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Superbonus 110% per pertinenze esterne: quali limiti di spesa – Immobiliare.it News

Nel caso in cui un proprietario di casa volesse effettuare dei lavori di riqualificazione energetica ed edilizia, l’ammontare massimo delle agevolazioni fiscali a cui ha diritto si dovrà determinare in base al numero delle unità immobiliari. E nel conteggio si considerano anche le pertinenze, ma solo se collocate nello stesso edificio per il quale si vuole richiedere il bonus.

Importo massimo agevolabile: un caso concreto

Poniamo l’esempio di un mini condominio con: due abitazioni, un cortile comune e un edificio accessorio nel quale sono ubicate due pertinenze (di proprietà di uno dei due condomini), che necessiti di miglioramenti sismici sulle parti comuni dell’edificio. Sarà possibile calcolare il limite di spesa per il Superbonus 110% solo in funzione delle due unità abitative.

Le pertinenze,
in questo caso un’autorimessa e una cantina (appartenenti al coniuge del
proprietario) autonomamente accatastate, non
saranno prese in considerazione
in quanto situate in un edificio diverso da
quello oggetto dei lavori.

Quest’ultime strutture saranno demolite e ricostruite in
sagoma con un salto di almeno tre classi di rischio sismico, non potranno
quindi essere considerate in maniera unitaria rispetto al fabbricato
principale.

Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 806 del 13 dicembre 2021, spiega che per gli interventi citati sulle pertinenze esterne all’edificio principale il contribuente potrà comunque usufruire del Superbonus, calcolato però, su un diverso limite di spesa.

  • La circolare n. 24/2020 ha chiarito che per gli interventi antisismici
    su parti comuni di edifici in condominio, la spesa ammessa
    dal Superbonus è pari a 96mila
    euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari
    di ciascun
    edificio. In questo modo il totale della spesa costituisce il limite massimo
    agevolabile riferito all’intero edificio e non alle singole unità che lo
    compongono.
  • La successiva circolare n. 30/2020 specifica che nel caso in cui l’ammontare
    massimo di spesa agevolabile sia relativo al numero delle unità immobiliari che
    compongono l’edificio oggetto di interventi, il calcolo vada effettuato anche tenendo conto delle pertinenze presenti
    nell’edificio oggetto di intervento.

A fronte di tutto ciò, nel caso preso in esame, per il calcolo della spesa massima ammessa al Superbonus, per interventi su parti comuni del condominio, non devono essere considerate le pertinenze situate in un fabbricato separato da quello condominiale.

Il calcolo dei limiti di spesa

Nel concreto, per l’Amministrazione, il contribuente, in
qualità di coniuge convivente del proprietario degli immobili interessati
dall’intervento, potrà determinare la
detrazione secondo due diversi parametri di spesa
:

  • per gli interventi condominiali, il cui limite complessivo sarà pari a 192mila euro, 96mila per unità immobiliare;
  • per l’intervento di demolizione e ricostruzione delle due pertinenze, in relazione al quale potrà calcolare la detrazione su un autonomo limite di spesa pari a 96mila euro.

di Linda Compagnoni

Source: immobiliare.it

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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