Superbonus 110% per gli interventi trainanti realizzati sulle
parti comuni di un condominio o di un edificio plurifamiliare da 2
a 4 unità immobiliari autonomamente accatastate con unico
proprietario e per gli interventi trainati realizzati sulle singole
unità immobiliari hanno lo stesso orizzonte temporale di fruizione
del beneficio fiscale?
Superbonus 110% e orizzonte temporale: la risposta di
LavoriPubblici.it
Avevo già risposto alla domanda nell’articolo Superbonus
110%: la scadenza per condomini e persone fisiche in cui
sostanzialmente avevo evidenziato un disallineamento normativo tra
le scadenze previste per tutti i beneficiari e le eccezioni
stabilite solo per condomini e edifici plurifamiliari con unico
proprietario (art. 119, comma 9, lettera a) del Decreto Legge n.
34/2021) e IACP (art. 119, comma 9, lettera c) del Decreto Legge n.
34/2021).
Tesi scaturita da una semplice lettura dell’art. 119 del Decreto
Rilancio e dal fatto che la norma, a parte il fotovoltaico, non
prevede alcuna eccezione temporale per interventi trainanti e
trainati, né prevede che l’orizzonte temporale dei trainati segua
quello dei trainati.
Da qui il fatto che mentre (ad oggi) un condominio o la persona
fisica proprietaria di un edificio plurifamiliare da 2 a 4 u.i. può
intervenire sulle parti comuni fino al 31 dicembre 2022, per i
lavori trainati realizzati dalla persona fisica che vuole
intervenire sulla singola unità immobiliare la scadenza è al
momento fissata al 30 giugno 2022.
Tesi che ha generato critiche, anatemi e contro analisi
tecnicamente corrette ma prive di fondamento normativo.
Superbonus 110% e orizzonte temporale: nuova risposta
dell’Agenzia delle Entrate
A confermare la mia tesi ci ha pensato ancora una volta
l’Agenzia delle Entrate, Direzione regionale dell’Emilia Romagna,
rispondendo all’interpello n. 909-1875/2021, che ci consente di
riapprofondire l’argomento.
Nel caso di specie siamo di fronte ad un edificio costituito da
tre unità abitative e una unità pertinenziale, in comproprietà
indivisa tra due persone fisiche. Dunque ad uno dei due soggetti
beneficiari indicati alla lettera a), comma 9, art. 119 del Decreto
Rilancio e per il quale il precedente comma 8-bis prevede:
Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui
al comma 9, lettera a), per i quali alla data del 30 giugno 2022
siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento
dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta
anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli
interventi effettuati dai condomini di cui al comma 9, lettera a),
la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute
entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai
soggetti di cui al comma 9, lettera c), per i quali alla data del
30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per
cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento
spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre
2023.
La norma ha previsto in questo comma 3 eccezioni alla scadenza
del 30 giugno 2022 per gli interventi effettuati:
- dai condomini – 31 dicembre 2022;
- dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività
di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su
edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente
accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in
comproprietà da più persone fisiche – 31 dicembre 2022 se al 30
giugno 2022 hanno effettuato lavori per almeno il 60%
dell’intervento complessivo; - dagli IACP – 30 giugno 2023 o 31 dicembre 2023 se al 30 giugno
2023 hanno effettuato lavori per almeno il 60% dell’intervento
complessivo.
L’Agenzia delle Entrate conferma che, in presenza di tutti i
requisiti di legge, l’orizzonte temporale per la fruizione del
superbonus è:
- per gli interventi trainanti e trainati sulle parti
comuni dell’edificio: in relazione alle spese sostenute
fino al 30 giugno 2022; ed anche in relazione alle spese sostenute
dall’1 luglio 2022 al 31 dicembre 2022 nel caso in cui al
30.06.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60%; - per gli interventi trainati sulle singole unità
immobiliari: in relazione alle spese sostenute fino al
30.06.2022.
Il Fisco ricorda, pure, che le spese per gli interventi
trainanti devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza
dell’agevolazione; le spese per gli interventi trainati devono
essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e
nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine
dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.
Confermato, dunque, il disallineamento temporale tra gli
interventi sulle parti comuni e gli interventi sulle singole unità
immobiliari del medesimo edificio. Pur comprendendosi le
problematiche di carattere operativo che ne potrebbero derivare,
evidenziate in più occasioni anche dalla stampa specializzata, si
ritiene che l’attuale dettato normativo non consenta di giungere a
diversa conclusione.
Il limite delle due unità immobiliari
Altro aspetto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, sempre sullo
stesso edificio plurifamiliare, riguarda il limite di “due unità
immobiliari” previsto dal comma 10, art. 119 del Decreto
Rilancio.
Il comma 10 prevede:
Le persone fisiche di cui al comma 9, lettere a) e b),
possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 per
gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità
immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per
gli interventi effettuati sulle parti comuni
dell’edificio.
Il Fisco conferma che il limite di “due unità immobiliari” è
sempre relativo alla persona fisica, non agli immobili. In altre
parole, il suddetto limite:
- non significa che di tutte le unità immobiliari di cui un
soggetto è proprietario/comproprietario o comunque “avente titolo”
ai fini dell’agevolazione, solo due possono essere oggetto di
interventi in superbonus; - ma che ogni persona fisica può usufruire del superbonus per le
spese sostenute al massimo su due unità immobiliari.
Tale limitazione, in sostanza, non opera con riferimento alle
spese sostenute per gli interventi finalizzati al risparmio
energetico effettuati sulle parti comuni dell’edificio, nonché per
gli interventi antisismici. Tale limitazione non è correlata agli
immobili oggetto degli interventi, bensì ai contribuenti
interessati dall’agevolazione. Pertanto, nel caso rappresentato di
un soggetto che ha già utilizzato l’agevolazione per la
riqualificazione energetica di due immobili, lo stesso non potrà
fruire del Superbonus con riferimento ad interventi di
riqualificazione energetica realizzati su un altro immobile di cui
è comproprietario al 50%.
L’altro comproprietario potrà fruire del Superbonus, in
relazione alle spese sostenute, qualora non abbia, a sua volta, già
fruito dell’agevolazione per interventi di efficienza energetica
realizzati su altre due unità immobiliari.
Source: lavoripubblici.it
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