Per l’Agenzia delle entrate il bonus facciate è fruibile per intero dal solo condomino che si è fatto carico delle spese
Bonus facciate al condominio
Potrà usufruire del bonus facciate per l’intera spesa anche il singolo condomino che ha sostenuto, in esecuzione di quanto indicato espressamente e accettato negli atti di compravendita con tutti gli altri condomini, tutto l’onere. Così l’Agenzia delle Entrate nell’interpello n. 628 del 28 settembre (in allegato) risponde ad un quesito posto da una fondazione, ab origine proprietaria di tutto l’edificio, che ha poi venduto alcuni appartamenti. Negli atti di compravendita, la fondazione ha assunto esplicitamente l’impegno (inserito nel rogito di compravendita), accettato da tutti gli altri proprietari delle abitazioni, ad eseguire alcuni lavori sul complesso immobiliare. Chiede dunque l’istante di poter fruire del bonus facciate per l’intera spesa relativa ai lavori condominiali che si è impegnato a sostenere.
Bonus facciate, i chiarimenti
Nella risposta, in primis, l’Agenzia ricorda che il bonus facciate prevede una detrazione del 90 per cento delle spese documentate sostenute negli 2020 e 2021 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B e che le tipologie di interventi che danno diritto al predetto bonus, nonché la misura della detrazione spettante, sono individuate dai commi da 219 a 221 del citato articolo 1 della legge di Bilancio 2020. Per quanto riguarda il profilo oggettivo, la detrazione spetta, tra l’altro, a condizione che gli edifici oggetto degli interventi siano ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
Fa fede l’atto di compravendita
La circolare n. 2/E/2020 chiarisce che coloro interessati al bonus devono possedere la copia della delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e la tabella millesimale di ripartizione delle spese. Sempre la stessa circolare, richiamando il regolamento di cui al decreto interministeriale 18 febbraio 1998, n. 41, specifica che i contribuenti che intendono avvalersi del bonus facciate sono tenuti, tra l’altro, a conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici “copia della delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese”.
Nel caso prospettato, viene ritenuto ammissibile che la fondazione, quale singolo condomino, benefici dell’agevolazione anche in mancanza di una deliberazione condominiale da parte dell’assemblea. Sono stati infatti i condomini che, attraverso gli atti di compravendita, hanno acconsentito all’esecuzione dei lavori a spese dell’istante. In questo caso fa fede l’atto pubblico di compravendita che può validamente rappresentare la convenzione di cui all’articolo 1123 del Codice civile, garantendo l’unanimità in merito all’esecuzione dei lavori e al sostenimento della spesa da parte di un solo condomino. La fondazione può provvedere agli adempimenti utili alla fruizione del bonus facciate se è stata a ciò delegata.
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