La Legge 160/2019, articolo 1, dal comma 219 al comma 224,
regolamenta l’incentivo fiscale cd. Bonus
facciate, il presente articolo verte, principalmente, sul
requisito della visibilità della facciata e su come computarne le
porzioni parzialmente visibili.
Bonus facciate: cos’è
Partendo dal presupposto il bonus facciate sia fruibile dagli
edifici che si trovano nelle zone territoriali omogenee “A” o “B”
(D.M. 1444/1968) dello strumento urbanistico vigente nel Comune ove
lo stesso ricade, a chiarire il concetto inerente il
requisito della visibilità da pubblica via o da suolo
pubblico è l’Agenzia delle Entrate prima con la
Circolare 2/E/2020 e successivamente con alcune
mirate risposte agli interpelli posti dai contribuenti.
Tra i contenuti della Circolare 2/E/2020 si evince
rientrino nell’agevolazione:
- quei lavori realizzati sull’involucro esterno visibile del
fabbricato, più concretamente riguardanti tutte le facciate
dell’edificio; - i costi sostenuti per interventi strettamente correlati alla
realizzazione dell’opera principale, nel presupposto si tratti di
necessità dovuta a motivi tecnici, dovendo risultare tra i costi
occorrenti per realizzare opere accessorie e di completamento
dell’isolamento termico dei prospetti nel loro insieme; - i lavori da realizzarsi nei parapetti dell’involucro esterno
visibile del fabbricato.
Bonus facciate: l’isolamento termico a cappotto
Con la risposta dell’amministrazione finanziaria
all’Interpello n. 418 del 29 settembre 2020 viene
prospettata la posa in opera del cappotto, quale
isolamento termico su un’area maggiore al 10% della superficie
disperdente di una villa ricadente in Zona B.
L’edificio è dotato di cortile esclusivo al quale si accede da
strada privata, rispetto alla quale si trova al termine ed è
circondato da uno spazio interno, ovvero in una posizione di dubbia
visibilità dalla strada o dal suolo pubblico.
La domanda dell’istante mira alla possibilità l’intervento possa
beneficiare del bonus facciate.
L’Amministrazione finanziaria, affermando la valutazione del
requisito inerente la visibilità della facciata dalla strada o da
suolo ad uso pubblico sia un fattore non attinente le competenze
della stessa, richiama la disciplina di cui ai commi da 219 a 224
della L. 160/2019 rimanda alla Circolare 2/E/2020 per gli
approfondimenti.
A tal uopo ne riporta un estratto laddove nella medesima si
legge “condizione gli interventi siano realizzati
sull’involucro esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia
sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia
sugli altri lati dello stabile (intero perimetro
esterno)”, ragion per cui la detrazione non spetta
per quanto attiene le facciate interne del manufatto edilizio con
eccezione di quelle, invece, visibili dalla strada o da suolo
pubblico.
L’edificio per il quale il contribuente richiede parere si trova
in una posizione di “dubbia visibilità” dalla
strada e/o dal suolo pubblico, l’amministrazione finanziaria
ritiene non possano essere agevolati gli interventi proposti.
Quali lavori prevede l’intervento che fruisce del bonus
facciate
Le opere sono individuate nei commi da 219 a 221 della
L.160/2019, art.1, nello specifico:
- interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna,
finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli
edifici esistenti ubicati in zona A o B, di cui al D.M. 1444/1968
(comma 219); - interventi influenti dal punto di vista termico o che
interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente
lorda complessiva dell’edificio, se rispettati i requisiti, con
riguardo ai valori di trasmittanza termica, di cui alla Tab.2
dell’All.B al decreto del M.I.S.E. dell’11/03/2008 coordinato con
il decreto 26 gennaio 2010 e quelli riportati nell’appendice B
all’All. 1 del decreto 26 giugno 2015 “requisiti minimi”, con
applicazione, ai fini delle verifiche e dei controlli dei commi
3-bis e 3-ter dell’art.14 D.L. 63/2013 - interventi sulle strutture opache della facciata, balconi,
ornamenti e fregi (comma 221);
Elenco non esaustivo di alcune opere ammesse all’agevolazione,
alcuni dei quali strettamente collegati all’intervento
principale
Rientrano tra le agevolazioni:
- consolidamento, ripristino, miglioramento e rinnovo degli
elementi costituenti la struttura opaca verticale della
facciata; - rinnovo elementi costitutivi dei balconi;
- rinnovo ornamenti e fregi;
- interventi riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti
alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla
sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla
parte opaca della facciata; - interventi finalizzati ad evitare il ponte termico tra parete e
copertura, ad esempio lo sporto di gronda; - spostamento dei pluviali;
- sostituzione dei davanzali;
- sistemazione di alcune prese e punti luce esterni;
- spostamento tende da sole avvolgibili che ostacolano la posa
del cappotto o loro sostituzione se non è possibile sostituire gli
agganci.
Bonus facciate: opere escluse
Tra queste si possono annoverare:
- le superfici di un fabbricato confinanti con chiostrine,
cavedi, cortili e spazi interni, eccetto non siano visibili dalla
strada o da suolo ad uso pubblico; - interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, ad
esempio coperture, lastrici solari, tetti; - sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli in
quanto non rientrano nella nozione di struttura opaca.
Il dettaglio sugli interventi strettamente correlati
È utile la risposta dell’Agenzia delle Entrate n.520 del
4 novembre 2020, resa all’istante che chiede se possibile
realizzare l’isolamento a cappotto nei prospetti di un fabbricato,
inoltre allo scopo di evitare il ponte termico tra parete e
copertura se può intervenire nello sporto di gronda, comprendendo
le seguenti ulteriori opere:
- lo spostamento dei pluviali;
- la sostituzione dei davanzali;
- la sistemazione di alcune prese e punti luce esterni;
- lo spostamento delle tende da sole avvolgibili che ostacolano
la posa del cappotto e dell’isolamento dello sporto di gronda; - la sostituzione delle tende da sole per le quali non è
possibile sostituire gli agganci.
In primis la risposta rappresenta l’opera deve essere rispettosa
dei valori delle trasmittanze termiche delle strutture opache
verticali e, secondo quanto disposto nella Circ. 2/E/2020, le opere
dovranno essere realizzate esclusivamente sulle strutture opache
della facciata, sui balconi, ornamenti e fregi, appunto, essendo
ammessi al bonus facciate gli interventi sull’involucro esterno
visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore,
frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello
stabile (intero perimetro esterno)” e, in particolare, gli
interventi sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente
la “struttura opaca verticale”.
Nel caso in questione potrà fruire dell’agevolazione
l’intervento per l’isolamento dello sporto di gronda, in quanto è
esso un elemento che insiste sulla parte opaca della facciata, lo
stesso dicasi per le opere prima elencate, ed ivi compreso lo
smontaggio e rimontaggio delle tende solari o la loro sostituzione
nel caso in cui ciò si rendesse necessario per motivi
tecnici, trattandosi di opere accessorie e di completamento
dell’intervento di isolamento delle facciate esterne nel suo
insieme.
Bonus facciate: caso pratico
Alla stregua della normativa, di quanto esplicato nella
Circolare 2/E/2020 e da alcune risposte fornite dal Fisco si
riporta l’esempio di un immobile per il quale si dovrebbe fruire
del bonus facciate.
L’edificio prospetta verso la pubblica via e da essa è separato
dall’area esterna di pertinenza recintata lungo tutti i confini,
così come in planimetria:
Simulando tre diversi punti nei quali ci si posiziona sulla
strada ed esattamente a sud, a nord e frontale rispetto
all’edificio nel quale realizzare un intervento di ristrutturazione
edilizia interno e lavori in facciata, denotiamo dai coni ottici
siano integralmente visibili i prospetti est e sud, parzialmente il
prospetto nord e non visibile il prospetto ovest.
La presenza del muro di colore arancio, avente spessore di cm.
30 ed altezza di ml. 3,80, realizzato perpendicolarmente al
prospetto nord, impedisce la visuale di una porzione del prospetto
corrispondente alla parte subito retrostante il manufatto e per
tutta la sua altezza, ne diviene la facciata sud:
- per la distanza di 8,90 ml. dallo spigolo esterno e per tutta
la sua estensione possa essere realizzata fruendo
dell’agevolazione; - dal progressivo 8,90 a 9,20 ml., per una distanza pari allo
spessore del muro di cm.30, è occupata dallo stesso e sino alla sua
altezza, pertanto la porzione della facciata sarà realizzata a
spese del contribuente; - dal progressivo 9,20 a 18,00 ml, quindi per un’estensione di
8,80 ml. non risulta visibile, ma sino all’altezza di ml.3,80 dal
suo piano di imposta, essendo, invece individuabile la parte
superiore vista dal cono ottico n.3, la cui altezza si misura in
cm. 50.
Il contribuente potrà avvalersi dell’agevolazione fiscale con
aliquota del 90% sull’importo dei lavori come risultante da computo
metrico o da preventivo della impresa che dovrà realizzare gli
interventi per quanto attiene l’isolamento termico delle facciate
visibili, sostenendo le spese relative il prospetto ovest e le
parziali nel prospetto nord, esclusa quella porzione di cm.50 x
910, operando con contabilità separate.
Come rappresentato nei prospetti dell’edificio, lo stesso è
corredato di alcuni ornamenti orizzontali e verticali, il cui
rinnovo/rifacimento rientra tra le stesse spese detraibili, lo
stesso dicasi per quanto concerne le opere con incidenza sul decoro
urbano (grondaie, pluviali e cornicioni), così come l’eventuale
sostituzione dei davanzali.
Avviare un cantiere bonus facciate adesso
Il M.E.F. in risposta all’interrogazione n. 5-06751 chiarisce
sia possibile avvalersi dell’agevolazione in argomento se entro la
data del 31/12/2021 il contribuente effettua il pagamento del 10%
dell’importo dei lavori a seguito dell’applicazione dello sconto in
fattura da parte della impresa esecutrice.
In particolare si rileva che dal chiarimento del M.E.F. ciò
possa essere concretizzato autonomamente rispetto allo stato
d’avanzamento dei lavori.
Le novità del Decreto anti-frode n. 157 del 11 novembre
2021
Essendo ormai chiaro i soggetti che fruiscono del bonus facciate
abbiano facoltà di scegliere se portare le spese in detrazione o se
utilizzare lo sconto in fattura e/o cessione del credito, i quali
prevedono, rispettivamente:
- un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto,
fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato
dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi
ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari
alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del
credito ad altri soggetti; - la cessione del credito d’imposta con pari importo a quello dei
lavori e con possibilità di susseguente cessione ad altri
soggetti.
Il legislatore ha emanato il decreto legge n. 157 dell’11
novembre 2021, in vigore dal giorno successivo, con il quale
statuite nuove regolamentazioni per quanto attiene le procedure non
solo legate alla cessione del credito ed allo sconto in fattura,
bensì anche relativamente alle detrazioni eccetto queste ultime non
siano effettuate attraverso le dichiarazioni precompilate.
Nello specifico il provvedimento dispone il soggetto che dovrà
beneficiare dell’agevolazione debba, necessariamente, provvedere
agli adempimenti, sino a prima, riguardanti il Superbonus 110%, in
sintesi richiedere l’asseverazione della congruità dei costi ed il
rilascio del Visto di Conformità ai soggetti abilitati.
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