Per gli interventi eseguiti dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari, la detrazione maggiorata del 110% sarà fruibile anche per le spese sostenute fino al 31/12/2022 ma a condizione che, alla data del 30/9/2021, risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila) o siano avviati gli adempimenti amministrativi per la demolizione e/o ricostruzione o il contribuente sia in possesso di un Isee non superiore a 25 mila euro. Conferma dei bonus ordinari e riduzione, anche modulata, del 110% per i condomini e per le persone fisiche proprietarie di edifici fino a quattro unità e per il bonus facciate che passa dal 90% al 60%, limitatamente al 2022. Questa, in estrema sintesi, la situazione relativa alle proroghe delle agevolazioni previste per gli interventi edili sugli immobili previsti dalla legge di bilancio 2022 approvata in sede di consiglio di ministri lo scorso 28 ottobre.
Preliminarmente si evidenzia che la facoltà, concessa con l’art. 121 del dl 34/2020, convertito con modifiche nella legge 77/2020, di optare per la cessione della detrazione o per lo sconto in fattura da parte di soggetti che sostengono spese per determinati interventi di ristrutturazione e/o efficientamento, non è stata riproposta, in base alle bozze attualmente disponibili, integralmente per la generalità dei bonus, ma limitatamente al 110% (salvo estensioni in corso d’opera: si veda ItaliaOggi del 30/10); la legge di bilancio per il 2022, infatti, ha esteso l’opzione alle spese che saranno sostenute fino al 31/12/2025, intervenendo sul comma 7-bis del medesimo art. 121 che aveva già previsto l’utilizzo a tutto il 2022.
Per gli interventi eseguiti dalle persone fisiche (lett. b, comma 9) sulle singole unità immobiliari (villette) la detrazione del 110% sarà fruibile anche per le spese sostenute fino al 31/12/2022 sempre che, alla data del 30/09/2021, risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila) o, in presenza di interventi di demolizione e/o ricostruzione, siano state avviate le formalità per l’acquisizione del titolo abilitativo o si sia in possesso di un Isee al di sotto di 25 mila euro.
Per gli interventi eseguiti da condomini e dalle persone fisiche su edifici composti da due a quattro unità (lett. a, comma 9), compresi quelli per gli interventi di demolizione e ricostruzione, di cui alla lett. d), comma 1, art. 3 dpr 380/2001, la detrazione spetterà anche per le spese sostenute entro il 31/12/2025 ma nella misura del 110%, per quelle sostenute entro il 31/12/2023, nella misura del 70%, per quelle sostenute fino al 31/12/2024 e del 65% per quelle sostenute nel 2025.
L’asseverazione del professionista tecnico, di cui al comma 13-bis dell’art. 119, rilasciata ai fini della fruibilità del 110% dovrà indicare i valori massimi di taluni beni, in ossequio a un provvedimento da emanare entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di bilancio, in aggiunta alla attestazione della congruità delle spese.
Per gli interventi eseguiti sull’abitazione principale dalle persone fisiche, di cui alla lett. b), del comma 9 dell’art. 119, la detrazione del 110% spetta per le spese sostenute fino al 31/12/2022, sempre se il contribuente è in possesso di un Isee sotto i 25 mila euro mentre, per gli interventi eseguiti dagli Istituti autonomi case popolari (Iacp) o similari e dalle cooperative (lett. c e d, comma 9), il 110% sarà fruibile per le spese sostenute entro il 31/12/2023; in tal caso i lavori devono essere già ultimati per il 60% alla data del 30/06/2023.
I bonus ordinari (risparmio energetico, sismabonus e ristrutturazione) sono prorogati fino al 31/12/2024 nelle note percentuali maggiorate (50%, 65% e 70% o 80%, 75% o 85%), mentre la detrazione Irpef/Ires fruibile per le spese documentate e sostenute nel 2022, a prescindere dalla data di inizio dei lavori, per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna, degli edifici ubicati in zona A o B, ai sensi del dm 1444/1968, scende dal 90% al 60%.
Per l’acquisto di mobili e di elettrodomestici, in possesso di determinate caratteristiche, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, spetta una detrazione Irpef del 50%, ai sensi del comma 2, dell’art. 16 del dl 63/2013, calcolata su un importo massimo di spesa pari a 10 mila euro fino al 31/12/2020 e di euro 16 mila euro dall’1/01/2021 (importo elevato dalla lett. b, comma 58, dell’art. della legge 178/2020) indipendentemente dall’ammontare delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio; il limite è riferibile alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune dell’edificio oggetto dei lavori edilizi, prescindendo dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa (Agenzia delle Entrate, circolare 29/E/2013).
Nel provvedimento in commento, la detrazione rimane fissata nella misura indicata (50%) ma, sebbene applicabile per le spese sostenute nel triennio 2022/2024, la stessa si rende applicabile su un ammontare complessivo non superiore a 5 mila euro; la detrazione spetta, anche in questo caso, a condizione che gli interventi di recupero siano prossimi all’acquisto e, qualora, gli interventi di ristrutturazione siano eseguiti nell’anno precedente a quello dell’acquisto o siano iniziati nell’anno precedente a quello dell’acquisto e proseguiti in detto anno, la soglia dei 5 mila euro deve essere considerata al netto delle spese sostenute nell’anno precedente per i quali si è fruito della detrazione.
Infine, per i pagamenti effettuati negli anni dal 2021 al 2024, è possibile beneficiare anche della detrazione del 36% per le spese documentate e relative agli interventi, anche se eseguiti sulle parti comuni condominiali, di cui agli articoli 1117 e 1117-bis c.c., riguardanti la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi e la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili (bonus verde).
Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.