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Bonus facciate e altri bonus edilizi: ecco il modello di asseverazione di congruità – Lavori Pubblici

La pubblicazione ed entrata in vigore del Decreto Legge n.
157/2021 (Decreto anti-frode) ha previsto nuovi obblighi per gli
interventi edilizi che beneficiano delle detrazioni fiscali di cui
all’art. 121, comma 2 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto
Rilancio) nel caso di utilizzo con opzioni alternative (sconto in
fattura e cessione del credito).

I nuovi obblighi post Decreto anti-frode

In particolare, nel caso in cui il contribuente opti per sconto
in fattura e cessione del credito per interventi di:

  • efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge
    4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
    agosto 2013, n. 90;
  • adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi
    da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.
    90;
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi
    inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui
    all’articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n.
    160;
  • installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo
    16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui
    redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
    dicembre 1986, n. 917;
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli
    elettrici di cui all’articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno
    2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
    2013, n. 90;

dal 12 novembre 2021 è necessario munirsi di:

  • visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che
    attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla
    detrazione d’imposta per gli interventi;
  • asseverazione di congruità delle spese sostenute.

L’asseverazione della congruità delle spese sostentute

Per l’asseverazione della congruità delle spese sostenute che
fruiscono dei suddetti bonus edilizi dovrà essere realizzata ai
sensi dell’art. 119, comma 13-bis del Decreto Rilancio che
prevede:

L’asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b), del
presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni
stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei
limiti di cui all’articolo 121. L’asseverazione rilasciata dal
tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del
progetto e dell’effettiva realizzazione. Ai fini dell’asseverazione
della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari
individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a), nonché ai
valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto
del Ministro della transizione ecologica. Nelle more dell’adozione
dei predetti decreti, la congruità delle spese è determinata
facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti
dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai
listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in
base al luogo di effettuazione degli interventi.

Per Ecobonus e Sismabonus 110% il Decreto MiSE Asseverazioni 6
agosto 2020 e il Decreto MIT 28 febbraio 2017, n. 58 prevedono al
loro interno una parte relativa all’asseverazione di congruità
delle spese.

La circolare n. 16/E dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che
l’attestazione della congruità delle spese, laddove non sia già
contenuta in un modello di asseverazione normativamente previsto,
può essere predisposta in forma libera, purché preveda l’assunzione
di consapevolezza delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni
mendaci, formazione e uso di atti falsi, e della decadenza dai
benefici conseguenti a provvedimenti emanati sulla base di
dichiarazioni non veritiere, ai sensi degli articoli 75 e 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445.

La stessa circolare ha chiarito che, per i bonus diversi dal
Superbonus, l’attestazione, richiesta per optare per lo sconto in
fattura o la cessione del credito, può essere rilasciata anche in
assenza di uno stato di avanzamento lavori o di una dichiarazione
di fine lavori, considerato che la normativa che li disciplina, a
differenza di quella prevista per il Superbonus, non richiede tali
adempimenti. Tuttavia, considerata la ratio del Decreto anti-frodi
di prevenire comportamenti fraudolenti nell’utilizzo di tali Bonus
e ritenuto che, con riferimento a queste agevolazioni fiscali, il
sostenimento di una spesa trova una giustificazione economica
soltanto in relazione ad una esecuzione, ancorché parziale, di
lavori, la nuova attestazione della congruità della spesa non può
che riferirsi ad interventi che risultino almeno iniziati.

Il modello di asseverazione di congruità

Ritenendo di far cosa gradita, abbiamo predisposto una proposta
di modello di asseverazione di congruità in formato .doc editabile.
Trovate il modello nei file allegati.

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l’informazione libera.

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