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Ponteggi per Bonus Facciate e Superbonus: lo studio Inail – Lavori Pubblici

La proroga del Bonus Facciate
e del Superbonus 110% ha creato ulteriore fermento
nel settore dell’edilizia, con l’apertura di nuovi cantieri per il
rifacimento di prospetti e per la
realizzazione di cappotti termici
finalizzati all’efficientamento energetico
degli edifici. Vale la pena quindi soffermarsi sul tema della
sicurezza nei cantieri, con l’approfondimento del Dipartimento
innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e
insediamenti antropici (Dit) di Inail, relativo ai
ponteggi di
facciata
.

Ponteggi di facciata: l’analisi tecnico-normativa di INAIL

Il documento, aggiornato a novembre 2021, è un’interessante
analisi dei requisiti previsti nella
legislazione italiana e nelle norme
tecniche europee
. Come spiega il DiT, attualmente sono le
norme UNI EN 12810 e UNI EN 12811 a rappresentare
la massima espressione dell’innovazione tecnologica in materia di
ponteggi in ambito europeo: rispetto ad esse, il sistema
legislativo italiano vigente, nel settore dei ponteggi, risulta
“datato”. I requisiti previsti nelle norme europee di prodotto sono
infatti decisamente più organici rispetto a quelli
inseriti nella legislazione italiana, per cui le UNI EN 12810 e UNI
EN 12811 rappresentano dei riferimenti che potrebbero consentire un
aggiornamento dell’intero settore e un confronto con gli altri
Paesi europei; inoltre esse potrebbero essere utili per “verificare
l’adeguatezza del ponteggio all’evoluzione del progresso tecnico”,
ai sensi del comma 5, articolo 131, del d.lgs. 81/08.

Definizione di ponteggio di facciata

Nell’analisi, il ponteggio fisso viene definito come
un’attrezzatura provvisionale di accesso e di servizio costituita
da tubi e giunti o da elementi portanti prefabbricati, collegati
fra loro, la cui costruzione e impiego è disciplinata in Italia
dalle norme contenute nella Sezione V – Ponteggi Fissi del d.lgs.
81/08 (articoli 131-137).

In particolare, l’art. 131 stabilisce che per ciascun tipo di
ponteggio fisso, il fabbricante chieda al Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali (MLPS) l’autorizzazione
alla costruzione ed all’impiego, corredando la domanda di una
relazione nella quale devono essere specificati gli elementi
seguenti:

a) descrizione degli elementi che
costituiscono il ponteggio, loro dimensioni con le tolleranze
ammissibili e schema dell’insieme;

b) caratteristiche di resistenza
dei materiali impiegati e coefficienti di sicurezza adottati per i
singoli materiali;

c) indicazione delle prove di
carico, a cui sono stati sottoposti i vari elementi;

d) calcolo del ponteggio secondo
varie condizioni di impiego;

e) istruzioni per le prove di
carico del ponteggio;

f) istruzioni per il montaggio,
impiego e smontaggio del ponteggio;

g) schemi-tipo di ponteggio con
l’indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico, di altezza dei
ponteggi e di larghezza degli impalcati per i quali non sussiste
l’obbligo del calcolo per ogni singola applicazione.

Sicurezza ponteggi: evoluzione di tecniche e normative

Fino all’entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008, l’auotrizzazione
ministeriale aveva durata illimitata: con il Testo unico
sulla salute e sicurezza sul lavoro
, è stato introdotto il
concetto di periodo limitato di validità, per cui l’art. 131, al
comma 5 prevede che “L’autorizzazione è soggetta a rinnovo
ogni dieci anni per verificare l’adeguatezza del ponteggio
all’evoluzione del progresso tecnico”.

Ma cosa si intende per “evoluzione del progresso tecnico”? Come
spiega il DiT, In generale l’evoluzione del progresso tecnico è
inteso come “processo di creazione e acquisizione di nuove
conoscenze attraverso i processi tipici dell’innovazione e della
diffusione di nuove e migliori tecnologie”. Da questo punto di
vista, l’entrata in vigore di una nuova norma
tecnica
o di uno standard CEN o UNI – ad esempio –
potrebbe essere considerata in questa direzione.

Questo quindi il senso del documento: mettere a confronto e
valutare le differenze tra i requisiti previsti per i ponteggi di
facciata nella legislazione italiana rispetto a quelli indicati
nelle norme tecniche europee UNI EN. Come sottolinea
INAIL, identificare tali differenze potrebbe
contribuire a stabilire uno dei possibili significati di “evoluzione del progresso tecnico”, aggiornare le normative e
motivare correttamente il rilascio delle autorizzazioni
ministeriali.

Source: lavoripubblici.it

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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