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Superbonus 110%: beneficiari, requisiti, adempimenti e verifiche per il 2022 – Lavori Pubblici

Dopo un fine 2021 in trepidante attesa, il 2022 si apre con
rinnovate certezze e ancora tanti nodi da sciogliere sulle
detrazioni fiscali del 110% (superbonus). Se stai leggendo questo
approfondimento, probabilmente sei interessato a questo bonus come
tecnico, impresa o semplicemente come contribuente che sta pensando
di ristrutturare casa.

Indice degli argomenti

Superbonus 110%: premessa

Una piccola premessa prima di cominciare la trattazione. Il
superbonus 110% è una grandissima opportunità ma non è per tutti.
Certamente non è la detrazione fiscale che serve a chi vuole
semplicemente ristrutturare il proprio appartamento. A meno che
questo appartamento non abbia un accesso autonomo o sia
funzionalmente indipendente (ma di questo ne parlerò nel
prosieguo).

Per ristrutturare casa sono disponibili altre interessanti
agevolazioni fiscali:

  • l’ecobonus previsto all’art. 14 del D.L.n. 63/2013;
  • il bonus ristrutturazioni edilizia previsto all’art. 16 del
    D.L. n. 63/2013.

Se, invece, vuoi riqualificare un edificio o, come detto, una
unità immobiliare con accesso autonomo o funzionalmente
indipendente, in questo approfondimento proverò a riepilogare tutte
le informazioni che ti servono per approcciarti a questa detrazione
fiscale. In particolare, ti parlerò:

  • della normativa di riferimento;
  • dei soggetti beneficiari;
  • dell’orizzonte temporale;
  • degli interventi agevolati;
  • dei limiti di spesa;
  • dei requisiti;
  • degli adempimenti;
  • del procedimento edilizio;
  • delle opzioni alternative.

Buona lettura!

Superbonus 110%: la normativa di riferimento

Prima di approcciarsi a queste detrazioni fiscali, è sempre bene
aver chiaro qual è la normativa di riferimento che sostanzialmente
è composta da una norma di rango primario e da alcuni provvedimenti
attuativi relativi in particolare al rispetto dei requisiti
tecnici, alle asseverazioni e alle pratiche edilizie.

La normativa di rango primario è il Decreto Legge n. 34/2020
(Decreto Rilancio), convertito in Legge n. 77/2020. In particolare,
occorre leggere gli articoli:

  • art. 119 – Incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus,
    fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici;
  • art. 121 – Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo
    delle detrazioni fiscali;
  • art. 122-bis – Misure di contrasto alle frodi in materia di
    cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi.

Attenzione, questi articoli sono stati più volte modificati
dalle seguenti norme:

Niente paura, non è necessario che ti metti a ricostruire la
versione vigente di questi articoli. La nostra redazione l’ha già
preparata e puoi scaricarla gratuitamente accedendo agli allegati
al Decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34
.

Per quanto riguarda i principali provvedimenti attuativi, devi
prendere in considerazione:

Oltre a questi, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato numerose
circolari, guide, provvedimenti e risposte ad interpello. Puoi
visionarle tutte nello Speciale Superbonus
110%
, gratuito e sempre aggiornato.

Superbonus 110%: i soggetti beneficiari

Come scritto in premessa, il superbonus 110% non può essere
utilizzato da tutti. In particolare la norma individua i seguenti
soggetti beneficiari:

  • condomini ed edifici plurifamiliari posseduti da un unico
    proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, al di fuori
    dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, composti
    da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate;
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di
    impresa, arti e professioni, sul numero massimo di due unità
    immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per
    gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio;
  • istituti autonomi case popolari (IACP);
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi
    realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in
    godimento ai propri soci;
  • organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni
    di volontariato e associazioni di promozione sociale;
  • associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente
    ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a
    spogliatoi.

Occhio perché a prescindere dal soggetto beneficiario, la norma
esclude l’accesso agli edifici o unità immobiliari appartenenti
alle seguenti categorie catastali:

  • A/1 – Abitazioni di tipo signorile;
  • A/8 – Abitazioni in ville;
  • A/9 – Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici
    per le unità immobiliari non aperte al pubblico.

Il bonus 110% può essere utilizzato anche dalle persone fisiche
nel caso di unità immobiliari con accesso autonomo e funzionalmente
indipendenti (condizioni da possedere contemporaneamente). Nel
corso degli ultimi due anni queste condizioni sono state modificate
e definite dall’Agenzia delle Entrate.

La definizione di accesso autonomo è contenuta nell’art. 119,
comma 1-bis del Decreto Rilancio. In particolare, si definisce
accesso autonomo “un accesso indipendente, non comune ad altre
unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che
consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di
proprietà non esclusiva”.

Una unità immobiliare ha accesso autonomo dall’esterno qualora,
ad esempio:

  • all’immobile si accede direttamente da strada, pubblica,
    privata o in multiproprietà o da passaggio (cortile, giardino)
    comune ad altri immobili che affaccia su strada oppure da terreno
    di utilizzo comune, ma non esclusivo (ad esempio i pascoli), non
    essendo rilevante la proprietà pubblica o privata e/o esclusiva del
    possessore dell’unità immobiliare all’accesso in questione;
  • all’immobile si accede da strada privata di altra proprietà
    gravata da servitù di passaggio a servizio dell’immobile.

La condizione può anche essere verificata nel caso di “villette
a schiera” e si ha accesso autonomo dall’esterno qualora, ad
esempio:

  • la stessa sia situata in un comprensorio o in un parco di
    comproprietà con altri soggetti o alla stessa si accede dall’area
    di corte di proprietà comune usata anche per i posti auto;
  • il cortile o il giardino su cui si affacciano gli ingressi
    indipendenti siano di proprietà esclusiva, anche se indivisa, dei
    proprietari delle singole unità immobiliari.

Per quanto concerne la condizione di indipendenza funzionale, lo
stesso art. 119, comma 1-bis del Decreto Rilancio, specifica che
l’immobile deve essere dotato di almeno tre delle seguenti
installazioni o manufatti di proprietà esclusiva:

  • impianti per l’approvvigionamento idrico;
  • impianti per il gas;
  • impianti per l’energia elettrica;
  • impianto di climatizzazione invernale.

Superbonus 110%: l’orizzonte temporale

Considerate le ultime modifiche apportate dalla Legge di
Bilancio 2022, le detrazioni fiscali del 110% si possono applicare
alle spese sostenute dall’1 luglio 2020 al 30 giugno 2022, da
ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari
importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di
spese sostenuta dal 1° gennaio 2022.

A questa regola temporale sono state previste le seguenti
eccezioni:

Beneficiario Rif.
normativo

Aliquota

SAL
30%

SAL
60%

Scadenza
finale

Condomini
Persone fisiche proprietarie o comproprietarie di edifici
plurifamiliari da 2 a 4 u.i. autonomamente accatastate
Onlus, ApS, AdV
art. 119, comma 9, lettere a) e
d-bis) del D.L. n. 34/2020

110%

31/12/2023

70%

31/12/2024

65%

31/12/2025

Persone fisiche art. 119, comma 9, lettera b) del D.L. n.
34/2020

110%

30/06/2022

31/12/2022

IACP e cooperative di abitazione a proprietà
indivisa
art. 119, comma 9, lettera c) e d) del D.L. n.
34/2020

110%

30/06/2023

31/12/2023

Nel prossimo paragrafo ti spiegherò cosa e quali sono gli
interventi trainanti e trainati. Al momento sappi solo che tutti
gli interventi trainati seguono l’orizzonte temporale degli
interventi trainanti.

Altra deroga temporale è stata prevista per gli interventi
realizzati da qualsiasi soggetto beneficiario nei comuni dei
territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1°
aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. In
questo caso il superbonus potrà essere utilizzato per le spese
sostenute entro il 31 dicembre 2025.

Superbonus 110%: gli interventi agevolati

Eccoci alla parte relativa agli interventi. Come anticipato ne
esistono di due tipologie:

  • gli interventi trainanti, che accedono direttamente al
    superbonus;
  • gli interventi trainati, che possono accedere al superbonus
    solo se eseguiti congiuntamente ad un intervento trainate (in tal
    senso fa fede la data di inizio e fine lavori), fatta esclusione di
    un caso particolare che puoi leggere in questo approfondimento “Superbonus
    110%: il vantaggio di operare su edifici vincolati
    “.

Entrando nel dettaglio, gli interventi trainanti sono:

  • l’isolamento termico delle superfici opache verticali,
    orizzontali o inclinate che interessano l’involucro dell’edificio
    con un’incidenza superiore al 25% (il c.d. cappotto termico)
    compresa la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di
    superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente
    esistente;
  • gli interventi sulle parti comuni per la sostituzione degli
    impianti di climatizzazione invernale;
  • gli interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità
    immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano
    funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi
    autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di
    climatizzazione invernale esistenti;
  • gli interventi di riduzione del rischio sismico di cui ai commi
    da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno
    2013, n. 63.

Gli interventi trainanti di riqualificazione energetica possono
trainare i seguenti interventi:

  • efficientamento energetico delle unità immobiliari di cui si
    compone il singolo condominio;
  • acquisto e la posa in opera delle schermature solari;
  • acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in
    sostituzione di impianti esistenti

La realizzazione di uno qualsiasi degli interventi trainanti (di
efficienza energetica o riduzione del rischio sismico) consente di
portare in detrazione fiscale al 110% altre spese, sempre se
effettuate congiuntamente, relative a:

  • abbattimento di barriere architettoniche (art. 16-bis, comma 1,
    lettera e), del DPR n. 917/1986), anche ove effettuati in favore di
    persone di età superiore a sessantacinque anni,
  • installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli
    elettrici negli edifici (solo se gli interventi trainanti
    assicurano il doppio salto di classe energetica);
  • installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla
    rete elettrica e sistemi di accumulo integrati negli impianti
    solari fotovoltaici agevolati contestuale o successiva
    all’installazione degli impianti medesimi.

La realizzazione del solo intervento trainante di riduzione del
rischio sismico consente l’accesso al superbonus, a condizione che
sia eseguita congiuntamente, anche alla realizzazione di sistemi di
monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici.

Superbonus 110%: i limiti di spesa

I limiti di spesa sono diversi per ogni intervento e sono
funzione del fatto che si parli di edifici singoli o
plurifamiliari. In particolare, la detrazione per gli interventi di
isolamento termico è calcolata su un ammontare complessivo delle
spese non superiore:

  • a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità
    immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano
    funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi
    autonomi dall’esterno;
  • a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità
    immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da
    due a otto unità immobiliari;
  • a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità
    immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da
    più di otto unità immobiliari.

N.B. nel caso di 10 u.i. il limite massimo è 8×40.000 +
2×30.000=380.000 euro.

La detrazione spettante per gli interventi sulle parti comuni
degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione
invernale esistenti è calcolata su un ammontare complessivo delle
spese non superiore:

  • a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità
    immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino
    a otto unità immobiliari;
  • a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità
    immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da
    più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese
    relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto
    sostituito.

N.B. nel caso di 10 u.i. il limite massimo è 8×20.000 +
2×15.000=190.000 euro.

La detrazione spettante per gli interventi sugli edifici
unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di
edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e
dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti
(art. 119, comma 1, lettera c) del Decreto Rilancio) è calcolata su
un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed
è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla
bonifica dell’impianto sostituito.

Per gli interventi di riduzione del rischio sismico (sismabonus
110%), la detrazione va calcolata su un ammontare complessivo di
96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno. Il limite di
spesa riguarda il singolo immobile e le sue pertinenze
unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente. Gli
interventi edilizi effettuati sulla pertinenza non hanno, infatti,
un autonomo limite di spesa, ma rientrano nel limite previsto per
l’unità abitativa di cui la pertinenza è al servizio.

Discorso a parte va fatto per i limiti di spesa relativi agli
interventi trainati e per gli interventi trainanti realizzati dai
soggetti di cui all’art. 119, comma 9, lettera d-bis) del Decreto
Rilancio, ovvero dalle “organizzazioni non lucrative di utilità
sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei
registri di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266,
e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro
nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di
Trento e di Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre
2000, n. 383”.

Superbonus 110%: i requisiti

La norma richiede il rispetto di alcuni requisiti. Prima di
parlare di questi, occorre ricordare che nel caso di edifici con
più unità immobiliari, occorre valutare la “residenzialità” ovvero
la percentuale di superficie residenziale rispetto al totale:

  • se questa percentuale è superiore al 50%, è possibile ammettere
    alla detrazione anche il proprietario e il detentore di unità
    immobiliari non residenziali (ad esempio strumentale o merce) che
    sostengano le spese per le parti comuni;
  • se è inferiore al 50%, è ammessa la detrazione per le spese
    realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori
    di unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo
    edificio.

Ciò premesso, è possibile distinguere i requisiti che riguardano
gli interventi per il risparmio energetico da quelli per la
riduzione del rischio sismico. Partiamo dagli interventi di
ecobonus 110%:

  • l’immobile deve essere riscaldato;
  • nel caso di isolamento termico delle superfici opache
    verticali, orizzontali o inclinate (c.d. cappotto termico), è
    necessario l’utilizzo di materiali isolanti che rispettino i
    criteri ambientali minimi di cui al
    decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
    del mare 11 ottobre 2017
    ;
  • per tutti gli interventi di miglioramento energetico:
    • il rispetto dei requisiti minimi previsti dai decreti di cui al
      comma 3-ter dell’articolo 14 del D.L. n. 63/2013;
    • garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche o,
      se non è possibile, il conseguimento della classe energetica più
      alta;
    • redigere l’attestato di prestazione energetica (APE), prima e
      dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma
      della dichiarazione asseverata che dimostri il miglioramento
      energetico.

Per quanto riguarda gli interventi di sismabonus 110%, non è
previsto alcun salto di classe sismica purché l’intervento possa
configurarsi come miglioramento sismico. Occorre, invece, che
l’intervento sia realizzato su un edificio ubicato in zona a
rischio sismico 1, 2 o 3 (escluse le zone 4).

Superbonus 110%: gli adempimenti

Per poter avere accesso all’incentivo fiscale del 110% è sempre
necessario che l’intervento venga asseverato da un tecnico
abilitato.

Nel caso degli interventi di ecobonus 110% deve essere
asseverato il rispetto dei requisiti minimi previsti al DM 6 agosto
2020 (Decreto Requisiti tecnici) e la corrispondente congruità
delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati
(asseverazione tecnica). Per asseverare il rispetto dei requisiti
minimi è necessario utilizzare il modello di asseverazione
contenuto nel DM 6 agosto 2020 (Decreto asseverazioni).

Una copia dell’asseverazione deve essere trasmessa all’ENEA
tramite la piattaforma dedicata
https://detrazionifiscali.enea.it/

L’asseverazione va fatta a fine lavori oppure in corso d’opera
al 30% e al 60% dei lavori realizzati.

Per quanto riguarda gli interventi di sismabonus 110%,
l’efficacia degli stessi è asseverata dai professionisti incaricati
della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle
strutture e del collaudo statico, utilizzando i modelli allegati al
DM n. 57/2017 come modificato dal DM n. 329/2020.

Dal 12 novembre 2021, nel caso non si utilizzi la precompilata o
si acceda al superbonus tramite le opzioni alternative (di cui
parlerò nell’ultimo paragrafo), è altresì necessario ottenere:

  • il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione
    che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al
    Superbonus;
  • l’asseverazione di congruità delle spese sostenute.

Superbonus 110%: il procedimento edilizio

La norma prevede una particolare semplificazione per gli
interventi di superbonus (trainanti, trainati, di riqualificazione
energetica e di riduzione del rischio sismico) che non necessitano
di demolizione e ricostruzione. Questi interventi, infatti, dall’1
giugno 2021 (data di entrata in vigore del Decreto
Semplificazioni-bis) sono considerati “manutenzione straordinaria”
per i quali è necessario attivare un particolare procedimento
edilizio.

È, infatti, necessaria la presentazione di una particolare
comunicazione di inizio lavori asseverata, la CILA-Superbonus che
differisce dalla CILA ordinaria perché:

  • contiene gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la
    costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento
    che ne ha consentito la legittimazione ovvero l’attestazione che la
    costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre
    1967;
  • non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’
    articolo 9 -bis, comma 1 -bis, del decreto del Presidente della
    Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
  • tra la documentazione da allegare vi è l’elaborato progettuale
    che consiste nella mera descrizione, in forma sintetica,
    dell’intervento da realizzare.

Inoltre, gli interventi per i quali si presenta la CILAS, non
sono vigenti le cause di decadenza del beneficio fiscale previste
dall’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n.
380/2001. La presenza di abusi edilizi, quindi, non fa decadere il
superbonus che viene perso solo nei seguenti casi:

  • mancata presentazione della CILA;
  • interventi realizzati in difformità dalla CILA;
  • assenza dell’attestazione degli estremi del titolo abilitativo
    che ha previsto la costruzione o altra attestazione;
  • non corrispondenza al vero delle attestazioni del rispetto dei
    requisiti minimi richiesti dalla norma.

Superbonus 110%: le opzioni alternative

La parte più importante delle detrazioni fiscali del 110% è che
possono essere utilizzate non solo in dichiarazione dei redditi. È,
infatti, possibile optare per delle soluzioni alternative:

  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo
    dovuto (c.d. sconto in fattura), fino a un importo massimo pari al
    corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato
    gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito
    d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà
    di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli
    istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare (c.d.
    cessione del credito), con facoltà di successiva cessione ad altri
    soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari
    finanziari.

Le opzioni possono essere esercitate in relazione a ciascuno
stato di avanzamento dei lavori. Gli stati di avanzamento dei
lavori non possono essere più di due per ciascun intervento
complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad
almeno il 30% del medesimo intervento.

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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