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Superbonus per il consolidamento, possibile separare tre villette a schiera dalle ae e creare un mini con… – La Repubblica

Il Superbonus, come previsto dal comma 4 dell’art. 119 del decreto Rilancio, è riconosciuto anche  per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici. A questo proposito la Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del Dm n. 58/2017 in materia di sismabonus  ha chiarito che “ai fini dell’applicazione del Sismabonus o del SuperSismabonus più che all’unità funzionalmente indipendente bisogna fare riferimento all’unità strutturale  chiaramente individuabile, la quale dovrà avere continuità da cielo a terra, per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali e, di norma, sarà delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui strutturalmente ma, almeno tipologicamente, diversi. Su questa base l’Agenzia delle entrate nella risposta 630/2021 ha stabilito che “fermo restando che il Superbonus potrà essere applicato soltanto per gli interventi agevolabili realizzati sulle parti strutturali dell’intero edificio, spetterà al professionista incaricato stabilire, sulla base dei chiarimenti forniti dalla  Commissione l’individuazione di una ‘unità strutturale’  e ogni valutazione in merito alla possibilità di redigere progetti di intervento su una porzione di edificio in autonomia rispetto all’intero edificio”. Alla luce di questo chiarimento di fatto è possibile realizzare interveti di consolidamento sul singolo edificio anche se collegato ad altri se i tecnico assevera questa possibilità. Non è invece prevista la possibilità di creare un condominio parziale all’interno di un condominio, a meno che, come indicato dalla Commissione consultiva, non sia possibile distinguere fisicamente i diversi edifici. In questo caso, ovviamente, il tecnico dovrebbe anche asseverare come strettamente funzionale all’intervento da realizzare la divisione “fisica” tra le diverse palazzine, sempre che sia possibile installare il giunto tecnico ex novo senza coinvolgere la proprietà del vicino, qualora non interessato ai lavori, ovvero dopo aver ottenuto il suo consenso. 
 

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