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Ristrutturazione edilizia e Superbonus 110%: occorre rivedere la norma – Lavori Pubblici

L’attuale normativa che regola l’attività edilizia, il
d.P.R. n. 380/2001, ha da poco compiuto un
ventennio e solo negli ultimi due anni si è cominciato a parlare di
una sua revisione.

Dal d.P.R.n. 380/2001 alla nuova disciplina delle
costruzioni

Mentre il d.P.R. n. 380 del 2001 è nato in una
fase edilizia espansiva, la prossima norma edilizia dovrà
necessariamente prendere coscienza della necessità di
rigenerare il patrimonio edilizio esistente. Ed è
quello che sembra abbia come obiettivo la
nuova disciplina delle costruzioni
messa a punto dal Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici, a cui è seguito un disegno
di legge
che delega il Governo ad adottare uno o più decreti
legislativi di riordino, coordinamento e integrazione delle
disposizioni legislative in materia di costruzioni.

Al fine di comprendere meglio quanto poco (o niente) vada bene
per il nostro patrimonio edilizio l’attuale d.P.R. n. 380/2001,
basta prendere in esame l’art. 3, comma 1, lettere b) e d):

  • lettera b)interventi di
    manutenzione straordinaria
    “, le opere e le modifiche
    necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli
    edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi
    igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la
    volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti
    urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso implicanti
    incremento del carico urbanistico. Nell’ambito degli interventi di
    manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti
    nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con
    esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle
    superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico
    urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva
    degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’ uso.
    Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono
    comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici
    legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire
    l’agibilità dell’edificio ovvero per l’accesso allo stesso, che non
    pregiudichino il decoro architettonico dell’edificio, purché
    l’intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica
    ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai
    sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al
    decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  • lettera d)interventi di
    ristrutturazione edilizia
    “, gli interventi rivolti a
    trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico
    di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in
    parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il
    ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
    dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi
    elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di
    ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di
    demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi
    sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e
    tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla
    normativa antisismica, per l’applicazione della normativa
    sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e
    per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere
    altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione
    vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di
    volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana.
    Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi
    volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente
    crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia
    possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che,
    con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del
    codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
    legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le
    previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli
    ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i
    lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste
    assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani
    urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e
    negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e
    architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli
    interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti
    costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove
    siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche
    planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non
    siano previsti incrementi di volumetria.

Manutenzione straordinaria e Ristrutturazione edilizia: cosa
hanno in comune

Nelle due definizioni spiccano due parti
comuni
:

  • nella manutenzione straordinaria sono
    escluse le modifiche di prospetto su
    immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice
    dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22
    gennaio 2004, n. 42;
  • nella ristrutturazione edilizia vengono
    esclusi dall’intervento di demolizione e
    ricostruzione
    gli immobili sottoposti a
    tutela
    ai sensi del codice dei beni culturali e del
    paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
    nel caso non sia mantenuta sagoma, prospetto, sedime e
    caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio
    preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.

Sostanzialmente, benché molti piani
paesaggistici
consentano anche in area
vincolata
gli interventi di rigenerazione urbana mediante
demolizione e ricostruzione, esiste una problematica enorme
generata dalla precisa definizione dell’intervento. Una
problematica che va a braccetto con le norme che regolano nel
nostro Paese le principali detrazioni fiscali, tra cui
bonus ristrutturazioni e superbonus
110%
.

Le aree vincolate in Italia

Andando a dare un’occhiata (vi
invito a farlo
) al Sistema Informativo Territoriale Ambientale
e Paesaggistico (SITAB, il sistema web-gis della Direzione generale
per il paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte
contemporanee finalizzato alla gestione, consultazione e
condivisione delle informazioni relative alle aree vincolate ai
sensi della vigente normativa in materia di tutela paesaggistica),
è possibile rendersi conto che le area senza alcun vincolo sono
assai poche.

Aree vincolate

Cosa significa? che in queste zone:

  1. qualsiasi intervento potrà essere considerato di manutenzione
    straordinario a patto che non ci siano modifiche di prospetto;
  2. che qualsiasi intervento di demolizione e ricostruzione potrà
    rientrare nella definizione di ristrutturazione edilizia solo se
    sia mantenuta sagoma, prospetto, sedime e caratteristiche
    planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non
    siano previsti incrementi di volumetria.

Come viene premiata la rigenerazione urbana?

L’Italia è (al momento) il Paese delle detrazioni
fiscali in edilizia
. Tra queste, quelle che interessano il
concetto di rigenerazione urbana possiamo
certamente annoverare:

  • il bonus ristrutturazioni;
  • il superbonus 110% (che al suo interno
    comprende ecobonus e
    sismabonus).

Questi due bonus hanno una grande particolarità, possono essere
utilizzati solo per la riqualificazione di edifici
esistenti
e sono fortemente influenzati dalla
tipologia di intervento edilizio.

Per il bonus ristrutturazioni, possono essere portate in
detrazione le spese sostenute per interventi di:

  • manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento
    conservativo, ristrutturazione edilizia, se effettuati sulle
    parti comuni di un edificio residenziale;
  • manutenzione straordinaria, restauro e risanamento
    conservativo, ristrutturazione edilizia effettuati sulle
    singole unità immobiliari residenziali di
    qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro
    pertinenze.

Nel caso di superbonus, l’intervento di demolizione e
ricostruzione
può godere dell’aliquota del 110%, solo se
l’intervento viene classificato come ristrutturazione
edilizia
.

Oltre ai bonus, bisogna considerare anche il capitolo oneri. Il
rilascio del permesso di costruire, ai sensi
dell’art. 16 del TUE, comporta la corresponsione di un
contributo commisurato all’incidenza degli oneri di
urbanizzazione nonché al costo di costruzione
.

Caso pratico

Prendiamo in esame un intervento di demolizione e ricostruzione
di un immobile in area sottoposta a vincolo paesaggistico (di
qualsiasi natura). Questo intervento, se comporta la fedele
ricostruzione dell’edificio, rientrerebbe nella definizione di
ristrutturazione edilizia, per cui:

  • è sufficiente la presentazione di una segnalazione certificata
    di inizio attività ordinaria o alternativa al permesso di
    costruire;
  • non si pagano contributi di costruzione;
  • potrebbe beneficiare delle detrazioni fiscali del 110%.

Supponiamo che, sullo stesso immobile, il Piano Casa regionale
dia la possibilità di un aumento volumetrico, in questo caso:

  • l’intervento non rientra nella definizione di ristrutturazione
    edilizia, ma di nuova costruzione;
  • necessita di permesso di costruire;
  • si pagano i contributi di costruzione;
  • non si può fruire di alcuna detrazione (superbonus
    incluso).

Conclusioni

Al momento esiste uno scollamento tra normativa edilizie e
fiscale che sta generando forti preoccupazioni nel mondo
professionale. La mancata possibilità di definire ristrutturazione
edilizia un intervento di demolizione e ricostruzione con aumento
volumetrico o modifiche di sagoma, prospetto, sedime e
caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, in area vincolata.
Con tutte le conseguenze che ne derivano.

Benché la modifica del d.P.R. n. 380/2001 sia certamente la più
efficace, per superare l’impasse  occorrerebbe intervenire
sull’art. 119 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio). A regime
occorre, però, comprendere bene quale strada si voglia
intraprendere, se quella di incentivare davvero la rigenerazione
urbana, anche con interventi di demolizione e ricostruzione, oppure
mantenere l’attuale patrimonio edilizio.

Source: lavoripubblici.it

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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