La manovra di bilancio 2021, approdata all’esame parlamentare, prorogherà, tra l’altro, il c.d. bonus facciate anche per le spese fatte nell’anno d’imposta 2021.
Ricordiamo che il bonus in commento è stato introdotto con la manovra 2020, e consiste in una detrazione fiscale del 90% (da godere in 10 quote annuali di pari importo) riconosciuta a fronte di spese (senza limiti) fatte per gli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici ubicati in specifiche zone del comune.
Nella sua fase introduttiva il beneficio è stato previsto solo per le spese fatte nel 2020, ma ora con la prossima manovra di bilancio ci sarà l’estensione anche a quelle del 2021.
Inoltre, grazie alla previsione contenuta all’art. 121 del decreto Rilancio, il beneficiario, sia per le spese 2020 che 2021, può decidere di optare, in luogo della detrazione fiscale, per lo sconto in fattura o cessione del credito.
Bonus facciate: le zone inlcuse
Come già anticipato, il bonus facciate spetta solo laddove l’edificio oggetto dei lavori sia ubicato in specifiche zone del comune. Ciò sarà valido anche per l’edizione 2021.
Nel dettaglio l’edificio deve essere ubicato in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale n. 1444 del 1968. E’ l’art. 2 di tale a stabilire la definizione di zone territoriali omogenee, per cui:
- la zona A include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi
- la zona B include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq
Le zone escluse dal bonus facciate
Sono, invece, esclusi dal bonus facciate i lavori fatti sugli edifici che si trovano in zone C, D, E ed F.
Al riguardo, secondo l’art. 2 del citato decreto interministeriale:
- la zona C è quella che include le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino non edificate o nelle quali l’edificazione preesistente non raggiunge i limiti di superficie e densità previsti alla lettera B
- la zona D che comprende le parti del territorio destinate ai nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati
- la zona E sono le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui – fermo restando il carattere agricolo delle stesse – il frazionamento delle proprietà richiede insediamenti da considerare come zone C
- la zona F include le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.
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