Neppure una pianta rampicante può intralciare il bonus facciata. Arriva dal Tribunale di Milano – ordinanza del 25 ottobre 2021 – il primo provvedimento cautelare sulla misura in disamina alla stregua dell’urgenza d’intervenire per non perdere la scadenza del 31 dicembre 2021.
La facciata del palazzo vicino
Succedeva che una pianta botanicamente classificata Partenocissus spp. appartenente alla famiglia delle Vitaceae – dotata di rami spigolosi e che riescono a raggiungere in breve tempo, nel giro di qualche anno, lunghezze fino a 15-20 m, con diametro di 10/15 cm – aveva ricoperto la facciata di un condominio limitrofo a quello in cui sorgeva.Da ciò derivava – secondo il ricorrente – un danno alla facciata “vicina”, individuato tecnicamente nel fatto che, una volta staccata la parte della pianta ivi presente, le ventose dei viticci rimanevano attaccate al prospetto, essendo perfettamente ancorate alla ruvidità dell’intonaco, tanto che risultava necessario il ripristino di quest’ultimo per l’eliminazione delle ventose.
Non solo. L’ulteriore danno subito dal condominio ricorrente constava nell’impossibilità di provvedere alla recisione dei rami sviluppatisi motu proprio a norma dell’articolo 896 Codice civile, visto che, per evitare la morte della pianta (in tutto o in parte), occorreva che la pratica agronomica della potatura andasse rigorosamente e correttamente eseguita dal relativo proprietario della pianta.
Il provvedimento
Il giudice meneghino, valutati tali motivi, ha accolto il ricorso d’urgenza spiegato dal condominio ricorrente, apprezzando, con riguardo alla tempistica del bonus facciata 2021, anche sotto l’egida del periculum in mora. Si tratta – così sovviene il decidente – di pregiudizio che: «pur avendo carattere economico, può dirsi rivestire le caratteristiche di pregiudizio imminente ed irreparabile, in quanto la mancata tempestiva potatura del rampicante da parte del condominio resistente comporterebbe l’impossibilità di montare l’impalcatura per l’esecuzione dei lavori di rifacimento della facciata, con conseguente perdita da parte del condominio ricorrente della possibilità di avvalersi del cosiddetto bonus facciate 90%, di cui all’articolo 1 comma 219 legge 160/2019, come modificato dall’articolo 1 comma 59 legge 178/2020. Ed infatti le opere in questione devono essere eseguite e documentate entro il 31 dicembre 2021, pena la revoca della detrazione d’imposta e dei benefici fiscali, oltre che la scadenza della concessione per l’occupazione di suolo pubblico». Va, infine, annoverato che la domanda del condominio ricorrente è stata accolta anche per la misura accessoria, di cui all’articolo 614 bis Codice procedura civile (per € 100,00 giornaliere per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’ordine).
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