Anche per i lavori finalizzati al recupero dell’involucro esterno dell’edificio che si affaccia sulla ferrovia si può beneficiare del bonus facciate. In sintesi, è questo l’orientamento espresso dall’Agenzia delle entrate con la risposta n° 805 del 10 dicembre 2021.
Dunque un ulteriore chiarimento sul bonus facciate che dal prossimo anno, salvo modiche dell’ultima ora, subirà un forte ridimensionamento.
Infatti, nella prossima Legge di bilancio, la percentuale agevolativa dovrebbe scendere dal 90% al 60%.
Bonus facciate: cos’è e come funziona
Il bonus facciate è la detrazione Irpef/Ires del 90% delle spese sostenute per il rifacimento delle pareti esterne degli edifici visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna.
Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio. Se queste non sono visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
Bonus facciate per l’immobile che si affaccia sulla ferrovia
Proprio sul bonus facciate, l’Agenzia delle entrate è tornata con la risposta n° 805 del 10 dicembre 2021.
Nello specifico, il caso analizzato riguarda un contribuente proprietario di un’abitazione privata che si affaccia sulla ferrovia. L’edificio è situato in una strada privata. Da una via pubblica, sono parzialmente visibili “due porzioni di facciata”, mentre dalla rete ferroviaria sono visibili tre facciate dell’edificio.
Da qui, il contribuente ha chiesto il Fisco se è possibile beneficiare del bonus facciate per tutto il perimetro esterno dell’edificio. Ancorché alcuni lati dell’edificio sono visibili solo dalla ferrovia. In particolare, il dubbio è se detta rete ferroviaria possa essere considerata come “suolo ad uso pubblico“o meno.
Il parere dell’Agenzia delle entrate
La quesitone verte proprio l’assimilabilità della ferrovia al concetto di suolo ad uso pubblico.
Ebbene, a tal proposito, l’Agenzia delle entrate riprende l’art. 822, comma 2, del codice civile. Articolo secondo il quale “Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate (…)”. Da qui, la rete ferroviaria può essere considerata quale “suolo ad uso pubblico”.
Pertanto, ” i lavori finalizzati al recupero dell’involucro esterno dell’edificio prospiciente la linea ferroviaria, possano essere ammessi alle agevolazioni previste dalla citata normativa relativa all’applicazione del “bonus facciate”.
Resta fermo il rispetto di tutte le condizioni e degli adempimenti richiesti dalla normativa di riferimento, non oggetto dell’istanza di interpello.
Si ricorda che ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, anche il bonus facciate richiede l’apposizione del visto di conformità. A tal fine, la Fondazione nazionale dei commercialisti ha pubblicato un’apposita check-list della documentazione di cui il contribuente deve dimostrarne il possesso. Anche in riferimento ai lavori tardivi, ossia pagati entro il 31 dicembre 2021 e terminati dopo. Anche se non sono previsti stati di avanzamento lavori.
Tali lavori, sconteranno l’aliquota del 90% anziché quella del 60% che con molta probabilità entrerà in vigore dal prossimo anno.
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