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Superbonus 110% e bonus edilizi: la verifica di congruità nel dettaglio – Lavori Pubblici

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ed entrata in vigore
del Decreto Legge n. 157/2021 (Decreto anti frode) molte cose sono
cambiate mentre alcune sono rimaste tali. Mi riferisco al visto di
conformità e all’asseverazione di congruità delle spese sostenute
per gli interventi di superbonus 110% e degli altri bonus edilizi
(bonus facciate incluso).

Superbonus 110%: la ricostruzione normativa

Per comprendere il funzionamento della norma occorre prendere
come riferimento il Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) e
nello specifico:

  • l’art. 119, commi 13 (lettere a e b) e 13-bis;
  • l’art. 121, commi 1, 1-ter e 2.

Oltre che l’Allegato A al Decreto MiSE 6 agosto 2020, il decreto
Requisiti tecnici ecobonus (non il decreto Asseverazioni che
riporta la stessa data).

L’art. 121 del Decreto Rilancio

Cominciamo l’analisi dall’art. 121:

  • il comma 1 ha previsto per il superbonus 110% le ormai
    conosciutissime opzioni alternative (sconto in fattura e cessione
    del credito);
  • il comma 2 ha esteso queste opzioni agli altri bonus edilizi
    (ecobonus e sismabonus ordinari, bonus casa, bonus
    facciate,…);
  • il comma 1-ter, inserito dal Decreto anti-frode, ha esteso il
    visto di conformità e l’asseverazione di congruità delle spese
    anche agli altri bonus edilizi rimandando quest’ultima all’art.
    119, comma 13-bis.

L’art. 119 del Decreto Rilancio

Mentre, l’art. 119:

  • al comma 13, lettera a) dispone “per gli interventi di cui
    ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati
    asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai
    decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4
    giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
    agosto 2013, n. 90, e la corrispondente congruità delle
    spese sostenute in relazione agli interventi agevolati
    .
    Una copia dell’asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via
    telematica, all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
    l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con
    decreto del Ministro dello sviluppo economico, da
    emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
    legge di conversione del presente decreto, sono stabilite
    le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le
    relative modalità attuative
    ;
    in questo comma viene detto sostanzialmente che per gli interventi
    di ecobonus 110% è necessario:
    • il rispetto dei requisiti minimi previsti dai decreti di cui al
      comma 3-ter dell’art. 14 del D.L. n 63/2013, che sono i due decreti
      del MiSE 26 gennaio 2010 (per gli interventi precedenti il 6
      ottobre 2020) e 6 agosto 2020 (per gli interventi successivi il 6
      ottobre 2020), quest’ultimo conosciuto come DECRETO REQUISITI
      TECNICI ECOBONUS;
    • la congruità delle spese sostenute;
    • la pubblicazione di un decreto del MiSE per stabilire le
      modalità di trasmissione dell’asseverazione (ovvero il Decreto MiSE
      ASSEVERAZIONI non REQUISITI TECNICI).
  • al comma 13, lettera b) dispone “per gli interventi di cui
    al comma 4, l’efficacia degli stessi al fine della riduzione del
    rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della
    progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle
    strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze
    professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di
    appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro
    delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I
    professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente
    congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi
    agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformità di cui
    al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni e delle
    attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati
    “; in
    questo comma si parla degli interventi di sismabonus 110% per i
    quali è necessario:
    • rispettare i requisiti di cui al DM n. 58/2017;
    • asseverare la congruità delle spese sostenute.
  • al comma 13-ter, modificato dal Decreto anti frode, viene
    previsto “L’asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b),
    del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni
    stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei
    limiti di cui all’articolo 121. L’asseverazione rilasciata dal
    tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del
    progetto e dell’effettiva realizzazione. Ai fini
    dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai
    prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a),
    nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni,
    con decreto del Ministro della transizione ecologica. Nelle more
    dell’adozione dei predetti decreti, la congruità delle spese è
    determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari
    predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini
    ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria,
    artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di
    mercato in base al luogo di effettuazione degli
    interventi
    “; in questo comma quello che ci interessa
    è la parte in grassetto che:
    • per l’asseverazione di congruità rimanda ai prezzari
      individuati al comma 13, lettera a) (che vi invito a rileggere
      perché in realtà non sono previsti prezzari in questa lettera)
      nonché ad un decreto del MiTE da emanare e nelle more ai prezzari
      regionali e provinciali, ai listini ufficiali e a quelli delle
      camere di commercio, mentre in difetto si possono utilizzare i
      prezzi di mercato.

Il Decreto requisiti tecnici ecobonus

Andiamo adesso all’Allegato A al Decreto MiSE 6 agosto 2020 che
al punto 13 stabilisce che per la congruità delle spese relative
agli interventi di cui all’art. 119, commi 1 e 2 (ecobonus 110%) è
possibile utilizzare:

  • i prezzari regionali o in alternativa i prezzi riportati nelle
    guide sui “Prezzi informativi dell’edilizia” edite dalla casa
    editrice (privata) DEI – Tipografia del Genio Civile;
  • in mancanza le analisi dei prezzi.

I prezzari da utilizzare per la congruità delle spese
sostenute

Dal combinato disposto ne viene fuori la seguente lettura
normativa:

  1. per l’ecobonus 110% il Decreto requisiti tecnici specifica che
    la verifica di congruità si può fare sui prezzari regionali, su
    quelli della DEI e in mancanza facendo le analisi dei prezzi;
  2. per il sismabonus 110% e tutti gli altri bonus
    edilizi
    , la verifica di congruità si può fare utilizzando
    i prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle
    province autonome, i listini ufficiali o i listini
    delle locali camere di commercio, industria, artigianato e
    agricoltura ovvero, in difetto, i prezzi correnti di mercato in
    base al luogo di effettuazione degli interventi.

Ho messo in grassetto listini ufficiali perché
qualcuno potrebbe obiettare che tra i listini ufficiali si possono
ricomprendere anche quelli delle DEI perché è la “tipografia del
Genio Civile”. Senza nulla togliere a questa casa editrice e alla
qualità dei loro prezzari, faccio notare che la stessa è una
società privata (potete fare una visura o andare sul loro sito
nella sezione “Chi siamo” per verificarlo) che di pubblico e
ufficiale non ha nulla a parte un nome che potrebbe rimandare ad un
rapporto con il Genio Civile che non esiste.

Allo stato attuale, per superare l’impasse l’unica potrebbe
essere una circolare congiunta del MiTE e del MEF che diano una
valenza ufficiale ai prezzari della DEI…ma, molto onestamente, la
vedo dura.

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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