Con risposta alla interrogazione parlamentare n 5-07055 del 17 novembre 2021 si forniscono chiarimenti in tema di bonus facciate e stato di avanzamento lavori.
In riferimento alla possibilità di fruire dello sconto in fattura, la risposta fornita in Parlamento replica al seguente quesito: «se si intenda chiarire che il contribuente che esegue i lavori, pagando nel corso di essi acconti coerenti con gli stati di avanzamento dei lavori (Sal) non inferiori al 30 per cento, e che non riesce però a portarli completamente a termine, abbia comunque diritto a godere dei relativi benefìci fiscali, senza dover restituire i benefìci sugli acconti corrisposti, anche sulla residua parte dei lavori eseguiti, ancorché non raggiungano il 100 per cento di quelli preventivati, ferma restando la verifica delle condizioni previste dal citato art 119 e segnatamente, che sia ottenuto e si ottenga la relativa asseverazione e certificazione finale per il passaggio delle 2 classi nel caso di “Superbonus-ecobonus” e il miglioramento sismico nel caso di “Super bonus-sismabonus” nei termini asseverati al momento dell’inizio dei lavori ».
Relativamente al periodo temporale nel quale gli interventi devono essere completati, si osserva che anche se le norme non stabiliscano il termine entro il quale i lavori debbano essere ultimati ai fini del consolidamento della detrazione o dell’esercizio dell’opzione per una delle modalità alternative alla fruizione diretta della detrazione medesima, come già precisato in diverse occasioni, risulta necessario, ai predetti fini, che gli interventi vengano comunque ultimati.
Nella risposta di cui si tratta si fa presente che, in risposta a precedenti interrogazioni parlamentari, è stato, in particolare, chiarito, con riferimento agli interventi per i quali non sono previsti stati di avanzamento lavori, che l’opzione per la cessione del credito corrispondente alla detrazione o per il cosiddetto sconto in fattura può essere esercitata facendo riferimento alla data dell’effettivo pagamento, ferma restando la necessità che gli interventi oggetto dell’agevolazione siano effettivamente completati.
Ai fini della agevolazione si precisa che tale condizione sarà ovviamente verificata dall’Amministrazione finanziaria in sede di controllo.
La mancata effettuazione degli interventi, al pari dell’eventuale assenza di altro requisito richiesto dalla norma determinerà il recupero della detrazione indebitamente fruita, sia pure nella modalità alternativa dello sconto in fattura/cessione del credito d’imposta, maggiorato degli interessi e delle sanzioni
Pertanto, alla luce delle osservazioni sin qui svolte, deve ritenersi possibile esercitare, in vigenza della agevolazione fiscale, l’opzione di cui all’art 121 del decreto Rilancio relativamente ad un acconto corrispondente ad un SAL non inferiore al 30 per cento dell’intervento complessivo, ancorché i lavori saranno ultimati successivamente al predetto termine di vigenza dell’agevolazione, atteso che, l’applicazione della detrazione è subordinata, tra l’altro, alla condizione che gli interventi agevolabili siano realizzati nel rispetto dei requisiti richiesti.
Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.