In merito al bonus facciate, agevolazione fiscale per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, la parlamentare Cancelleri Azzurra Pia Maria, del gruppo Movimento 5 Stelle, ha presentato un’interrogazione a risposta scritta la ministero dell’economia e delle finanze il 24 novembre scorso.
All’interno dell’interrogazione si legge: “il cosiddetto «bonus facciate», istituito con legge 27 dicembre 2019, n. 160, è un’agevolazione fiscale consistente in una detrazione d’imposta per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali;
il disegno di legge di bilancio per l’anno 2022, attualmente all’esame in Senato, proroga al 2022 la fruizione del bonus, riducendo dal 90 per cento (come originariamente previsto) al 60 per cento la spesa ammessa a detrazione; in riferimento all’interrogazione a risposta in Commissione n. 5-06751 del 5 ottobre 2021 presentata alla Camera, il Ministero dell’economia e delle finanze ha fornito chiarimenti circa la possibilità di detrarre il bonus facciate al 90 per cento in conformità al criterio di cassa, pagando entro il 31 dicembre 2021 la quota del corrispettivo pari al 10 per cento che residua dopo l’applicazione dello sconto in fattura, indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori che potranno essere completati anche successivamente; sulla stessa linea anche la risposta fornita dalla Direzione Provinciale della regione Liguria in riferimento all’interpello n. 903-521/2021 del 7 luglio 2021;
al fine di contrastare le frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche è stato approvato il decretolegge 11 novembre 2021, n. 157, cosiddetto «Antifrode» che estende, tra le altre cose, l’obbligo per il visto di conformità anche in caso di cessione del credito o sconto in fattura relativi alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al «superbonus al 110 per cento»;
dato che l’asseverazione tecnica e il visto di conformità previsti dal suddetto provvedimento riguardano anche il pregresso e i lavori in corso, si crea una problematica anche per le spese relative al «bonus facciate», in quanto, come sopra specificato, ai soggetti che sostengono queste spese è stata riconosciuta la possibilità di saldare la fattura entro il 31 dicembre 2021, prescindendo dallo stato di avanzamento dei lavori, e di completare i lavori anche dopo il pagamento. Essendo però impossibile asseverare la congruità di spese sostenute per lavori non ancora effettuati, l’effetto indiretto del decreto «Antifrode» potrebbe essere l’impossibilità di ottenere lo sconto in fattura del 90 per cento per opere non asseverabili, in quanto non eseguite/ultimate, entro fine anno;
tramite le Faq pubblicate sul sito istituzionale, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che l’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione non si applica ai contribuenti che prima del 12 novembre 2021 (data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto) hanno ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti ed esercitato l’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, anche se la relativa comunicazione non è stata ancora inviata, considerato che le incertezze persistono e stanno causando notevoli disagi all’avanzamento dei lavori per quanto concerne il bonus facciate: se non ritenga opportuno valutare di adottare iniziative volte a estendere il mancato obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione al 31 dicembre 2021, per i contribuenti che, alla predetta data, non hanno trasmesso la relativa comunicazione ma hanno comunque ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti ed esercitato l’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura”.
Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.