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Senato: Approvata in via definitiva la conversione in legge del decreto-legge n. 152/2021 – Lavori Pubblici

L’Asseblea del Sernato, con 229 voti favorevoli e 28 contrari,
ha rinnovato la fiducia al Governo con l’approvazione definitiva,
nel testo trasmesso dalla Camera, del disegno di legge, di
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
6 novembre 2021, n. 152
recante “Disposizioni urgenti
per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose
”.

Cura ipocalorica per il provvedimento che passa da 52 a 91
articoli

Il provvedimento, composto inizialmente di 51 articoli, a
seguito delle modifiche introdotte risulta adesso, nella sua
versione definitiva composto di 96 articoli,
suddivisi nei seguenti cinque Titoli.

  • Titolo I, composto dagli articoli da 1 a 15
    per un totale di 22 articoli, reca misure urgenti
    finalizzate alla realizzazione degli obiettivi del PNNR per il 2021
    e si compone dei seguenti sei Capi.
    • Capo I (articoli 1-4 per un totale di 5
      articoli
      ) detta disposizioni in materia di turismo.
    • Capo II (articoli 5 – 6-quater per un totale di 5
      articoli
      ) detta disposizioni in materia di infrastrutture
      ferroviarie, edilizia giudiziaria ed opere pubbliche.
    • Capo III (articolo 7 per un totale di 1
      articolo
      ) detta disposizioni in materia di innovazione
      tecnologica e transizione digitale.
    • Capo IV (articoli 8 – 10-bis per un ttale di 6
      articoli
      ) detta disposizioni relative alle procedure di
      spesa e controllo parlamentare.
    • Capo V (articolo 11 per un totale di 1
      articolo
      ) detta disposizioni in materia di zone economiche
      speciali (ZES).
    • Capo VI (articoli 12-15 per un totale di 4
      articoli
      ) detta disposizioni in materia di università e
      ricerca.
  • Titolo II, composto dagli articoli da 16 a
    40-bis per un totale di 54 articoli, reca
    ulteriori misure urgenti finalizzate alla realizzazione degli
    obiettivi del PNNR e si compone dei seguenti cinque Capi.
    • Capo I (articoli 16 – 19-ter per un totale di 10 articoli)
      detta disposizioni in materia di ambiente.
    • Capo II (articoli 20-23 per un totale di 5 articoli) detta
      disposizioni in materia di efficientamento energetico,
      rigenerazione urbana, mobilità sostenibile, messa in sicurezza
      degli edifici e del territorio e di coesione territoriale.
    • Capo III (articoli 24-26 per un totale di 6 articoli) detta
      disposizioni in materia di scuole innovative, progetti di rilevante
      interesse nazionale e mobilità dei docenti universitari.
    • Capo IV (articoli 27-30 per un totale di 10 articoli) detta
      disposizioni in materia di servizi digitali.
    • Capo V (articoli 31 – 40-bis per un totale di 23 articoli)
      detta disposizioni in materia di personale e organizzazione delle
      pubbliche amministrazioni e servizio civile.
  • Titolo III, composto dagli articoli da 41 a
    46-bis per un totale di 11 articoli, reca
    disposizioni in materia di gestioni commissariali, imprese agricole
    e sport.
  • Titolo IV, composto dagli articoli da 47 a
    49-bis per un totale di 5 articoli, reca
    disposizioni in materia di investimenti e rafforzamento del sistema
    di prevenzione antimafia.
  • Titolo V, composto dagli articoli da 50 a 52
    per un totale di 4 articoli, reca le abrogazioni e
    le disposizioni finali.

Testo a fronte

Alleghiamo al presente articolo il testo a fronte del
decreto-legge  riportando nella colonna di sinistra il testo
nella versione originaria e, nella colnna di destra, il testo del
decreto-legge così come risulta, adesso, dopo l’approvazione
definitiva da parte del Senato

Interesanti alcuni nuovi articoli

Interessanti alcuni articoli introdotti nel corso dell’esame da
parte della Camera dei deputati. Segnaliamo, tra i tanti nuov
articoli:

  • l’articolo 19-ter rubricato “Sanzioni
    per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di
    debito e credito in cui al comma 4-bis è precisato che “A decorrere
    dal 1° gennaio 2023, nei casi di mancata accettazione di un
    pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di
    pagamento da parte di un soggetto obbligato si applica nei
    confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa
    pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del
    4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata
    rifiutata l’accettazione del pagamento.;
  • gli articoli 6-bis,
    6-ter e
    6-quater recanti rispettivamente
    Disposizioni in materia di progettazione delle opere
    pubbliche
    ”, “Avvisi relativi alle procedure negoziate per
    gli investimenti finanziati con le risorse previste dal PNRR

    e “Funzioni e compensi del collegio consultivo tecnico delle
    stazioni appaltanti

Il decreto-legge, ormai convertito in egge dello Stato, ha come
obiettivo quello di raggiungere ulteriori 7 delle 51 piete miliari
e traget il cui conseguimento è previsto, secondo il PNRR, entro il
31 dicembre prossimo. Di seguito alcuni degli obiettivi del
provvedimento.

Fondo per la ripresa e la resilienza Italia

Il Capo IV del Titolo I è dedicato alle procedure di spesa e tra
le stesse riitroviamo all’articolo 8 un fondo necessario a
consentire il finanziamento di progetti di turismo sostenibile.

Per l’attuazione delle linee progettuali Piani urbani integrati
– Fondo di Fondi della BEI – M5C2, intervento 2.2 b) e Sviluppo e
resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi BEI
) – M1C3 intervento 4.2.3 nell’ambito del Piano nazionale di
ripresa e resilienza, è autorizzata la costituzione di un Fondo dei
Fondi denominato «Fondo ripresa resilienza Italia» del quale lo
Stato italiano è contributore unico e la cui gestione è affidata
alla Banca europea per gli investimenti ai sensi del regolamento
(UE) 2021/241, del Parlamento europeo e del Consiglio del 12
febbario 2021, con una dotazione pari a 772 milioni di euro per
l’anno 2021.

Garanzie per il finanziamento nel settore turistico

Il Capo I del Titolo I negli articoli dall’1 al 4 prevede
l’istituzione, nell’ambito del fondo di garanzia per le PMI, di una
sezione speciale turismo.

Il “pacchetto Turismo” del PNRR ammonta complessivamente a 2,4
miliardi. Per essere operativo, lo schema ha bisogno di una
componente normativa (quella appunto contenuta nel Decreto legge
approvato oggi) e di una parte che verrà introdotta attraverso atti
amministrativi.
I 2,4 miliardi sono divisi in: 

  • 1.786 milioni per un Fondo nazionale del
    Turismo, che comprende sei diversi interventi:
    • 500 milioni: credito d’imposta (80%) e fondo
      perduto per le imprese turistiche;
    • 98 milioni: per sostenere la digitalizzazione
      delle agenzie di viaggio e tour operator;
    • 500 milioni: per attivare un Fondo con la
      partecipazione Mef e Bei per l’ammodernamento delle strutture
      ricettive, interventi per la Montagna, sviluppo di nuovi itinerari
      turistici;
    • 358 milioni, destinati ad un Fondo di garanzia
      per sostenere il tessuto imprenditoriale e sviluppare nuove
      professionalità;
    • 180 milioni: fondo perduto e attivazione di un
      Fondo rotativo della Cdp per ammodernamento strutture, eliminazione
      barriere architettoniche, riqualificazione ambientale;
    • 150 milioni: per il Fondo nazionale per il
      Turismo, gestito con Cdp, per rafforzare strutture e valorizzare
      assets immobiliari. 

I diversi interventi potranno
avvalersi di una leva finanziaria in grado di ampliare il sostegno
economico destinato agli operatori ed allargare così la platea dei
beneficiari:

  • 114 milioni per attivare il Digital Tourism
    hub, vale a dire una piattaforma digitale per aggregare on line
    l’offerta turistica nazionale;
  • 500 milioni per il progetto Caput Mundi, vale
    a dire interventi per sostenere l’offerta turistica in vista del
    Giubileo. 

Riconoscimento di crediti di imposta per le imprese turistiche
e la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e i tour
operator

Con l’articolo 1 del decreto-legge è previsto un credito di
imposta nella misura dell’80% per:

  1. interventi di incremento dell’efficienza energetica delle
    strutture e di riqualificazione antisismica;
  2. interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in
    conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del
    Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;
  3. interventi edilizi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b) ,
    c) , d) ed e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6
    giugno 2001, n. 380, funzionali alla realizzazione degli interventi
    di cui alle lettere a) e b);
  4. realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature
    e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali,
    relativi alle strutture di cui all’articolo 3 della legge 24
    ottobre 2000, n. 323;
  5. spese per la digitalizzazione previste dall’articolo 9, comma
    2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.

Sono previsti anche contributi a fondo perduto fino a 40mila
euro.

Istituzione di un fondo rotativo imprese per il sostegno alle
imprese

Con l’articolo 3 del provvedimento è prevista la concessione di
contributi per interventi di riqualificazione energetica,
sostenibilità ambientale e innovazione digitale.

Nel dettaglio, per l’attuazione della linea progettuale «Fondo
rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli
investimenti di sviluppo», Misura M1C3, intervento 4.2.5,
nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono
concessi contributi diretti alla spesa per gli interventi di
riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione
digitale di importo non inferiore a 500.000 euro e non superiore a
10 milioni di euro realizzati entro il 31 dicembre 2025.

Modifica all’iter di approvazione dei contratti di
programma

Si accelera l’iter con il quale si approvano i contratti di
programma di investimenti ferroviari.

Nel dettaglio, sono introdotte al cune modifiche al decreto
legislativo 15 luglio 2015, n. 112 con il fine di semplificare e
agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi
stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al
regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 12 febbraio 2021, e dal decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101,
nonché di ridurre i tempi di realizzazione degli investimenti
ferroviari.

Esperti per l’attuazione del PNRR

Con l’articolo 34 del provvedimento, al fine di attuare gli
interventi, gli obiettivi e i traguardi

della transizione ecologica previsti nell’ambito del PNRR, anche
fornendo adeguato supporto alle amministrazioni centrali e locali
per il conseguimento degli obiettivi di transizione ecologica di
cui al medesimo Piano, nonché per fornire supporto alla struttura
di missione di cui all’articolo 17 -sexies del decreto-legge 9
giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2021, n. 113, al Ministero della transizione ecologica è
assegnato, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022 e fino
al 31 dicembre 2023, un apposito contingente massimo di
centocinquantadue unità, nel limite di spesa complessivo di euro
7.600.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, composto da
esperti in possesso di specifica ed elevata competenza, almeno
triennale, nello sviluppo e gestione di processi complessi
nell’ambito della transizione ecologica ed energetica o della
tutela del territorio o della biodiversità o dello sviluppo
dell’economia circolare, nonché di significativa esperienza almeno
triennale in tali materie.

Servizi digitali 

Il Capo IV del Titolo II del decreto-legge è dedicato ai Servizi
digitali  e al fine di garantire semplificazione, maggiore
efficienza e celerità d’azione nella realizzazione degli obiettivi
di transizione digitale fissati dal Piano nazionale di ripresa e di
resilienza, sono apportate alcune modifiche al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82.

Riduzione del divario digitale, semplificazione dei servizi,
agevolazioni alle imprese e maggiore sicurezza per dati e servizi
della Pubblica Amministrazione: sono le novità del decreto-legge
sul fronte della transizione digitale. 

La più importante è l’istituzione del fondo “Repubblica
Digitale” prevista all’articolo 29 del decreto-legge. Si mettono in
campo iniziative di formazione digitale e per il superamento del
digital divide. L’obiettivo è quello di raggiungere il target
previsto dall’Europa, con il 70% di cittadini digitalmente abili
entro il 2026. 

Il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione
digitale, Vittorio Colao, ha inoltre previsto, in accordo con gli
uffici del Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, una norma per
permettere ai cittadini di iscrivere e gestire online il proprio
domicilio digitale direttamente dall’anagrafe nazionale della
popolazione residente (ANPR), accedendo con SPID e CIE. Grazie
all’anagrafe nazionale, i Comuni hanno un unico punto di
riferimento per reperire dati e informazioni anagrafiche senza
doverle richiedere più volte e per poter erogare servizi integrati
e più efficienti.  

Il provvedimento non riguarda solo i cittadini, ma anche le
imprese: nel decreto è infatti prevista una norma che consente a
queste ultime di acquisire le certificazioni necessarie per le
proprie attività attraverso un’unica piattaforma. Questa
funzionalità agevola l’interoperabilità e lo scambio di
informazioni tra le pubbliche amministrazioni ed è un servizio
telematico per il collegamento alla Piattaforma Digitale Nazionale
Dati (PDND).

Infine, per la realizzazione del Polo Strategico Nazionale, il
decreto prevede che la Presidenza del Consiglio si avvalga della
società Difesa Servizi S.p.A quale centrale di committenza per
l’espletamento della gara relativa all’infrastruttura.

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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