Bonus Mobili ed elettrodomestici: la
legge di Bilancio 2022 ha confermato
l’agevolazione non solo per il prossimo anno, ma anche per il 2023
e il 2024. Attenzione però: le condizioni sono leggermente diverse
da quelle con cui è stato possibile usufruirne finora.
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Bonus mobili ed elettrodomestici 2022: la guida completa
Il comma 37, la lettera b), numero 2 della legge di Bilancio
2022 sostituisce integralmente il comma 2 dell’articolo 16 del D.L.
n. 63/2013 e disciplina le norme che definiscono la
detrazione Irpef prevista per l’acquisto
di mobili e di grandi elettrodomestici
destinati ad arredare un immobile oggetto di
ristrutturazione.
In particolare, la disposizione prevede che ai contribuenti che
fruiscono della detrazione per gli interventi previsti dall’art.
16, comma 1 del D.L. 63/2013, che richiama l’articolo 16-bis comma
1, lettere a) e b) del TUIR (D.P.R.n. 917/1986), è
riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda,
fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese
documentate sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 per l’acquisto
di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla
classe A per i forni, E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le
lavastoviglie, F per i frigoriferi e i congelatori, per le
apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica,
finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di
ristrutturazione
Tale agevolazione, il cd. “Bonus Mobili” consiste in
una detrazione del 50% delle spese sostenute,
da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote
annuali di pari importo. Mentre per il 2021 il plafond a
disposizione era di 16.000 euro (con una detrazione quindi massima
di 8.000 euro), per il 2022 la soglia è stata definita a
10.000 euro, che scenderà a 5.000 euro per gli
anni 2023 e 2024.
Qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano
effettuati nell’anno precedente a quello dell’acquisto, oppure
siano iniziati nell’anno precedente a quello dell’acquisto e
proseguiti in detto anno, il limite di spesa è considerato al netto
delle spese sostenute nell’anno precedente per le quali si è fruito
della detrazione.
Inoltre, ai fini dell’utilizzo della detrazione dall’imposta, le
spese per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici sono
computate indipendentemente dall’importo delle
spese sostenute per i lavori di
ristrutturazione.
Quali prodotti acquistare con il bonus mobili
Come segnalato nella guida dell’Agenzia delle
Entrate, rientrano in detrazione: letti, armadi,
cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani,
poltrone, credenze, materassi, apparecchi di illuminazione come
lampadari, lampade da terra e da tavolo etc. L’agevolazione può
essere richiesta anche per le cucine e per
mobili realizzati su misura da artigiani.
Non accedono al Bonus Mobili: porte,
pavimentazioni (per esempio il parquet o le piastrelle in gres
porcellanato), tende, tendaggi soprammobili e complementi di
arredo.
Rientrano in detrazione anche i grandi
elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore
alla A+ (A per i forni), come rilevabile dall’etichetta energetica.
Ricordiamo che la scala energetica è stata recentemente aggiornata
con classi che vanno dalla G alla A, ma che ancora non sono
arrivati chiarimenti in merito dal Fisco Inoltre l’acquisto è
comunque agevolato per gli elettrodomestici privi di etichetta, a
condizione che per essi non ne sia stato ancora previsto
l’obbligo.
Ecco alcuni esempi di elettrodomestici per cui è possibile
richiedere il Bonus Mobili:
- frigoriferi, congelatori e altri grandi elettrodomestici
utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito di
alimenti; - lavatrici;
- asciugatrici e lavatrici;
- lavastoviglie;
- apparecchi di cottura e forni a microonde
- stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi
elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici; - ventilatori elettrici, estrattori d’aria e apparecchi per il
condizionamento (da guida AdE) etc.
Non rientrano in detrazione: aspirapolvere,
scope meccaniche e altre apparecchiature per la pulizia, macchine
per cucire, macchine per maglieria, macchine tessitrici e per altre
lavorazioni dei tessili, ferri da stiro e altre apparecchiature per
stirare, pressare e trattare ulteriormente gli indumenti;
tostapane; friggitrici, frullatori, macina caffè elettrici e
apparecchiature utilizzate per aprire o sigillare contenitori o
pacchetti, coltelli elettrici, apparecchi tagliacapelli, phon,
asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici,
apparecchi per massaggi e altre cure del corpo, sveglie, orologi da
polso o da tasca e apparecchiature per misurare, indicare e
registrare il tempo, scaldabagno o boiler elettrico, bilance,
computer, stampanti, telefoni, videocamere, televisori (anche A+),
tablet, smart TV, trapani.
Inoltre non possono essere detratti mobili o elettrodomestici
usati o di seconda mano.
Infine, le spese di trasporto e di montaggio
dei beni acquistati possono essere portate in detrazione
Condizioni per accedere al Bonus Mobili
È possibile chiedere il Bonus Mobili in caso si stia fruendo
delle detrazioni previste per interventi di cui all’art. 16 comma 1
del D.L. n. 63/2013, ossia Bonus Casa e
Sismabonus, che richiama l’art. 16-bis (Detrazione
delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di
riqualificazione energetica degli edifici) comma 1, lettere a) e b)
del TUIR.
Essi in particolare comprendono gli interventi:
a) di manutenzione
ordinaria, di cui alle lett. a) b), c) e d) dell’articolo
3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui
all’articolo 1117 del codice civile. Ricordiamo che il Bonus Mobili
può essere chiesto solo per gli arredi delle parti comuni;
b) di manutenzione
straordinaria di cui alle lettere b), c) e d)
dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, effettuati sulle singole unità immobiliari
residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e
sulle loro pertinenze;
Inoltre è necessario che i lavori siano iniziati prima
dell’acquisto dei mobili. Per dimostrare la data di nizio lavori,
potrà essere mostrata la SCIA o la CILA di riferimento oppure, in
assenza di questo tipo di documentazione, potrà essere prodotta una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Le detrazioni non spettano in caso di nuova costruzione.
Tra gli interventi edilizi che danno accesso alla
detrazione:
- manutenzione straordinaria, restauro e risanamento
conservativo, ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti.
Ricordiamo che i lavori di manutenzione ordinaria su singoli
appartamenti (per esempio, tinteggiatura di pareti e soffitti,
sostituzione di pavimenti, sostituzione di infissi esterni,
rifacimento di intonaci interni) non danno diritto al bonus; - ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi
calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza; - restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia,
riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o
ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro 18
mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile; - manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su parti comuni
di edifici residenziali.
Rientrano nella manutenzione straordinaria:
- installazione di ascensori e scale di sicurezza;
- realizzazione dei servizi igienici;
- sostituzione di infissi esterni con modifica di materiale o
tipologia di infisso; - rifacimento di scale e rampe;
- realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate;
- costruzione di scale interne;
- sostituzione dei tramezzi interni senza alterazione della
tipologia dell’unità immobiliare. - Interventi finalizzati all’utilizzo di fonti rinnovabili di
energia, ad esempio l’installazione di una stufa a pellet o di
impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse
combustibili oppure l’installazione o l’integrazione di un
impianto di climatizzazione invernale ed estiva a pompa di
calore; - la sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a
sostituire una componenteessenziale dell’impianto di
riscaldamento.
Sono compresi negli interventi di ristrutturazione
edilizia:
- modifica della facciata;
- realizzazione di una mansarda o di un balcone
- trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in
veranda - apertura di nuove porte e finestre
- costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici
e dei volumi esistenti
Gli interventi di restauro e risanamento
conservativo:
- adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle
volumetrie esistenti; - ripristino dell’aspetto storico-architettonico di un
edificio.
Ecco invece alcuni esempi di lavori di manutenzione
ordinaria su parti condominiali che danno diritto al
bonus:
- tinteggiatura pareti e soffitti
- sostituzione di pavimenti
- sostituzione di infissi esterni
- rifacimento di intonaci
- sostituzione tegole e rinnovo delle impermeabilizzazioni
- riparazione o sostituzione di cancelli o portoni
- riparazione delle grondaie
- riparazione delle mura di cinta.
Non sono compresi tra gli interventi che danno diritto al bonus
mobili ed elettrodomestici:
- quelli finalizzati all’adozione di misure dirette a prevenire
il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi; - la realizzazione di posti auto o box pertinenziali.
Beneficiari del Bonus Mobili
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti
assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche
(Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato.
L’agevolazione spetta non soltanto ai proprietari degli immobili
ma anche ai titolari di diritti reali/personali di
godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne
sostengono le relative spese:
- proprietari o nudi proprietari;
- titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso,
abitazione o superficie); - locatari (affittuari) o comodatari;
- soci di cooperative divise e indivise;
- imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i
beni strumentali (investimenti che l’azienda utilizza per il suo
funzionamento) o merce; - soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono
redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo,
in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese
familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori
individuali.
Ricordiamo inoltre che le spese vanno effettuate da chi ha
sostenuto quelle di ristrutturazione: quindi ad esempio, se le
spese per ristrutturare l’immobile vengono sostenute da un coniuge
e quelle per l’arredo dall’altro, il bonus per l’acquisto di mobili
ed elettrodomestici non spetta a nessuno dei due.
Stessa per la comproprietà: la detrazione del
50% spetta a colui che ha effettuato i pagamenti, purché sia
titolare di un diritto reale sull’immobile e sia intestatario delle
fatture.
Infine, la detrazione rimane in capo al contribuente che ha
effettuato l’acquisto, quindi non si trasferisce
né in caso di decesso del contribuente né in caso di compravendita
dell’immobile.
A quanto ammonta il Bonus Mobili?
Il Bonus Mobili prevede una detrazione del 50%
delle spese sostenute, da ripartire tra gli aventi diritto in
dieci quote annuali di pari importo.
Mentre per il 2021 il plafond a disposizione era di 16.000 euro
(con una detrazione quindi massima di 8.000 euro), per il 2022 la
soglia è stata definita a 10.000 euro, che
scenderà a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024.
Nel caso di frazionamento o accorpamento di unità
immobiliari, per l’individuazione del limite di spesa per
l’acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici, vanno considerate
le unità immobiliari censite in catasto all’inizio degli interventi
edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.
I pagamenti vanno effettuati con carta di debito, carta di
credito o bonifico. All’acquisto si applica l’IVA del 22%. Inoltre
è necessario:
- presentare un documento (CILA, SCIA o dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà) comprovante la data inizio lavori; - allegare fattura e scontrino e/o ricevuta del bonifico
effettuato per il pagamento.
Ricordiamo che non è necessario presentare comunicazione
all’ENEA, tranne per l’acquisto di acuni elettrodomestici
quali forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura
elettrici, lavasciuga, lavatrici. Compe precisato nella Risoluzione
n. 46/E del 18 aprile 2019, la mancata o tardiva trasmissione non
implica, tuttavia, la perdita del diritto alle detrazioni.
Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.