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Durante il question time del 20 ottobre, in Commissione finanze alla Camera, il sottosegretario all’Economia Federico Freni ha risposto all’interrogazione (n. 5-06751) presentata dagli onorevoli interroganti Fragomeli e Nardi, sulla possibilità di usufruire della detrazione relativa al “Bonus facciate”, facendo seguito alla recente risposta ad interpello (n. 903-521/2021) fornita sull’argomento dalla direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate della Liguria.
La questione del Bonus facciate è tornata prepotentemente alla ribalta dopo l’approvazione del Documento programmatico di bilancio, da parte del Governo nella seduta di martedì 19 ottobre, che ha prorogato i vari bonus edilizi, mentre per il bonus facciate sembrerebbe prevista la fine entro il 31 dicembre 2021.
Bonus facciate, lavori terminabili nel 2022 se il saldo della fattura è pagato entro il 31/12
Il quesito sollevato dagli onorevoli verteva proprio sulla possibilità di fruire del cd. Bonus facciate a seguito dell’emissione della fattura a saldo da parte della ditta, con il pagamento del corrispondente 10% che residua dopo l’applicazione dello sconto in fattura, entro la scadenza di dicembre, indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori, che potranno essere completati anche successivamente.
Nel fornire risposta, il MEF ricorda che la possibilità prevista dal Decreto di Rilancio di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno di riferimento delle spese, alternativamente per uno sconto sul corrispettivo dovuto oppure per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, è riconosciuta anche per le spese relative agli interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna (Bonus facciate).
Nello specifico, nella risposta n. 5-06751 – richiamando quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 30/E/2020, secondo cui anche per gli interventi ammessi al bonus facciate è possibile esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alle detrazioni spettanti, anche per stati di avanzamento lavori – viene confermato che: “è possibile optare per lo sconto in fattura anche laddove per gli interventi agevolabili con il bonus facciate non sia previsto un pagamento per stati di avanzamento lavori. Qualora non siano previsti SAL, può essere esercitata l’opzione per il cosiddetto sconto in fattura, facendo riferimento alla data dell’effettivo pagamento, ferma restando la necessità che gli interventi oggetto dell’agevolazione siano effettivamente realizzati. Tale condizione sarà ovviamente verificata dall’Amministrazione finanziaria in sede di controllo”.
Pertanto, è possibile concludere che l’esercizio dello sconto in fattura per stati di avanzamento lavori è un’opzione per il contribuente, che diversamente può saldare la fattura prescindendo totalmente dallo stato dei lavori e completandoli dopo il pagamento.
Ciò, riportato al caso di una possibile mancata proroga del bonus facciate oltre il 31 dicembre 2021, non escluderebbe la possibilità di concludere i lavori già in corso – almeno nel caso dello sconto in fattura – oltre la data di fine anno, a condizione che il saldo della fattura relativa al 10% residuo da dare all’impresa sia pagato effettivamente entro il termine del 31 dicembre.
Ovviamente, la mancata esecuzione dei lavori comporterebbe sia il recupero della detrazione indebitamente fruita dal contribuente, con addebito di sanzioni e interessi, sia il concorso nella violazione del fornitore, che ne risponde in solido.
Cartelle di pagamento notificate pre-Covid, chiarimenti sui termini per procedere alle espropriazioni forzate
Con altra risposta del ministero dell’Economia al question time in Commissione Finanze alla Camera di ieri si è fatto chiarezza sul tema dell’espropriazione forzata sulle cartelle di pagamento notificate all’inizio della sospensione causata dalla pandemia da Covid-19.
Il dubbio è sorto a seguito della ripresa delle attività di riscossione coattiva a partire dal 1° settembre 2021, dopo la cessazione della sospensione che era stata disposta del decreto Cura Italia (art. 68 del DL n. 18/2020).
L’interrogante chiedeva conferma se, prima di avviare le azioni esecutive, l’Agente della riscossione debba comunque notificare l’intimazione a versare entro 5 giorni le somme dovute, prevista dall’articolo 50 del Dpr 602/1973, anche se sia decorso oltre un anno dalla notifica della cartella di pagamento.
In altri termini, sono stati chiesti chiarimenti in merito alla disposizione di cui all’art. 50, del Dpr n. 602/73, che stabilisce i termini per procedere alle espropriazioni forzate, nei casi di notifica all’inizio della sospensione causata dalla pandemia, di cartelle di pagamento o di “avvisi di presa in carico di somme oggetto di avvisi di accertamento esecutivi”.
Secondo il MEF, le norme sospensive dell’attività di riscossione (dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 non poteva essere notificata alcuna cartella) non hanno differito gli effetti dell’art. 50, comma 2, del Dpr 602/73; pertanto è confermato che prima di avviare l’espropriazione forzata, il riscossore resta obbligato all’invio dell’avviso di intimazione con correlata poi attesa dei 5 giorni stabiliti.
Praticamente, dato che per tutte le cartelle notificate ante moratoria è decorsa la scadenza dell’anno e tale scadenza non è stata prorogata, l’Agente della riscossione, prima di avviare il pignoramento, anche presso terzi, deve necessariamente notificare l’intimazione di pagamento e attendere cinque giorni dalla notifica dello stesso. Il tutto a tutela del contribuente debitore che non potrà vedersi raggiunto direttamente da un atto della procedura esecutiva.
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