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Bonus edilizi, listini tutti buoni – ItaliaOggi.it – Italia Oggi

lavori di edilizia

Ampio ventaglio per l’attestazione della congruità delle spese per gli interventi ordinari di ristrutturazione, sismabonus e bonus facciate. Nelle more dell’emanazione del provvedimento del ministero della transizione ecologica, atteso per i primi mesi del 2022, nemmeno il prezzario DEI (genio civile) risulta escluso dall’utilizzo, sebbene in forma residuale, potendosi qualificare come fonte e listino ufficiale per la determinazione dei prezzi correnti di mercato.

Questo l’impatto delle recenti novità, in tema di bonus edilizi, alla luce dellemendamento (n. 9.2000) de governo al disegno di legge 2448, la legge di bilancio 2022.

Si tratta di un pacchetto di modifiche presentato dall’esecutivo alla manovra, già bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato, che interviene sulle disposizioni contenute nel dl 157/2021 (decreto antifrodi), trasportandole all’interno del disegno di legge che si trova all’esame della commissione bilancio del senato.

Nel corpo dell’art. 119, innanzitutto, al comma 11, ai fini dell’opzione per la cessione o sconto in fattura viene introdotto l’obbligo (già previsto dal dl 157/2021) di ottenere il visto di conformità, limitatamente alla detrazione maggiorata del 110% (superbonus) anche nel caso in cui la detrazione sia utilizzata direttamente dal contribuente, con la sola eccezione, anch’essa prevista attualmente dal decreto antifrodi, nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, presentata direttamente all’Agenzia delle entrate o tramite il sostituto d’imposta.

Nel comma 13-bis del citato art. 119, al terzo periodo, viene inserita la locuzione per la quale, l’asseverazione, di cui alle lett. a) e b) del comma 13, deve far riferimento ai prezzari individuati dal decreto del 6/08/2020 (decreto Requisiti) o ai valori massimi fissati, per talune categorie di beni, con provvedimento ad hoc del ministro della transizione ecologica, da emanarsi, questa l’ulteriore novità, entro il 9/02/2022.

Dopo il comma 1-bis dell’art. 121 del dl 34/2020 trova posto il comma 1-ter nei contenuti identici a quello del dl 157/2021, con la conseguenza che il contribuente deve ottenere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti per la fruizione della detrazione maggiorata del 110%, di cui al citato art. 119 del dl 34/2020, nonché l’asseverazione dei tecnici abilitati delle spese sostenute, come indicato nel novellato comma 13-bis del medesimo art. 119.

Il nuovo art. 122-bis, introdotto nel dl 34/2020 dal dl 157/2021, avente a oggetto le misure di contrasto alle frodi, risulta identico a quello inserito nel citato provvedimento antifrodi e prevede, com’è noto, la possibilità di sospendere, a cura dell’Agenzia delle entrate, gli effetti delle comunicazioni per le opzioni inviate, ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 121 e 122 del dl 34/2020.

Il meccanismo appena indicato, infatti, prevede che l’Agenzia delle entrate possa congelare la cessione del credito, sia nel caso della prima cessione o delle successive, entro i cinque giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, per un periodo non superiore a trenta giorni, nel caso presentino profili di rischio relativamente, in particolare, alla coerenza e regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni con i dati presenti in Anagrafe tributaria o in altra banca dati dell’Amministrazione finanziaria, ai dati riferibili ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti intervenuti nelle operazioni oggetto dei detti crediti o per analoghe cessioni eseguite in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni.

Se i rischi sono confermati la comunicazione si considera non eseguita e la cessione non perfezionata mentre se i rischi non sono confermati o nel caso in cui siano decorsi i trenta giorni, l’operazione viene sbloccata e la cessione produce i propri effetti. Resta confermato, con riferimento alle agevolazioni in commento, che l’agenzia esercita i poteri di controllo previsti dagli articoli 31 e seguenti del dpr 600/1973 e dagli articoli 51 e seguenti del dpr 633/1972, finalizzati al recupero dei bonus indebitamente fruiti, con applicazione delle sanzioni e con un atto di recupero, di cui ai commi 421 e 422 dell’art. 1 della legge 311/2004, impugnabile cui si rende applicabile la disciplina del processo tributario, di cui al dlgs 546/1992.

Il testo del documento su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

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