Termini di scadenza del Superbonus fissati dalla Legge di Bilancio 2022 in maniera definitiva per condomini, immobili plurifamiliari di un unico proprietario e immobili unifamiliari.
È stato fatto per questo un grande sforzo di chiarezza in Parlamento per far sì che non restassero dubbi o questioni in sospeso per i proprietari delle villette e per i proprietari di appartamenti in condominio quanto al periodo di durata dell’agevolazione al 110 per cento e alle condizioni per usufruirne a seconda della tipologia dell’immobile di proprietà.
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Ma è davvero così? Sono stati fugati tutti i dubbi? Non è rimasta nessuna area di incertezza? Ebbene no, non è così nonostante gli sforzi fatti c’è ancora una questione che dovrà essere risolta quanto prima da parte dell’Agenzia delle Entrate.
In caso contrario una grossa fetta di proprietari tendenzialmente interessati al Superbonus non potrà programmare i lavori. Di chi stiamo parlando? Dei proprietari degli appartamenti negli immobili vincolati.
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Quando il cappotto è vietato dalle norme
Come prevede l’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, infatti, qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal Codice dei beni culturali, o gli interventi di coibentazione siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli interventi trainati anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti, ferma restando la necessità di ridurre di due classi di consumo energetico dell’immobile oggetto degli interventi stessi.
Grazie a queste disposizioni, in sostanza, in tutti gli edifici storici, o comunque costruiti da almeno settant’anni e per questo vincolati alla rispetto dei requisiti architettonici, è possibile ottenere la detrazione del 110% anche se il condominio non può accedere all’agevolazione.
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Cosa possono fare i singoli condomini
Considerando che la quota degli immobili vincolati è pari a circa il 20 per cento del totale degli edifici, un quinto dei proprietari di casa si trova ad abitare in fabbricati nei quali sono vietate modifiche sull’esterno, ma può effettuare interventi di efficientamento energetico e ottenere il Superbonus.
Possibile quindi:
- sostituire la caldaia,
- installare infissi a risparmio energetico (ce ne sono di tanti tipi, ormai, e non è più un problema rispettare il decoro architettonico dell’edificio),
- schermature solari,
- sistemi di building automation,
- climatizzatori a pompa di calore ed eventualmente anche pannelli solari nel caso in cui dell’edificio sia presente una terrazza sulla quale possono essere istallati in maniera da non essere visibile dal basso, e usufruire della maxi agevolazione.
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Il dilemma delle scadenze
Fin qui tutto chiaro. Il problema però sorge in riferimento ai termini di scadenza dell’agevolazione.
Per risolvere le questioni emerse nel corso del dibattito sulla legge di Bilancio infatti, è stato deciso di indicare chiaramente che per gli interventi trainanti e trainati effettuati dai condomini e per quelli “effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio” sono previste le stesse scadenze, ossia:
- 2023 con aliquota al 110%,
- 2024 con aliquota al 70% e
- 2025 con aliquota al 65%.
Ma se il condominio non può eseguire interventi trainanti, come devono regolarsi i proprietari dei singoli appartamenti? Considerare la data prevista comunque per i condomini o quella per gli edifici unifamiliari? E in questo caso occorre realizzare almeno il 30% degli interventi previsti entro il prossimo mese di giugno per avere la detrazione fino alla fine dell’anno?
Bella domanda. Il testo di legge nulla dice in materia. Speriamo che ci sia quanto prima un chiarimento da parte dell’Agenzia delle entrate.
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