La 60esima puntata di Euroconference In Diretta si è aperta, come di consueto, con la sessione “aggiornamento”, nell’ambito della quale sono state richiamate le novità della scorsa settimana, tra le quali spicca la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, del Decreto Antifrode (D.L. 157/2021).
La sessione “adempimenti e scadenze” è stata poi dedicata al passaggio dal regime semplificato a quello forfettario, mentre nell’ambito della sessione “caso operativo” sono stati analizzati i decreti recanti la disciplina della comunicazione al MiSe dei crediti del Piano di transizione 4.0.
Durante la sessione “approfondimento”, infine, sono state esaminate le novità in materia di patent box.
Numerosi sono stati i quesiti ricevuti: anche oggi, come le scorse settimane, pubblichiamo la nostra top 10 dei quesiti che abbiamo ritenuto più interessanti, con le relative risposte.
Sul podio, questa settimana, per noi ci sono:
3. CESSIONE PARTECIPAZIONE E REGIME FORFETTARIO
2. BONUS FACCIATE: ADEMPIMENTI ALLA LUCE DELLE RECENTI NOVITÀ
1. NOVITÀ DECRETO ANTIFRODE: È DETRAIBILE IL VISTO DI CONFORMITÀ?
# 10
Passaggio a forfettario. Rilevano le fatture incassate o registrate?
Semplificato che, nel 2021, applica il regime “del registrato” potrebbe passare a forfettario del 2022. Per il limite dei 65.000 euro rilevano le fatture registrate o quelle incassate nel 2021?
P.L.D.
Con riferimento al quesito prospettato possono essere richiamati gli interessanti spunti forniti dalla circolare 9/E/2019, con la quale è stato chiarito che il contribuente che nel 2021 si è avvalso del regime contabile semplificato per le imprese minori, optando, altresì, per la semplificazione prevista dall’articolo 18, comma 5, D.P.R. 600/1973 (c.d. regime “del registrato”) e che dal 1° gennaio 2022 intenda avvalersi del regime forfetario, deve registrare entro il 31 dicembre 2021 tutti i componenti positivi e negativi di reddito per i quali, alla data del 31 dicembre 2021, non è ancora intervenuta la registrazione, affinché gli stessi concorrano alla tassazione nel periodo d’imposta 2021. Ai fini del calcolo del limite dei 65.000 euro per l’ingresso nel regime forfetario, tuttavia, rilevano i soli componenti positivi effettivamente incassati nel 2021, mentre quelli non ancora percepiti concorreranno nel periodo d’imposta in cui si realizza l’effettiva percezione.
# 9
Effetti dell’omesso o tardivo invio della Comunicazione al Mise
Quali sono le conseguenze dell’omesso o tardivo invio della Comunicazione al Mise degli investimenti in beni 4.0, in attività di R&S&I&D e in attività di formazione 4.0?
M.L.
L’articolo 5 dei Decreti Direttoriali Mise datati 06.10.2021, che approvano i tre modelli di comunicazione previsti rispettivamente in caso di effettuazione di investimenti in beni strumentali 4.0, attività di R&S, IT e design e attività di formazione 4.0, ne conferma la finalità di monitoraggio circa l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative del Piano Transizione 4.0.
Coerentemente con tale finalità:
- l’invio del modello di comunicazione non costituisce presupposto per l’applicazione del credito d’imposta;
- l’eventuale mancato invio del modello non determina effetti in sede di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria circa la corretta applicazione della disciplina agevolativa.
Resta dunque confermato quanto dichiarato dal Mise in data 29.12.2020 nell’avvertenza pubblicata sul proprio sito istituzionale:
- l’invio della comunicazione non costituisce condizione preventiva di accesso al credito d’imposta;
- l’inadempimento non è causa di diniego dell’agevolazione.
Ad oggi non risultano previste, in caso di omesso o tardivo invio, nemmeno sanzioni di carattere formale.
# 8
Patent box e quantificazione reddito agevolabile
Una società impiega direttamente un bene immateriale per il quale ha sottoscritto un accordo con l’Agenzia delle Entrate per “patent box”, optando per la metodologia “profit split” per la quantificazione del reddito agevolabile.
Ai fini della determinazione del reddito figurativo, quali sono i valori fiscali che devono essere presi in considerazione?
P.Z.
La circolare 11/E/2016 ha affermato che il reddito figurativo afferente al bene immateriale utilizzato direttamente va determinato “simulando” l’esistenza di un autonomo ramo di azienda dedicato alla concessione in uso del bene immateriale, al quale vanno imputati i componenti positivi e negativi di reddito ascrivibili allo sfruttamento dell’“I.P.”.
I componenti negativi sono costituiti sia dai costi diretti che indiretti sostenuti dall’impresa. Gli stessi rilevano in base a criteri tributari e, di conseguenza, si devono tenere in considerazione anche le variazioni extracontabili previste dalla disciplina fiscale (risposta Agenzia delle Entrate a istanza di interpello n. 76/2019).
Occorre pertanto verificare se il costo cui afferisce la “deduzione meramente fiscale” è afferente all’intangibile in modo diretto (rileva integralmente), oppure in maniera indiretta (rileva parzialmente).
# 7
Nuovi valori massimi e prezziario DEI
Come si intrecciano i valori massimi del decreto che verrà emanato con il prezziario DEI?
Da quando risulteranno applicabili?
D.G.
Purtroppo non è possibile, ad oggi, fornire una risposta al quesito prospettato, essendo necessario attendere l’emanazione del richiamato decreto.
Per quanto riguarda l’aspetto temporale, ci si augura che la scelta che sarà effettuata dal legislatore sarà in linea con le precedenti statuizioni del Decreto Requisiti, le cui disposizioni, come noto, sono risultate applicabili solo con l’entrata in vigore del Decreto stesso, il giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (06.10.2020).
L’auspicio è quindi che per tutti gli interventi per i quali è già stata presentata la Cila superbonus possano trovare applicazione ancora i precedenti prezziari, considerato che gli interventi sono già stati oggetto di pianificazione e progettazione.
# 6
Serve il visto anche per la detrazione in dichiarazione?
Non ho capito bene quando serve il visto: anche per la detrazione in dichiarazione?
Per tutte le agevolazioni?
R.T.
Per rendere più chiara l’esposizione si ritiene necessario richiamare una fondamentale distinzione: da un lato, infatti, sono previste specifiche norme per poter beneficiare del superbonus, mentre, dall’altro, abbiamo tutte le altre detrazioni edilizie, con riferimento alle quali le regole di fruizione sono parzialmente diverse.
Nel caso del superbonus il visto di conformità serve anche per fruire della detrazione in dichiarazione, salvo il caso in cui il contribuente non presenti la dichiarazione direttamente all’Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale.
Per le altre detrazioni edilizie, invece, il visto di conformità è richiesto solo per l’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura.
# 5
Mancata comunicazione al MiSe: scattano le sanzioni?
Comunicazione al Mise investimenti 4.0: non mi è chiaro se la comunicazione è obbligatoria visto che se, non viene presentata, nulla succede. Cosa consigliare ai clienti?
B. M.
Come espressamente previsto dall’articolo 1, comma 191, quarto periodo, L. 160/2019, con specifico riferimento agli investimenti in beni strumentali di cui agli allegati A e B alla L. 232/2016, “Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative introdotte dai commi 189 e 190, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali indicati al comma 184, le imprese che si avvalgono del credito d’imposta effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico”.
In conformità alla citata disposizione normativa, dunque, l’invio del modello di comunicazione non costituisce presupposto per l’applicazione del credito d’imposta e i dati e le informazioni in esso indicati sono acquisiti dal Ministero dello sviluppo economico al solo fine di valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative. L’eventuale mancato invio del modello non determina comunque effetti in sede di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria della corretta applicazione della disciplina agevolativa.
La norma, pertanto, prevede l’obbligo, ma eventuali violazioni non sono sanzionate.
#4
Visto per il superbonus in dichiarazione: decorrenza
Il visto è necessario anche per le dichiarazioni relative al 2020 ancora da inviare, contenenti una detrazione per superbonus?
S. SRL STP
Il D.L. 157/2021 (c.d. “Decreto Antifrode”), come già anticipato, non reca una disciplina transitoria, ragion per cui numerosi sono i dubbi che riguardano la prima applicazione delle nuove norme.
Con specifico riferimento all’obbligo di apposizione del visto di conformità nella dichiarazione dei redditi 2020 in cui si intende beneficiare del superbonus, non sono mancati autori che, abbracciando un’interpretazione letterale della norma, hanno ritenuto applicabile la nuova disciplina già nelle dichiarazioni da presentare entro il prossimo 30 novembre e non trasmesse alla data del 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del nuovo Decreto).
Si ritiene, tuttavia, più condivisibile un’altra tesi, secondo la quale le nuove regole trovano applicazione solo a decorrere dalle dichiarazioni del periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della norma (12.11.2021). Il visto di conformità per beneficiare della detrazione da superbonus in dichiarazione sarebbe quindi necessario solo nel modello Redditi2022.
Sul punto, tuttavia, si rende necessario attendere chiarimenti ufficiali.
# 3
Cessione partecipazione e regime forfettario
Cessione quota di una sas in ottobre 20. Apertura attività completamente diversa come ditta individuale. compete regime forfettario?
TS
Con specifico riferimento alle partecipazioni in società di persone, non assume rilievo la circostanza che l’attività svolta dalla società sia diversa da quella che intende avviare il contribuente, essendo sempre precluso il regime forfettario nel caso in cui il soggetto sia contemporaneamente titolare di una partecipazione in una società di persone.
Per poter beneficiare del regime forfettario, dunque, è necessario che il soggetto dismetta la partecipazione nell’anno precedente a quello in cui si intende applicare il suddetto regime, in modo che, al 1° gennaio, non sia detenuta alcuna partecipazione in società di persone.
Pertanto è possibile applicare il regime forfettario sin dall’inizio attività solo se la partecipazione è stata dismessa entro il 31.12 dell’anno precedente.
Se la partecipazione è stata dismessa nell’ottobre 2020, è possibile applicare il regime forfettario nel 2021.
# 2
Bonus facciate: adempimenti alla luce delle recenti novità
Come ci si comporta per visto su bonus facciata nuova procedura?
C. L.
Le novità introdotte dal Decreto Antifrode nell’ambito delle opzioni per la cessione del credito o lo sconto in fattura operano su due fronti: da un lato, è stato previsto il rilascio del visto di conformità, mentre, dall’altro, è richiesta l’asseverazione di congruità delle spese.
Prima del Decreto Antifrode, infatti, l’attestazione di congruità delle spese era richiesta solo a fronte di spese per interventi di efficienza energetica (ecobonus o superbonus) e gli altri interventi agevolati con il superbonus. Oggi la suddetta attestazione è sempre richiesta in caso di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito.
Pertanto, anche nel caso di cessione/sconto in fattura del bonus facciate è necessario ottenere l’attestazione di congruità delle spese (adempimento, invece, non richiesto nel caso in cui il contribuente intende indicarlo nella dichiarazione dei redditi).
Tra l’altro, nella redazione dell’attestazione di congruità il tecnico dovrà tener conto non solo dei prezziari regionali e dei prezziari DEI, come in passato, ma anche dei valori che saranno indicati da un apposito decreto del Ministero della transizione ecologica.
Tutto quanto appena premesso, deve tuttavia essere evidenziata la completa assenza di una disciplina transitoria, per cui, ad oggi, non risultano noti gli adempimenti da porre in essere per gli interventi già iniziati.
Si ritiene che il visto di conformità debba essere apposto in ogni caso in cui si intende cedere il credito o effettuare lo sconto in fattura dopo la data di entrata in vigore del decreto (12.11.2021).
Con riferimento all’obbligo di attestazione, invece, si ritiene che lo stesso possa ritenersi operante solo per le spese sostenute dopo la suddetta data, restando quindi escluse da quest’ultimo obbligo le spese già sostenute alla data di entrata in vigore del nuovo Decreto.
# 1
Novità Decreto Antifrode: è detraibile il visto di conformità?
I compensi per il visto di conformità sulle altre agevolazioni (90%, 50% …) saranno a loro volta “agevolabili” come nel caso del 110% oppure no?
ST.ASS.B.-T.
L’articolo 119 D.L. 34/2020, dedicato al superbonus, prevede, al comma 15, quanto segue: “Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di conformità di cui al comma 11”.
Analoga disposizione non è stata riproposta nell’articolo 121 D.L. 34/2020, dedicato, come noto, alla cessione e allo sconto in fattura (sebbene, come pare evidente, non siano riscontrabili differenze sostanziali idonee a differenziare le due discipline).
Sul punto, quindi, si suggerisce di attendere i chiarimenti ufficiali.
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