Il comma 9-bis dell’art. 119 del decreto Rilancio riconosce la validità delle assemblee per l’approvazione degli interventi per i quali si ha diritto al Superbonus con una maggioranza ridotta, ossia con il voto a favore della maggioranza dei presenti che rappresenti almeno un terzo dei condomini e dei millesimi. Anche se la norma di legge fa riferimento alle delibere che prevedono anche la cessione del credito e lo sconto in fattura è comunque possibile per i singoli condomini decidere se aderire o meno a questa opzione. Come specificato dall’Agenzia delle entrate nella circola 24 dell’agosto 2020, infatti, “per interventi sulle parti comuni degli edifici, non è necessario che il condominio nel suo insieme opti per lo sconto in fattura o per la
cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. Infatti, alcuni condomini potranno scegliere di sostenere le spese relative agli interventi e beneficiare così della detrazione, mentre altri potranno optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito”. Quindi lei non è tenuto ad aderire alla pratica di cessione del credito ma potrà ottenere la detrazione d’imposta per il 110% della quota pagata al condominio, della quale l’amministratore le dovrà fornire la ricevuta. Si tratta di un atto dfovuto quindi l’amministratore non può rifiutarsi.
Source: repubblica.it
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