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Sismabonus: anche la pertinenza staccata dall’edificio ha un suo limite di spesa

Sismabonus: anche la pertinenza staccata dall’edificio ha un suo limite di spesa

17 dicembre 2021

A cura di Luciano Ficarelli

Ha suscitato interesse la risposta all’interpello n. 806 del 13 dicembre 2021 riguardante interventi sismici su parti comuni e contemporaneamente su parti private. In sostanza, i proprietari di un minicondominio chiedevano quale fosse il limite di spesa per gli interventi di riduzione del rischio sismico tenendo presente anche le due pertinenze staccate dall’edificio di proprietà esclusiva di uno dei condòmini le quali sarebbero state demolite e ricostruite.

La Circolare 24/E/2020 afferma che, per quanto riguarda gli interventi di riduzione del rischio sismico, l’ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione (96 mila euro) va riferito all’unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente, per gli interventi sulle parti comuni di edifici in condominio. La Circolare 30/E/2020 precisa, inoltre, che l’ammontare massimo di spesa agevolabile è determinato in base al numero delle unità immobiliari che compongono l’edifico oggetto di interventi, e il calcolo va effettuato tenendo conto anche delle pertinenze, con esclusione di quelle collocate in un edificio diverso da quello oggetto degli interventi.

A seguito di questa ricorrente precisazione nelle due circolari più importanti che accompagnano l’articolo 119 del Decreto Rilancio, ci si è limitati a considerare sempre e solo le unità immobiliari presenti nello stesso stabile per individuare l’esatto importo agevolato. Nel caso specifico, l’edificio consta di sole due unità immobiliari mentre le altre risultano staccate dall’edificio principale. Come risultato finale, il limite di spesa per l’edificio principale risulta essere di 192.000 euro.

Ciò che non è stato precisato nelle citate circolari, e che ha tratto in inganno gli operatori meno attenti, è la possibilità di usufruire di un ulteriore limite di spesa per gli interventi sulle parti private. Occorre, infatti, risalire ad una meno recente circolare, la n. 7 del 4 aprile 2017 che, nel capitolo dedicato alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, ha specificato che “Le spese relative ai lavori sulle parti comuni dell’edificio, essendo oggetto di un’autonoma previsione agevolativa, devono essere considerate in modo autonomo ai fini della individuazione del limite di spesa detraibile. Pertanto, nel caso in cui vengano effettuati, dal medesimo contribuente, anche nello stesso edificio, sia lavori condominiali che lavori sul proprio appartamento, la detrazione spetta nei limiti di spesa precedentemente riportati, applicabili disgiuntamente per ciascun intervento (Risoluzione 3.08.2007 n. 206)“.

Nel caso dell’interpello richiamato in premessa, dunque, per gli interventi di demolizione e ricostruzione delle pertinenze appartenenti alla sfera privata di uno dei condòmini, si ha diritto ad un ulteriore limite di spesa di 96.000 euro, in quanto questi interventi sono estranei agli interventi sulle parti comuni dell’edificio dove sono collocate le abitazioni. Ciò in quanto, come chiarito con riferimento alla detrazione spettante ai sensi dell’articolo 16-bis del TUIR – che costituisce la disposizione normativa di riferimento ai fini del c.d. sismabonus e del Superbonus per interventi antisismici (cfr. risoluzione n. 60/E del 2020, richiamata anche nella circolare 30/E) – è possibile fruire delle predette detrazioni (sismabonus o Superbonus) anche se l’intervento riguarda solo le pertinenze di una unità abitativa (cfr. quesito 4.1.1 della circolare 30/E del 2020).

Il limite disponibile per le due pertinenze è comunque di una sola quota e non di due, perchè vale sempre il principio che le pertinenze, anche se più di una, fanno riferimento all’unità abitativa e ad essa sono unitariamente considerate.

Per cui, in questo caso, pur se le pertinenze sono staccate dallo stabile su cui sono effettuati interventi di adeguamento sismico, esse hanno un ulteriore limite di 96.000 euro oltre alle 192.000 euro previste per l’edificio principale.

Per il principio di attrazione, nel predetto limite occorre tener conto anche delle eventuali ulteriori spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis del Tuir di natura diversa effettuati sulla predetta abitazione detraibili al 50%, in quanto per gli interventi antisismici ammessi alle detrazioni, ivi compreso il Superbonus, non è possibile fruire di un autonomo limite di spesa atteso che non costituiscono una nuova categoria di interventi agevolabili (Circolare n. 7/E del 25 giugno 2021 e Risoluzione 29.11.2017 n. 147/E).

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