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Limiti di spesa Superbonus 110%: fotovoltaico e sismabonus si sommano? – Lavori Pubblici

Tra i temi che abbiamo trattato nelle ultime settimane sul
superbonus 110%, al primo posto tra i più seguiti vi è quello del

calcolo dei limiti di spesa e la ripartizione delle spese in
condominio
.

Superbonus 110%: il calcolo dei massimali

Abbiamo trattato il tema parlando dei massimali per ecobonus
(cappotto termico e impianto di riscaldamento) e sismabonus, ma non
in riferimento al noto “dubbio” sui limiti di spesa previsti in
caso di intervento congiunto di sismabonus da cui viene trainata
l’istallazione di un impianto fotovoltaico e relativo sistema di
accumulo.

Dubbio che è stato chiarito nella risposta del Ministero
dell’Economia e delle Finanze all’interrogazione a risposta in VI
Commissione (Finanze) 5-06751, presentata il 5 ottobre 2021 dal
deputato Gian Mario Fragomeli (PD) che ha chiesto se il MEF intenda
adottare iniziative per confermare, in relazione ai massimali di
spesa concernenti il fotovoltaico/accumulatori e quelli per gli
interventi di messa in sicurezza statica degli edifici
(sismabonus), che i limiti dei massimali si intendono separati e
non vanno cumulati così come previsto nella risposta
all’interpello n. 210 del 2021
della direzione centrale
dell’Agenzia delle Entrate, specificando che per il fotovoltaico i
limiti sono pari a 48.000 euro, per l’accumulo a ulteriori 48.000
euro e per gli interventi antisismici a 96.000 euro.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate

Ricordiamo che con la risposta n. 210/2021, AdE ha risposto ad
un quesito riguardante la demolizione di tre unità immobiliari non
residenziali (collabenti F/2), di cui due pertinenze (agricola C/2
e stalla C/6) di un’altra unità immobiliare (non oggetto di
intervento), e la ricostruzione di 2 unità residenziali con aumento
di volumetria. Il quesito era: quali sono i limiti di spesa per il
superbonus?

Preliminarmente AdE ricorda il requisito del cambio di
destinazione d’uso a residenziale e conferma il superbonus solo se
l’intervento viene inquadrato come ristrutturazione edilizia (art.
3, comma 1, lettera d) del Testo Unico Edilizia). Per quanto
concerne i limiti di spesa per il sismabonus, il fotovoltaico e i
sistemi di accumulo, è necessario valorizzare il numero delle unità
immobiliari esistenti prima dell’inizio dei lavori e, pertanto, nel
caso prospettato il limite di spesa:

  • per gli interventi antisismici è pari a 288.000 euro (96.000
    euro x 3);
  • per l’installazione degli impianti fotovoltaici è pari a
    144.000 euro (euro 48.000 x 3) e comunque nel limite di spesa di
    euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare
    fotovoltaico;
  • per l’istallazione dei sistemi di accumulo è pari a 144.000
    euro (euro 48.000 x 3) e comunque nel limite di spesa di 1.000 euro
    per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema.

Il nuovo chiarimento del MEF

In risposta all’interrogazione, il MEF ha ricordato la risposta
all’interpello 903-521/2021, in cui AdE ha chiarito che, ai sensi
dei commi 5 e 6 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, il
Superbonus spetta anche per l’installazione di impianti solari
fotovoltaici connessi alla rete elettrica su determinati edifici,
fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore ad euro
48.000, per singola unità immobiliare, e comunque nel limite di
spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto
solare fotovoltaico.

La detrazione spetta anche per l’installazione contestuale o
successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari
fotovoltaici agevolati, nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni
kWh. Tali interventi sono ammessi al Superbonus, a condizione, tra
l’altro, che siano eseguiti congiuntamente ad interventi trainanti
di riduzione del rischio sismico, di cui al comma 4 del medesimo
articolo 119.

Con la risposta di AdE era stato ribadito che il limite di spesa
massimo ammissibile deve essere distintamente riferito agli
interventi di installazione degli impianti solari fotovoltaici e
dei sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti e che tali
limiti vanno ulteriormente sommati a quello previsto per gli
interventi antisismici.

Tanto premesso, detto limite di spesa, nel caso in cui
l’istallazione avvenga nell’ambito degli interventi di
ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera
d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, è ridotto a 1.600 euro per ogni kW di potenza nominale
dell’impianto ai sensi del comma 5 dell’articolo 119 del citato
decreto n. 34 del 2020.

Resta fermo, termina il MEF, che è possibile fruire della
detrazione a condizione che siano distintamente contabilizzate le
spese riferite ai diversi interventi – non essendo possibile
fruire, per le medesime spese, di più agevolazioni – e siano
rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a
ciascuna detrazione.

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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