I professionisti hanno più tempo per trasmettere all’Enea le asseverazioni relative agli stati di avanzamento lavori al 30% o al 60%. Ad affermarlo è l’Enea con un avviso pubblicato sul sito efficienzaenergetica.enea.it.
Si tratta delle asseverazioni da produrre quando si opta per la cessione del credito o per lo sconto in fattura. Più nel dettaglio, le asseverazioni relative agli stati di avanzamento lavori al 30% o al 60% le cui fatture sono emesse e pagate, per la parte dovuta, entro il 31 dicembre 2021 possono essere trasmesse all’Enea anche nel 2022 purché in tempo utile per la comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate, che deve avvenire entro il 16 marzo 2022.
Il tecnico asseveratore che si avvale di questa possibilità – si legge nell’avviso – scriverà nelle note dell’asseverazione la frase: «Lo stato di avanzamento lavori di cui alla presente asseverazione, l’emissione delle fatture allegate e i relativi pagamenti, per la parte dovuta, sono avvenuti entro il 31 dicembre 2021».
Va ricordato che dal 1° gennaio 2021 sono in vigore le nuove regole e proroghe che riguardano il Superbonus e le altre detrazioni fiscali per l’edilizia. Per i condomìni la mai-detrazione resterà al 110% fino a tutto il 2023, poi calerà al 70% per tutto il 2024 e si fermerà 65% nel corso del 2025. Stesso «décalage» anche per gli interventi cosiddetti «trainati», effettuati all’interno degli appartamenti.
Quanto alle ville unifamiliari e alle unità indipendenti con accesso autonomo, il Superbonus resta al 110% ma si ferma al 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuativi lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo. Rispetto al testo iniziale, vengono meno il tetto Isee e la proroga per chi avesse presentato la Cila entro una scadenza predefinita.
Per approfondire:
• Legge di Bilancio 2022: prezzari (compreso il Dei) validi per sismabonus, bonus facciate e ristrutturazioni
• Superbonus al 110% nei condomìni fino al 2023, compresi gli interventi trainati
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