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Superbonus 110% e cessione credito: occhio al SAL di fine anno – Lavori Pubblici

Una delle disposizioni più apprezzate del Decreto
Rilancio
è la possibilità di optare per le opzioni
alternative
alla fruizione diretta del superbonus
110%
: sconto in fattura e
cessione del credito.

Superbonus e opzioni alternative

L’art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 prevede, infatti, che
per il triennio 2020-2022 i contribuenti possano optare, in luogo
dell’utilizzo diretto della detrazione spettante,
alternativamente:

  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo
    dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso,
    anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da
    questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di
    importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva
    cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di
    credito e gli altri intermediari finanziari (c.d. sconto in
    fattura);
  • per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con
    facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli
    istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (c.d.
    cessione del credito).

Il comma 1-bis del richiamato art. 121 prevede che le due
opzioni possano essere esercitate in relazione a ciascuno stato di
avanzamento dei lavori. Gli stati di avanzamento dei lavori non
possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e
ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% del
medesimo intervento.

Superbonus, cessione del credito e SAL: la domanda alla posta
di LavoriPubblici.it

Riceviamo da Manuel P. la seguente domanda alla posta di
LavoriPubblici.it:

Al 31 dicembre 2021 arriverò a completare il 20% dei lavori
di superbonus per un condominio, arriverò al 30% solo a gennaio
2022. Come mi devo comportare per la cessione del credito visto che
l’art. 121 prevede un minimo del 30% del SAL? Va bene anche se i
lavori sono a cavallo tra il 2021 e il 2022?

Abbiamo girato la domanda al nostro esperto di problemi di
natura fiscale, l’Avv. Angelo Pisciotta. Di
seguito la sua risposta integrale.

Superbonus, cessione del credito e SAL: la risposta
dell’esperto

L’art.121 del D.L. n. 34/2020 ha introdotto la possibilità, per
il contribuente che sostiene spese per interventi edilizi, di
optare per uno sconto in fattura sul corrispettivo dovuto o, in
alternativa, per una cessione del relativo credito verso altri
soggetti, inclusi gli istituti di credito; fermo restando
l’ordinaria possibilità di detrarre direttamente in dichiarazione
dei redditi l’importo della spesa sostenuta.

Il presupposto per il diritto alla detrazione è costituito
dall’effettivo sostenimento della spesa e, all’interno di un anno
di imposta, la detrazione è calcolata sull’importo sostenuto
nell’anno. Nel caso in cui, il contribuente decida di optare per la
cessione del relativo credito, quest’ultima seguirà il medesimo
criterio valido per la diretta detrazione: sarà cedibile
esclusivamente l’importo sostenuto.

Per gli interventi di superbonus, di cui all’art.119 del DL
34/2020, l’opzione può essere effettuata in relazione a ciascuno
stato di avanzamento dei lavori (c.d. SAL) che, con riferimento ai
soli interventi ammessi al superbonus, non possono essere più di
due per ciascun intervento complessivo. Il primo stato di
avanzamento, inoltre, deve riferirsi ad almeno il 30%.

Purtroppo, non sussiste la possibilità per i contribuenti di
poter sommare gli importi sostenuti a cavallo di due anni, al fine
di poter raggiungere la percentuale richiesta dalla norma e, in
questo modo, procedere con la relativa cessione del credito.

Pertanto, se per le spese sostenute nell’anno 2021 non si arriva
alla percentuale richiesta dalla normativa (30%), l’unica soluzione
per non perdere la quota sostenuta nell’anno è la diretta
detrazione in dichiarazione dei redditi. La cessione del credito
potrà, comunque, essere effettuata per il restante importo di spesa
che verrà sostenuto nell’anno 2022.

Conclusioni

Per i lavori che al 31 dicembre 2021 non raggiungano almeno il
30% dell’importo complessivo, i contribuenti non potranno optare
per una delle due opzioni alternative ma andare solo in detrazione
diretta.

Source: lavoripubblici.it

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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