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Salva infissi e Superbonus 110%: salta il vincolo Isee per villette e case unifamiliari – Consulta tutte le R – Gazzetta del Sud

Salva infissi Superbonus 110% e salta il vincolo Isee per villette e case unifamiliari.

Il Superbonus 110% sarà ancora esteso alle villette e alle case unifamiliari senza più il vincolo dell’Isee di 25 mila euro. Salterà anche il paletto che vincola i lavori alla sola abitazione principale. Ma ci saranno anche altre novità. Come una serie di modifiche al decreto frodi, la cui approvazione il 12 novembre scorso aveva di fatto bloccato tutti i nuovi lavori. L’asseverazione (il certificato di asseverazione è un documento rilasciato da un professionista o società specializzata che certifica il possesso dei requisiti) sarà necessaria soltanto per gli appalti superiori a 40 mila euro.

ARRIVA LA NORMA SALVA INFISSI

Nel provvedimento, inoltre, sarà compresa pure la norma salva-infissi introdotta per rimediare a una “svista” della manovra. I lavori condominiali sono stati prolungati  fino al 2025, anche se con un decalage nel tempo del Superbonus. I lavori “trainati”, quelli cioè che i singoli condomini possono collegare ai lavori ricevendo lo sconto dei 110% non hanno avuto invece nessuna proroga. Il caso classico è quello degli infissi. Se, ad esempio, il condominio realizza il cappotto termico, anche gli infissi dei singoli appartamenti possono essere acquistati con il 110%. Ii Superbonus “condominiale” è stato esteso per tutto il 2023, e poi in misura ridotta fino al 2025. Il bonus per i singoli condomini scadrà invece nel 2022.

L’intervento trainato

Se la sostituzione viene effettuata congiuntamente ai lavori ammessi al superbonus 110%, il bonus infissi che già esiste e consiste in una detrazione del 50%, può dunque salire al 110%. Come? Facendo in modo che la sostituzione degli infissi sia un intervento trainato, che sia dunque “trainato” da un primo intervento, definito “trainante”.

Lo riporta la risposta dell’Agenzia delle Entrate: “Sentito il Ministero dello sviluppo economico, si ritiene che nella disciplina del Superbonus, gli interventi su serramenti e infissi possono essere esclusivamente “trainati” ai sensi del citato articolo 119, comma 2 del decreto Rilancio. Come nell’Ecobonus, l’intervento deve configurarsi come sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti e non come nuova installazione. Ciò considerato, per gli interventi diversi da quelli di demolizione e ricostruzione è possibile fruire dell’Ecobonus anche nell’ipotesi di interventi di spostamento e variazione dimensionale degli infissi a condizione che la superficie totale degli infissi nella situazione post intervento sia minore o uguale di quella ex ante. Ciò a garanzia del principio di risparmio energetico”.

Per poter accedere ai benefici previsti dall’incentivo è necessario che gli interventi effettuati siano inquadrabili come ristrutturazione edilizia. I lavori trainati danno diritto alla maxi detrazione solo se eseguiti insieme a uno degli interventi di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico.

Superbonus per gli infissi, cosa comprende

Le spese ammesse al superbonus per gli infissi comprendono la fornitura, l’installazione di finestre, infissi, scuri, persiane, avvolgibili, vetrate, ovvero tutte le tipologie di serramenti, compresi porte e portoni, in grado di assicurare un miglioramento del rendimento energetico rispetto a quelli installati in precedenza. È applicabile sia ai condomini che alle case unifamiliari.

Interventi aggiuntivi o trainati

Il Superbonus spetta anche per le spese sostenute per “ulteriori” interventi eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o antisismici, precedentemente elencati.

Con riferimento alla condizione richiesta dalla norma che gli interventi trainati siano effettuati congiuntamente agli interventi trainanti ammessi al Superbonus, si precisa che tale condizione si considera soddisfatta se “le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti”.

Questo implica che, ai fini dell’applicazione del Superbonus, le spese sostenute per gli interventi trainanti devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione, mentre le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.

Pertanto, se il contribuente ha sostenuto spese per interventi trainanti (ad esempio per il rifacimento del cd. “cappotto termico” o la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale) a marzo 2020 e, pertanto, non ammesse al Superbonus, non potrà beneficiare di tale agevolazione neanche per le spese sostenute per la sostituzione delle finestre o per l’installazione di impianti fotovoltaici (interventi trainati) ancorché i relativi pagamenti siano effettuati successivamente all’entrata in vigore delle agevolazioni in commento, ad esempio, a settembre 2020.

Interventi di efficientamento energetico

Il Superbonus spetta per gli interventi di efficientamento energetico previsti dall’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficienza energetica dalla legislazione vigente, eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti.

Gli interventi di efficientamento energetico indicati nel citato articolo 14 del decreto legge n. 63/2013 danno diritto al Superbonus, a prescindere dalla effettuazione degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (interventi trainanti), qualora questi ultimi non possano essere realizzati in quanto gli immobili sono sottoposti alla tutela disciplinata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio o per effetto di regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali. Ai fini del Superbonus è, comunque, necessario che gli interventi indicati nel citato articolo 14 del decreto legge n. 63/2013, assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non possibile, in quanto l’edificio o l’unità immobiliare è già nella penultima (terzultima) classe, il conseguimento della classe energetica più alta.

Pertanto, se l’edificio è sottoposto ai vincoli previsti dal predetto codice dei beni culturali e del paesaggio o il rifacimento dell’isolamento termico è vietato da regolamenti edilizi, urbanistici o ambientali, il Superbonus si applica, comunque, ai singoli interventi ammessi all’ecobonus (ad esempio, sostituzione degli infissi), purché sia certificato il miglioramento energetico.

Eliminazione delle barriere architettoniche

Il Superbonus spetta, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021, per gli interventi previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Dpr 917/1986, eseguiti congiuntamente a interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti (interventi trainanti).

Si tratta, in particolare, degli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità.

Installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo

Il Superbonus si applica alle spese sostenute per l’installazione di:

  • impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a, b, c, d, del Dpr n. 412/1993 ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici
  • sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati contestuale o successiva all’installazione degli impianti medesimi.

L’applicazione della maggiore aliquota è, comunque, subordinata alla:

  • * installazione degli impianti eseguita congiuntamente a uno degli interventi trainanti di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione nonché antisismici che danno diritto al Superbonus
  • * cessione in favore del GSE (con le modalità di cui all’articolo 13, comma 3 del decreto legislativo n. 387/2003), dell’energia non auto-consumata in sito o non condivisa per l’autoconsumo (nell’ambito delle comunità energetiche). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, emanato ai sensi del comma 9 dell’articolo 42-bis, sono individuati i limiti e le modalità relativi all’utilizzo e alla valorizzazione dell’energia condivisa prodotta da impianti incentivati.

Per gli impianti solari fotovoltaici la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 48.000 euro per singola unità immobiliare e, comunque, nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto. Per i sistemi di accumulo, integrati negli impianti solari fotovoltaici ammessi al Superbonus, la detrazione è riconosciuta alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo previsti per l’installazione degli impianti solari e, comunque, nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo. La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e in 4 quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022.
Il limite di spesa di 48.000 euro è distintamente riferito agli interventi di installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati negli stessi impianti.

La detrazione non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione (di cui all’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 28/2011) e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all’articolo 25-bis del decreto legge n. 91/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116/2014.

In caso di installazione, da parte delle comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o di condomìni, di impianti fino a 200 kW, che aderiscono alle configurazioni di cui all’articolo 42-bis del decreto legge n. 162/2019, il Superbonus si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW.

Per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente i 20 kW spetta la detrazione ordinaria prevista dal Tuir, nel limite massimo di spesa complessivo di 96.000 euro riferito all’intero impianto.

Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici

Se l’installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici è eseguita congiuntamente a un intervento di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale che danno diritto al Superbonus, la detrazione prevista dall’articolo 16-ter del decreto legge n. 63/2013 è elevata al 110%.

In particolare, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, la detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo (in 4 quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022), nel rispetto dei seguenti limiti di spesa:

  • * 2.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno
  • * 1.500 euro, per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero massimo di otto colonnine
  • * 1.200 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero superiore a otto colonnine.

L’agevolazione si intende riferita una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare.

Per gli interventi in corso di esecuzione al 1° gennaio 2021, il Superbonus è calcolato su un ammontare massimo delle spese pari a 3.000 euro[1]. Il predetto limite è, inoltre, riferito a ciascun contribuente e costituisce, pertanto, l’ammontare massimo di spesa ammesso alla detrazione anche nell’ipotesi in cui, nel medesimo anno, il contribuente abbia sostenuto spese per l’acquisto e la posa in opera di più infrastrutture di ricarica.

© Riproduzione riservata

Source: gazzettadelsud.it

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