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Superbonus 110% e bonus edilizi: i controlli dell’Agenzia delle Entrate – Lavori Pubblici

Con la pubblicazione del provvedimento 1
dicembre 2021, prot. 340450
, resosi necessario a seguito del
Decreto-Legge n.
157/2021
(Decreto anti-frode), si è completato il quadro
normativo relativo alle attività di controllo dell’Agenzia delle
Entrate sulle cessioni dei crediti maturati dagli interventi di
superbonus e relativi agli altri bonus edilizi.

I controlli previsti dal Decreto anti-frode

Entrando nel dettaglio, il Decreto anti-frode ha aggiunto l’art.
122-bis (Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei
crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi) al Decreto Legge
n. 34/2020 (Decreto Rilancio) e definito (all’art. 3) i nuovi
controlli dell’Agenzia delle Entrate.

Entriamo nel dettaglio del nuovo articolo 122-bis che prevede la
possibilità di sospendere, entro cinque giorni lavorativi
dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito e
per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle
comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle
opzioni inviate alla stessa Agenzia che presentano profili di
rischio, ai fini del relativo controllo preventivo.

Tutte le cessioni che prevedono i profili di rischio
saranno:

  • sospesi per un periodo non superiore di 30 giorni;
  • sottoposti a controllo preventivo.

I profili di rischio

I profili di rischio sono individuati utilizzando criteri
relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti:

  • alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle
    comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma con i dati
    presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso
    dell’Amministrazione finanziaria;
  • ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti
    che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati,
    sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o
    comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  • ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti
    indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni.

L’esito del controllo

Se all’esito del controllo risulti uno dei profili di rischio,
la comunicazione si considera non effettuata e l’esito del
controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la
comunicazione. Se, invece, i rischi non risultano confermati,
ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della
comunicazione, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle
disposizioni di riferimento.

In particolare la sospensione delle comunicazioni di cui
all’articolo 121 del Decreto Rilancio è comunicata con ricevuta
resa disponibile tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle
entrate.

Le violazioni formali

Nonostante l’art. 119, comma 5-bis del Decreto Rilancio ha
previsto le cosiddette “violazioni formali” stabilendo che “Le
violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio
all’esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza
delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od
omissione riscontrata
“, il provvedimento dell’Agenzia delle
Entrate sui controlli stabilisce che la sospensione riguarda
l’intero contenuto della comunicazione. Se, in esito alle verifiche
effettuate, sono confermati gli elementi che hanno determinato la
sospensione, l’Agenzia delle entrate rende noto l’annullamento
degli effetti della comunicazione al soggetto che l’ha trasmessa,
con la relativa motivazione; in tal caso, la comunicazione si
considera non effettuata.

Per le comunicazioni relative a cessioni di crediti successive
alla prima, il cessionario può procedere all’accettazione del
credito attraverso le funzionalità rese disponibili nell’area
riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate decorsi
cinque giorni lavorativi dalla regolare ricezione della
comunicazione della cessione.

Source: lavoripubblici.it

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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