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Renatino l’ingegnere è in confusione tra lavori pubblici ed edilizia privata – Lavori Pubblici

Renatino è in confusione e i tanti dubi non lo
fanno dormire già da qualche giorno. Trovatosi a studiare il Codice
dei contratti (il D.Lgs. n. 50/2016) e le normative collegate, il
nostro Renatino è arrivato alla conclusione (forse!) che anche
le opere private realizzate con un credito d’imposta erogato dallo
Stato devono necessariamente avere un collegamento (gli ingegneri
più fighi lo chiamerebbero “link” ma Renatino è ancora umile) con
quelle pubbliche.

Renatino l’ingegnere e l’analogia tra bonus edilizi e
finanziamenti di opere pubbliche

Renatino non si era mai occupato di opere
pubbliche ma la possibile analogia tra il finanziamento di
opere pubbliche e il finanziamento dei bonus edilizi con credito
d’imposta lo ha fatto riflettere ed arrivare alla conclusione che
sarebbe stato interessante confrontarne le relative normative:

  • da una parte le norme che regolano la realizzazione dei lavori
    pubblici;
  • dall’altra le norme che dsciplinano la fruizione dei tanti
    bonus edilizi.

E non è stato per niente facile perché da una parte il povero
Renatino si è trovato un quadro normativo disorganico, con un
Codice e diverse decine di provvedimenti attuativi (ne ha contati
una cinquantina prima di perdere il conto) e dall’altro non si è
trovato neanche un quadro normativo di riferimento ma solo tante
norme disarticolate tra loro, tra le quali:

  • l’art. 16-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 22
    dicembre 1986, n. 917;
  • l’art. 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n.
    296;
  • l’art. 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;
  • gli artt. 14 e 16 del D.L. n. 63/2013;
  • l’art. 1, commi da 219 a 224 della legge 27 dicembre 2019 n.
    160;
  • l’art. 119 del D.L. n. 34/2020.

Un bel marasma di norme che ha fatto confondere Renatino che è
giovane ma non stupido e per questo si è chiesto come mai fino ad
ora non sia stato strutturato un Testo Unico delle detrazioni
fiscali con una parte generale comune a tutti e dei riferimenti per
ogni tipologia di detrazione.

Renatino l’ingegnere e le norme che regolano le opere
pubbliche

Renatino, come detto, è molto preciso e
puntuale e decide di capire quello che si verifica nelle opere
pubbliche. Si imbatte in un quadro normativo dalle caratteristiche “mostruose” che non si immaginava. Renatino è giovane e si chiede
come mai uno Stato, che dovrebbe fare molta attenzione alle norme
che regolano praticamente tutta la spesa pubblica, possa aver
definito un quadro normativo formato da un Codice e:

  • parti di un Regolamento (il D.P.R. n. 207/2010), predisposto
    per il precedente Codice dei contratti (Dlgs. 163/2006), in origine
    di oltre 200 articoli dei quali circa 90 ancora in vigore;
  • varie linee guida Anac
  • vari decreti attuativi del Codice dei contratti,

tutte norme di rango secondario che si intersecano con la
normativa primaria rendendola “iperstatica”. Ma Renatino è caparbio
e decide di affrontare la sfida dei lavori pubblici e ne studia
minuziosamente ogni articolo.

Il Codice dei contratti non entrato mai compiutamente in
vigore

Da studioso qual’è si accorge, anche, che dopo quasi 6 anni il
Codice dei contratti pubblici non è entrato compiutamente in vigore
a causa del fatto che mancano una serie di decreti attuativi alcuni
dei quali ritenuti di primaria importanza dal Codice stesso.

Renatino continua a studiare e si imbatte nel
Piano di Ripresa e resilienza (PNRR) e comprende come le speranze
di vedere completare il vigente Codice dei contratti sono molto
vane. Sembrerebbe, infatti, che l’attuale Governo si sia reso conto
di quanto male e disarticolata sia stata la riforma del 2016 e da
una parte ha deciso di derogare alle regole ordinarie per i
progetti rientranti nel PNRR e dall’altra sta attendendo la
definizione da parte del Parlamento di una legge delega per
abrogare definitivamente il D.Lgs. n. 50/2016 e sostituirlo con uno
o più decreti legislativi semplificati.

Renatino è giovane ma non è stupido e,
nonostante lavori da pochi anni, si è già accorto che quando sente
la parola “semplificare” spesso le complicazioni sono dietro
l’angolo.

Le opere pubbliche e le opere di edilizia privata finanziate
con i Bonus edilizi

Ma, tornando alla sua analisi iniziale e al suo tentativo di
trovare analogie tra edilizia pubblica e privata finanziata con
denari pubblici, Renatino si imbatte nell’articolo 1
del Codice dei contratti comprendendo che, in taluni casi e
per certi importi, il D.Lgs. n. 50/2016 stesso si applica
anche ai lavori privati. È affermato al citato articolo 1 che
“Le disposizioni di cui al presente codice si applicano,
altresì, all’aggiudicazione dei seguenti contratti: a) appalti di
lavori, di importo superiore ad 1 milione di euro, sovvenzionati
direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni
aggiudicatrici, nel caso in cui tali appalti comportino una delle
seguenti attività: 1) lavori di genio civile di cui all’allegato
I;
” e comprende come nell’allegato I siano ricompresi tutti i
lavori finanziati con i Bonus edilizi anche se in verità si tratta,
nella maggior parte dei casi, di appalti di lavori di importo
inferiore ad 1 milione di euro (cifre di questa entità possono
essere raggiunte nei grandi condomini).

Renatino non si convice, lui è caparbio, studioso e non si
lascia influenzare dagli spara-sentenze che si trovano nel web e
sui social. Renatino cerca di entrare nel merito e si chiede:

  • come mai un’opera pubblica da 150.000,00 euro finanziata in
    tutto o in parte con fondi dello Stato debba rispettare determinate
    regole (tra cui l’utilizzo dei prezzari regionali) mentre un lavoro
    privato dello stesso importo abbia la discrezionalità di utilizzare
    prezzari anche non ufficiali (come quelli di aziende private)?
  • come mai per gli interventi di edilizia privata finanziati
    interamente da bonus edilizi (come il superbonus) si chiede di
    fermarsi al visto di conformità, all’attestazione dei requisiti e
    all’asseverazione di congruità delle spese, senza opportuni
    controlli di natura tecnica ed amministrativa analoghi a quelli
    previsti per le opere cosiddette “pubbliche”?

Renatino, che è furbo, studia ed è sempre
aggiornato, lega le “semplificazioni” previste per i Bonus edilizi
a possibili test che si stanno facendo in merito al nuovo Codice
dei contratti. Potrebbe verificarsi, infatti, che le
semplificazioni introdotte nei lavori relativi ai vari bonus
contageranno le opere pubbliche che potrebbero godere degli stessi
benefici dei lavori privati realizzati con credito d’imposta.
Certo, potrà generarsi una lievitazione dei costi come quella che
si è verificata nei lavori realizzati con Superbonus 110% e con gli
altri bonus edilizi, ma l’importante è che i lavori si
realizzino.

I decreti “semplificazione” e le modifiche all’articolo 36 del
Codice dei contratti

In verità Renatino, che studia, legge e rilegge capisce che con
le modifiche introdotte all’articolo 36 del Codice dei contratti
dai decreti cosidddetti “semplificazione”, i lavori pubblici si
avvicinano sempre di più ai lavori privati nella discrezionalità
degli affidamenti sia ai progettisti che alle imprese alla faccia
della concorrenza e della rotazione anche se per la determinazione
degli importi da porre a base d’asta si fa, tutt’oggi, affidamento
soltanto ai prezzari regionali e ad eventuali nuovi prezzi ricavati
da rigorose analisi dei prezzi.

L’inizio e la conclusione della cosiddetta
“semplificazione”

Per Renatino si tratta dell’inizio della
cosiddetta “semplificazione” che si concluderà con il decreto
legislativo che farà seguito alla legge delega al momento ferma
all’8a Commissione del Senato dove si sono svolte, da
oltre due mesi, innumerevoli audizioni che, come sempre, anche se
resteranno agli atti, serveranno a poco perché, probabilmente, c’è
già chi lavora al nuovo Codice dei contratti. Ma, forse, è già
scritto che le semplificazioni si faranno sempre più strada e che
sarà possibile, dopo l’approvazione del nuovo Codice dei contratti,
utilizzare tutti i prezzari possibili ed immaginabili che
diventeranno ufficiali per il semplice fatto di essere stampati
dalla casa editrice di turno.

Tutti contenti ma piangeranno le Casse dello Stato

Renatino, pur d’accordo con le semplificazioni,
capisce che in questa maniera tutti saranno contenti e
piangeranno solo le Casse dello Stato ovvero le nostre tasche!

N.B.: Questo è il terzo di una serie di articoli; quì di
seguito i link ai due precedenti

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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