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General contractor, per il Superbonus in condominio deve considerare gli interventi nei singoli appartamenti? – la Repubblica

Il Superbonus in ambito condominiale è riconosciuto esclusivamente per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio, ossia per tutti gli interventi che riguardano le parti del fabbricato elencate nell’art. 1117 del codice civile. Per questo motivo il risultato in termini di salto di classe deve essere raggiunto esclusivamente con gli interventi realizzati sulle parti comuni in questione e non è possibile in alcun modo sommare a questi gli interventi trainanti eventualmente effettuati sulle parti private. L’Ape che deve essere predisposto a fine lavori, infatti, riguarda il fabbricato nel suo complesso e questo è cosa diversa dalla somma degli Ape dei singoli appartamenti, come chiarito tra l’altro dall’Agenzia delle entrate con la circolare 30/2020.

L’unico caso in cui è ammesso considerare ai fini del risultato finale l’intervento su parti comuni e su parti private è quello di sostituzione di tutti gli impianti di riscaldamento autonomo con una caldaia centralizzata. Anche in questo caso, comunque, gli altri eventuali interventi trainati effettuati nei singoli appartamenti non hanno alcuna rilevanza ai fini del risultato finale, in quanto alla pratica di asseverazione  va sempre allegato  l’Ape a livello di edificio.

Quindi correttamente il general contractor non è tenuto in alcun modo a realizzare interventi negli appartamenti privati, se non previsto dal contratto con il condominio. E sempre del tutto correttamente  per l’asseverazione del salto di classe deve considerare solo i risultati raggiunti a livello condominiale con l’installazione del cappotto e la sostituzione dell’impianto di riscaldamento centralizzato, a prescindere dai lavori di efficientamento energetico che i singoli condomini dovessero realizzare. 

Source: repubblica.it

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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