Il D.L. 34/2020 (art. 119 comma 4) introduce il Sismabonus 110% come estensione del tradizionale bonus 50% di ristrutturazione edilizia, ampliando la platea degli interventi strutturali non solo a quelli finalizzati al miglioramento sismico, ma anche «[…] all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione», così come richiamato dal citato art. 16 bis comma i del Testo Unico di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.
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Contestualizzando il decreto con le attuali Norme Tecniche per le Costruzioni, risulta evidente il collegamento logico con gli interventi di riparazione o locali (par. 8.4.1 NTC18) su singole parti dell’edificio, la cui applicazione non stravolge lo schema statico originario ma aiuta a migliorare isolate situazioni di danno e vulnerabilità.
Tali interventi, ai sensi delle stesse NTC18, risultano «[…] volti a conseguire una o più delle seguenti finalità:
- ripristinare, rispetto alla configurazione precedente al danno, le caratteristiche iniziali di elementi o parti danneggiate;
- migliorare le caratteristiche di resistenza e/o di duttilità di elementi o parti, anche non danneggiati;
- impedire meccanismi di collasso locale […]»
Si tratta di opere di rinforzo necessarie per recuperare la sicurezza dell’edificio a seguito di dissesti statici di varia origine, manifestatisi con l’insorgenza di quadri fessurativi e/o deformazioni eccessive.
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Riparazione danneggiamenti: primo step
Tuttavia, l’orizzonte di questi interventi, se valutati nell’intero contesto dell’edificio, può rappresentare anche un presidio antisismico e un miglioramento del comportamento scatolare dell’edificio, propedeutico alla riduzione del rischio sismico che escluda l’innesco di cinematismi locali (come sappiamo, molto pericolosi e distruttivi) a favore di un danneggiamento sismico più duttile nel piano.
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D’altronde, come è possibile perseguire un miglioramento sismico dell’intera struttura se prima non vengono riparati i danneggiamenti ai singoli elementi strutturali e annullate le cause di pericolo da essi derivanti? Qui è contenuta, in buona parte, la logica di estensione del super bonus fiscale anche agli interventi puntuali.
Mentre il Sismabonus tradizionale si basava su interventi di miglioramento o adeguamento sismico (par. 8.4.2 e 8.4.3 delle NTC18), in cui i rinforzi locali erano giustificati come necessari alle opere ma da soli non sufficienti al raggiungimento dell’obbligatorio salto di una o due classi di rischio sismico, adesso l’apertura agli stessi senza obbligo di scatto di classe ha fatto nascere molti dubbi interpretativi: quali interventi locali possono essere ammessi, e soprattutto come giustificarne il beneficio antisismico?
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Gli interventi locali ammessi
La “Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del D.M. 28/02/2017 n. 58 e delle linee guida ad esso allegate” (di seguito abbreviata “Commissione”), costituita per armonizzare le interpretazioni tecniche e fiscali del superbonus 110%, ha dedicato al momento due pareri molto importanti sul tema >li abbiamo analizzati nel dettaglio qui<
Il primo è il 3/2021, in cui si ricorda come «[…] la cultura e la ricerca scientifica e, come quella tecnica, le esperienze sul campo, assegnano da tempo un ruolo molto importante agli “interventi di riparazione o locali”, definiti (v. p.to 8.4 del DM 17 gennaio 2018) come “interventi che interessino singoli elementi strutturali e che, comunque, non riducano le condizioni di sicurezza preesistenti” ma anzi che possano risolvere quelle criticità locali la cui importanza “negli edifici esistenti, in termini di danni a persone e cose, ha portato, fra l’altro, a considerare con maggiore attenzione gli interventi locali di rafforzamento e gli interventi di miglioramento” come riportato nella circolare 21 gennaio 2019 n. 7 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici all’inizio del cap. C8; il tutto nell’ottica di favorire una diffusa prevenzione del rischio sismico».
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Diversi autorevoli pareri, pur rimarcando il “passo indietro” del mancato obbligo di riduzione delle classi di rischio sismico (e della relativa premialità fiscale), hanno tuttavia valutato positivamente l’estensione della super detrazione fiscale per incentivare la diffusione del “livello base” di intervento antisismico.
La stessa Commissione, nel medesimo parere 3/2021 afferma che «[…] il recente decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 329/2020, aggiungendo l’opzione “nessun salto di classe” alle altre due già presenti nella originaria versione del DM 58/2017, ha chiaramente indicato l’orizzonte tecnico di applicabilità dei benefici fiscali del decreto legge 34/2020, da parte dei professionisti incaricati, nella “riduzione del rischio” senza traguardi prestazionali obbligatori. Coerentemente con questo principio la Commissione ritiene che gli “interventi di riparazione o locali”, di cui al p.to 8.4 del DM 17 gennaio 2018, con le precisazioni sotto riportate, rientrino a pieno titolo tra quelli disciplinati dal richiamato art. 16 bis, comma 1, lett. i) del DPR 917/1986 e, pertanto, siano conformi al comma 4 dell’art. 119 del decreto legge 34/2020».
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Quindi, «[…] a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono quindi certamente da ritenersi ammissibili ai benefici fiscali del Supersisma bonus 110% lavori del tipo di quelli di seguito richiamati:
- interventi sulle coperture, e più in generale sugli orizzontamenti, o su loro porzioni finalizzati all’aumento della capacità portante, alla riduzione dei pesi, alla eliminazione delle spinte applicate alle strutture verticali, al miglioramento dell’azione di ritegno delle murature, alla riparazione-integrazione-sostituzione di elementi della copertura, ecc.;
- interventi di riparazione e ripristino della resistenza originaria di elementi strutturali in muratura e/o calcestruzzo armato e/o acciaio, ammalorati per forme di degrado provenienti da vari fattori (esposizione, umidità, invecchiamenti, disgregazione dei componenti ecc.);
- interventi volti a ridurre la possibilità di innesco di meccanismi locali, quali, ad esempio, l’inserimento di catene e tiranti contro il ribaltamento delle pareti negli edifici in muratura, il rafforzamento dei nodi trave-colonna negli edifici in c.a. contro la loro rottura prematura, prima dello sviluppo di meccanismi duttili nelle travi, la cerchiatura, con qualunque tecnologia, di travi e colonne o loro porzioni, volta a migliorarne la duttilità, il collegamento degli elementi di tamponatura alla struttura di c.a. contro il loro ribaltamento, il rafforzamento di elementi non strutturali pesanti, come camini, parapetti, controsoffitti, etc., o dei loro vincoli e ancoraggi alla struttura principale».
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No alle modifiche di forma e dimensioni
Se impostato solo su interventi locali, il Sismabonus 110% deve essere progettualmente interpretato come l’occasione di far associare ad un rinforzo locale anche la riduzione del rischio sismico. Si richiede in definitiva al progettista di ampliare la visione non solo al punto locale di intervento, ma anche alle implicazioni dinamiche che tale operazione può apportare all’edificio.
Per esempio, al rifacimento di una struttura di copertura perché vetusta e non più sicura, dovrà essere associato anche un cordolo sommitale, con tecnica costruttiva coerente con quella dell’edificio, per migliorare il comportamento scatolare; il rinforzo di un solaio diventi l’occasione di legare meglio l’impalcato al perimetro murario, aumentandone la rigidezza qualora risultasse molto deformabile.
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La Commissione ha voluto altresì specificare come la super detrazione fiscale non sia applicabile laddove l’intervento di rinforzo possa «[…] modificare un elemento o una porzione limitata della struttura».
Quale è il limite della modifica a cui si riferisce la Commissione?
Sicuramente non interessa la maggior parte delle operazioni di rinforzo tradizionale o con materiali innovativi, che seppur limitati prevedono sempre degli elementi in aggiunta: per fare un esempio, l’inserimento di una putrella a sostegno di un solaio ligneo o il getto estradossale collaborante non sono modifiche significative.
Può invece essere limitativo qualora la forma o le dimensioni della struttura oggetto di rinforzo siano modificate significativamente. Un esempio di cui spesso si è parlato può essere l’apertura di nuovi vani porta o finestre all’interno di una parete in muratura: le nuove norme sismiche prevedono obbligatoriamente il cerchiaggio di rinforzo, tuttavia questa operazione può essere interpretata come una modifica sostanziale della parete, contestualizzando l’intervento di cerchiaggio non tanto per rinforzo strutturale della parete per originari problemi statici, bensì conseguenza di un miglioramento o cambiamento delle distribuzioni architettoniche dell’edificio, la cui finalità è al di fuori del campo di intervento del Sismabonus 110%.
La stessa Commissione, attraverso il successivo parere 4/2021, presuppone anche che «[…] gli interventi locali ammessi ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali sono quelli che privilegiano lo sviluppo di meccanismi duttili o comunque consentono di migliorare la duttilità locale, così da favorire lo sviluppo della duttilità di insieme della struttura».
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A titolo di esempio, l’inserimento di un tirante, la realizzazione di un cordolo sommitale, una fasciatura interpiano, il rinforzo di un solaio deformabile, sono tutti interventi ammissibili purché il progettista ne dimostri anche l’efficacia nella riduzione del rischio sismico, per esempio valutando il loro contributo nella verifica positiva dei cinematismi fuori piano delle pareti interessate da suddetti lavori.
Trattandosi di interventi locali, non si richiede la modellazione dell’intero edificio, a meno che questa sia comunque necessaria per le finalità dell’intero progetto. Anche l’inserimento di presidi antisismici per il contrasto al ribaltamento di elementi secondari, quali tamponamenti esterni, o a contrasto della caduta di elementi, rappresentano operazioni altrettanto ammissibili, purché se ne quantifichi sempre il ruolo nella riduzione del rischio sismico.
Ricordiamo infine come queste considerazioni valgono nelle zone sismiche 1-2-3 in cui è applicabile il Sismabonus 110%, ad esclusione quindi della sola zona sismica 4 dove ogni intervento di riparazione locale potrà essere fiscalmente detratto solamente col tradizionale bonus di ristrutturazione edilizia 50%.
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