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Bonus facciate, ok agli interventi su una porzione della facciata – BibLus-net

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Dalle Entrate il via libera agli interventi agevolati su singole porzioni di facciata, anche se non interessa l’intera facciata visibile dell’edificio

E’ possibile intervenire su singole porzioni di una facciata condominiale con opere agevolate relative al perimetro di una singola unità immobiliare?

Il Fisco risponde a questa domanda con la risposta all’interpello n. 838/2021.

Il quesito

L’istante con la moglie è proprietario di un appartamento sito al primo piano di un edificio (composto anche di altre unità abitative di proprietà di terzi) che non è mai stato costituito formalmente in condominio.

Il contribuente fa presente che:

  • alcuni appartamenti dell’edificio sono stati già oggetto di interventi di ristrutturazione che hanno riguardato esclusivamente le porzioni della facciata ad essi riferibili;
  • previo rilascio dei titoli abilitativi da parte delle autorità amministrative competenti, anche con riferimento al suo appartamento intende eseguire dei lavori esclusivamente sulla porzione di facciata che interessa tale unità immobiliare.

L’istante chiede se può fruire del bonus facciate relativamente a lavori che non riguarderanno l’intera facciata ma esclusivamente la porzione di essa che interessa il perimetro della sua abitazione.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate

La risposta dell’Agenzia è positiva.

Il Fisco chiarisce che, nel rispetto della ratio della norma agevolativa e cioè quella di incentivare gli interventi edilizi, finalizzati al decoro urbano, rivolti a conservare l’organismo edilizio (nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso) anche un intervento parziale mirato, come nel caso in esame, a risolvere un problema localizzato solo su una porzione della facciata, possa essere ammesso alle agevolazioni previste dalla citata normativa relativa all’applicazione del “bonus facciate”, anche se non interessa l’intera facciata visibile dell’edificio.

Le Entrate precisano che in assenza di un condominio formalmente costituito, in luogo della delibera assembleare di approvazione all’esecuzione dei lavori, sia sufficiente, ai fini della detrazione, l’invio di una comunicazione di avvio dei lavori ai proprietari delle altre unità immobiliari. Infatti, con la circolare n. 7/E del 25 giugno 2021 è stato precisato che, ai fini della fruizione del bonus facciate per interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio in condominio, è necessario conservare ed esibire la copia della delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori nonché la ripartizione delle spese tra i condomini in base alla tabella millesimale o ai diversi criteri applicabili ai sensi degli artt. 1123 e seguenti del codice civile.

Tanto premesso, risulta, quindi, irrilevante la circostanza richiamata dall’istante che il condominio non sia stato formalmente costituito atteso che, come ribadito anche nella predetta circolare n. 7/E del 2021, secondo una consolidata giurisprudenza, la nascita del condominio si determina automaticamente, senza che sia necessaria alcuna deliberazione, nel momento in cui più soggetti costruiscano su un suolo comune ovvero quando l’unico proprietario di un edificio ne ceda a terzi piani o porzioni di piano in proprietà esclusiva, realizzando l’oggettiva condizione del frazionamento.

Inoltre, anche per il “condominio minimo”, vale a dire un edificio composto da un numero non superiore a otto condomini, risultano comunque applicabili le norme civilistiche sul condominio, fatta eccezione degli articoli 1129 e 1138 del codice civile che disciplinano, rispettivamente, la nomina dell’amministratore (nonché l’obbligo da parte di quest’ultimo di apertura di un apposito conto corrente intestato al condominio) e il regolamento di condominio (necessario in caso di più di dieci condomini).

Clicca qui per scaricare la risposta dell’Agenzia delle Entrate

certus
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