Tra i lavori agevolabili con il Sismabonus 110, rientra la spesa per la rimozione e la sostituzione delle grondaie.
Il Sismabonus è valido per l’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, tuttavia tra i lavori agevolabili rientrano anche gli interventi sugli elementi secondari, che pur essendo parte integrante delle strutture, non svolgono funzioni strutturali.
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Si tratta di quelle parti dell’edificio che potrebbero comportare rischi per gli utenti dell’edificio, come la caduta dovuta al deterioramento o danneggiamento dell’elemento. Stiamo parlando ad esempio di comignoli, tamponamenti, cornici che potrebbero essere carenti nel fissaggio.
A proposito di Sismabonus ed elementi secondari, in questo articolo è stato approfondito il tema.
Tornando alle grondaie e agevolazione superbonus, analizziamo nel dettaglio la questione.
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Sismabonus 110 e grondaie tetto
Le spese sostenute per la rimozione e la sostituzione delle grondaie sono agevolabili perché si tratta di interventi che vanno a completare e costituiscono la finitura dei lavori principali.
Nello specifico per quanto riguarda le grondaie, si potrebbe trattare di un lavoro inevitabile per consentire l’effettivo intervento in questione.
La possibilità di far rientrare nel Sismabonus 110 tutti quegli interventi collegati ai lavori finalizzati a ridurre il rischio sismico dell’edificio è stata specificata con le circolari 24/E/2020 e 7/E/2021 e nella risposta all’interpello 224/2020, dove viene specificato che il Sismabonus può essere applicato anche alle spese sostenute per gli interventi realizzati sulla facciata, compresi quelli per la realizzazione dell’intonaco di fondo, dell’intonaco di finitura della tinteggiatura e dei decori, qualora gli stessi siano di completamento dell’intervento finalizzato alla riduzione del rischio sismico dell’edificio.
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Decori in facciata
Fondamentale è che i lavori “complementari” siano strettamente collegati agli interventi agevolabili. Come accade ad esempio nel caso di Superbonus e isolamento facciata, dove risulta agevolabile anche la rimozione e riposizionamento dei decori.
Per le Entrate, quando i lavori sono strettamente collegati agli interventi agevolabili, lo sono anche questi. L’unica condizione è che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato.
Tuttavia l’Agenzia spiega che è necessaria un’attestazione del tecnico abilitato circa la rimozione (o demolizione) degli elementi decorativi della facciata isolante, nonché il successivo riposizionamento degli stessi, affinchè questi siano riconosciuti come correlati ai lavori di coibentazione della facciata. In tal caso, le relative spese possono essere ammesse alla detrazione nei limiti complessivi stabiliti dalla norma >> Per saperne di più, qui abbiamo analizzato il caso <<
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