Dopo la proroga del superbonus 110 e degli altri bonus casa in legge di Bilancio sono stati stretti i controlli preventivi con il decreto antifrodi. Scopriamo insieme quindi come sapere se la cessione del credito è stata accettata con i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Oramai, per la cessione del credito e lo sconto in fattura dei bonus edilizi si rendono necessarie anche il visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese, ma non solo, perché i nuovi controlli preventivi sulle comunicazioni delle suddette opzioni implicano anche ulteriori incombenze.
Tra gli aspetti più importanti, quindi, c’è la verifica dell’effettiva accettazione della cessione del credito o dello sconto in fattura del superbonus 110 o degli altri bonus casa. Ma come si fa a sapere se la cessione del credito è stata accettata?
L’Agenzia delle Entrate ha specificato che gli esiti delle richieste di cessione del credito o sconto in fattura per i bonus casa effettuate sulla Piattaforma cessione crediti sono visibili sia sulla piattaforma stessa. Subito dopo l’accettazione, infatti, i crediti sono visibili anche nel cassetto fiscale del cessionario (ad esempio l’impresa).
Così come, anche il contribuente che cede il credito, può controllare se la cessione del credito è stata accettata tramite il proprio cassetto fiscale, per verificare l’avvenuta accettazione o l’eventuale rifiuto della cessione del credito.
Tuttavia, i tempi entro i quali la cessione del credito (o lo sconto in fattura) viene accettata può dipendere dalle tempistiche dei controlli preventivi introdotti dal decreto anti frodi.
L’Agenzia delle Entrate, entro 5 giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a 30 giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia.
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