavoripubblici.it

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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