Con l’entrata in vigore del decreto anti frodi (poi parzialmente modificato dalle novità della legge di bilancio) è stato introdotto l’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione per i bonus edilizi. Con le nuove regole e i documenti antifrode chi commissiona i lavori di ristrutturazione è più tutelato e i criteri per misurare la congruità delle spese diventano più uniformi. A spiegarlo a idealista/news Stefano Crestini, presidente di ANAEPA Confartigianato Edilizia
Con l’entrata in vigore del Decreto Anti-frodi nel mese di novembre era stato introdotto l’obbligo del visto di conformità e delle asseverazioni della congruità dei prezzi per tutti i bonus edilizi (non solo per il Superbonus e Sismabonus con relativi trainati, ma anche il bonus per il recupero del patrimonio edilizio, “cd Bonus casa”, l’efficienza energetica non realizzata con il Superbonus, e il Bonus facciate per gli edifici esistenti).
Nello specifico, con il Decreto Anti-frodi veniva esteso a tutti i bonus edilizi l’obbligo di richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attestava l’esistenza dei requisiti che davano diritto alla detrazione d’imposta, compresa la congruità dei prezzi, in caso di opzione per la cessione o per lo sconto.
Con l’approvazione delle Legge di Bilancio 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2021, è stata però sancita l’abrogazione del Dl 157/2021, le cui misure, introdotte per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche, sono state inserite nei commi da 28 a 36.
Criteri uniformi e spese detraibili
Per asseverare la congruità delle spese, occorre fare riferimento, oltre ai prezzari individuati dal decreto Mise del 6 agosto del 2020, anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, che dovrà essere adottato entro il 9 febbraio 2022.
I prezzari cui fa riferimento il Dm Requisiti Ecobonus (Dm 6 agosto 2020), compreso il prezzario della Dei, si applicano anche per asseverare la congruità delle spese richiesta, nel caso in cui si opti per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, per gli interventi di riduzione del rischio sismico connessi al Superbonus/Sismabonus, per il bonus facciate e per gli interventi del bonus ristrutturazioni e di efficientamento energetico.
I costi per l’asseverazione delle spese e visto di conformità saranno detraibili mentre i nuovi controlli imposti dall’Antifrode si applicheranno solo ai lavori di importi superiori ai 10 mila euro. Restano sempre esclusi invece i controlli sui lavori che rientrano nell’edilizia libera, in questo caso senza tetti di spesa.
Quali sono le ricadute per i committenti e quindi per i proprietari di casa di queste novità legislative? Ne parliamo con Stefano Crestini, presidente di ANAEPA Confartigianato Edilizia.
“Come Anaepa ci pareva un’incongruenza il fatto che ad esempio all’interno della stessa regione, città o via, vi fosse la possibilità per un palazzo che aveva fatto ricorso all’agevolazione del 110% di poter rapportare i costi al Dei, mentre per il palazzo accanto che aveva fatto ricorso all’agevolazione al 90% non si potesse fare. Finalmente queste situazioni irrazionali sono state superate. Il Dei è uno strumento di valenza nazionale e offre una serie ampia di voci che permette di andare nel dettaglio per verificare la congruità delle spese. La Legge di Bilancio ha poi definito, ci auguriamo in maniera duratura, le regole e le procedure per inviare i documenti all’Agenzia delle entrate”.
Quali sono i vantaggi per chi decide di fare un lavoro di ristrutturazione?
“Da qui ai prossimi tre-quattro anni sia per il Bonus facciate sia per gli altri bonus minori, come per il cosiddetto Superbonus, mi sento di poter dire che i committenti potranno dormire sonni tranquilli, perché quanto verrà proposto dal tecnico o dall’impresa dovrà essere accompagnato da una dichiarazione che afferma che i prezzi previsti per realizzare i lavori saranno oggettivamente sostenibili con riferimenti indicati dal ministero competente, anche a fronte di un successivo controllo da parte dell’Agenzia delle entrate.
Il committente in questo senso è decisamente più tutelato, fermo restando che deve essere consapevole che tali prezzi si riferiscono solo al lavoro da eseguire esclusi quindi gli oneri finanziari che l’impresa deve sostenere per recuperare lo sconto in fattura. Le imprese, infatti, per poter lavorare, difficilmente possono tenersi in pancia, o meglio nel cassetto fiscale, tale importo e devono cedere lo sconto in fattura per recuperare liquidità. Dall’altra parte la cessione a terzi, istituti bancari, poste ecc, fa sì che l’impresa incameri un importo che è in ogni caso scontato dal cessionario interpellato, dato che il valore di quel credito viene anticipato e quindi attualizzato”.
Sarà quindi possibile avere prezzi più chiari e a prova di sorpresa?
“I prezzi di riferimento per l’asseverazione del tecnico ai fini dell’agevolazione fiscale sono costituiti dai prezzari regionali e dal Dei. Questi prezzi e quelli contenuti nell’offerta fatta dall’impresa al committente possono anche non coincidere: il prezzo finale dell’offerta dipende anche dalle difficoltà organizzative delle impresa, ad esempio in relazioni a specificità tecniche del lavoro da eseguire, e da fattori di mercato, ed appunto da oneri finanziari.
Teniamo conto che i costi dell’energia e delle materie prime restano elevati. Chiaramente il rapporto tra cliente e impresa va sempre regolato fissando un’apposita clausola di revisione prezzi che ricordiamo però deve essere sempre giustificata da pezze d’appoggio. In genere la dicitura è costituita dalla frase: “Si valuterà in contradditorio l’eventuale aumento dei prezzi non prevedibile al momento della stipula”. Ragionevolmente però, si parla di potenziali aumenti intorno al 20 per cento. Ma l’agevolazione fiscale, se si guarda al costo totale dei lavori, nonostante un clima che vede un’inflazione crescente e il caro materie prime, costituisce un’opportunità imperdibile per rinnovare il patrimonio immobiliare italiano”.
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