Il 12 novembre 2021 è una di quelle date che passeranno alla
storia. Dopo anni di detrazioni fiscali in edilizia senza misure di
controllo particolari, a partire da questa data sono in vigore le
misure antifrode previste dal Decreto Legge n. 157/2021 (Decreto
antifrode) e poi abrogate e riconfermate dalla Legge n. 234/2021
(Legge di Bilancio 2022).
Bonus edilizi: le misure antifrode
In particolare, le misure di controllo già previste per le
detrazioni fiscali del 110% sono state estese anche agli altri
bonus edilizi che utilizzano le opzioni alternative (sconto in
fattura e cessione del credito) di cui all’art. 121 del Decreto
Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).
E, oltre al superbonus, stiamo parlando delle seguenti
detrazioni fiscali:
- bonus ristrutturazione edilizia (articolo 16-bis, comma 1,
lettere a) e b) del d.P.R. n. 917/1986, TUIR); - ecobonus (articolo 14 del D.L. n. 63/2013);
- sismabonus (articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del D.L. n.
63/2013); - bonus facciate (articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27
dicembre 2019, n. 160); - bonus fotovoltaico (articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del
d.P.R. n. 917/1986, TUIR); - bonus colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (articolo
16-ter del D.L. n. 63/2013); - bonus barriere architettoniche (articolo 119-ter del D.L. n.
34/2020).
Per tutti gli anni di funzionamento dei suddetti bonus, i
contribuenti possono scegliere se fruire della detrazione fiscale
in dichiarazione dei redditi, oppure optare:
- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo
dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso,
anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da
questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di
importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva
cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di
credito e gli altri intermediari finanziari; - per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con
facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli
istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Nel caso di utilizzo di una delle due opzioni alternative, dal
12 novembre 2021:
- il contribuente richiede il visto di conformità dei dati
relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei
presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli
interventi; - i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese
sostenute.
Rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il
rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle
asseverazioni sulla base dell’aliquota prevista dalle singole
detrazioni fiscali spettanti.
Bonus edilizi e misure antifrode: le eccezioni
Tali disposizioni non si applicano nei seguenti casi:
- alle opere già classificate come attività di edilizia
libera; - agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000
euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni
dell’edificio;
fatta eccezione per gli interventi che accedono al bonus
facciate.
Bonus edilizi e misure antifrode: gli interventi di edilizia
libera
Quali sono gli interventi di edilizia libera che accedono a
detrazioni fiscali senza necessità di adempiere alle misure
antifrode?
Fatte eccezione del bonus facciate, che come detto richiede
sempre queste misure in caso di utilizzo con opzioni alternative,
l’art. 6 del d.P.R. n. 380/2001 definisce gli interventi che
possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo (edilizia
libera):
- manutenzione ordinaria;
- installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza
termica utile nominale inferiore a 12 Kw; - eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la
realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che
alterino la sagoma dell’edificio; - opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che
abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca
di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro
edificato; - movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio
dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi
gli interventi su impianti idraulici agrari; - serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura,
funzionali allo svolgimento dell’attività agricola; - opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive
esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere
immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e,
comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni
comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto,
previa comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione
comunale; - opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche
per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di
permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale,
ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente
interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali
tombati; - pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, come
definiti alla voce 32 dell’allegato A al regolamento edilizio-tipo,
adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20
ottobre 2016, n. 125/CU o degli impianti di cui all’articolo 87 del
codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, posti su strutture e manufatti
fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza,
da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del
Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; - aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle
aree pertinenziali degli edifici.
Bonus edilizi e misure antifrode: il glossario dell’edilizia
libera
Molto più dettagliato è il
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 2 marzo
2018 che riporta il glossario contenente l’elenco non esaustivo
delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività
edilizia libera.
Si tratta di 58 tipologie di opere a cui
corrispondono 58 tipologie di elementi relative alle
seguenti 12 categorie di intervento:
- manutenzione ordinaria (d.p.r. n.
380/2001, art. 6 comma 1, lett. a); art.3, comma 1, lett. a) e
d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II – Edilizia – attività 1) con
25 principali opere alle quali corrispondono 25 principali
elementi; - pompe di calore di potenza termica utile nominale
inferiore a 12 kW (d.p.r. n. 380/2001, art. 6 comma
1, lett. a-bis) e d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II -Edilizia-
attività 2) con una principale opera alla quale corrisponde un
principale elemento; - depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità
complessiva non superiore a 13 mc (d.lgs. n.
128/2006, art. 17) con una principale opera alla quale corrisponde
un principale elemento; - eliminazione delle barriere
architettoniche (d.p.r. n. 380/2001, art. 6 comma 1,
lett. b) e d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II – Edilizia –
attività 21) con 5 principali opere alle quali corrispondono 5
principali elementi; - attività di ricerca nel
sottosuolo (d.p.r. n. 380/2001, art. 6 comma 1, lett.
c) e d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II – Edilizia – attività
23) con una principale opera alla quale corrisponde un principale
elemento; - movimenti di terra (d.p.r. n. 380/2001,
art. 6 comma 1, lett. d) e d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –
Edilizia – attività 24) con 3 principali opere alle quali
corrispondono 3 principali elementi; - serre mobili stagionali (d.p.r. n.
380/2001, art. 6 comma 1, lett. e) e d.lgs. n. 222/2016, Tab. A,
Sezione II – Edilizia – attività 25) con una principale opera alla
quale corrisponde un principale elemento; - pavimentazione di aree
pertinenziali (d.p.r. n. 380/2001, art. 6 comma 1,
lett. e-ter) e d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II – Edilizia –
attività 27) con 4 principali opere alle quali corrispondono 4
principali elementi; - pannelli fotovoltaici a servizio degli
edifici (d.p.r. n. 380/2001, art. 6 comma 1, lett.
e-quater) e d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II – Edilizia –
attività 28) con una principale opera alla quale corrisponde un
principale elemento; - aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di
pertinenza (d.p.r. n. 380/2001, art. 6 comma 1, lett.
e-quinquies) e d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II – Edilizia –
attività 29) con 9 principali opere alle quali corrispondono 9
principali elementi; - manufatti leggeri in strutture
ricettive (d.p.r. n. 380/2001, art. 3 comma 1, lett.
e-bis) previa comunicazione avvio lavori e d.lgs. n. 222/2016, Tab.
A, Sezione II – Edilizia – attività 16) con una principale opera
alla quale corrisponde un principale elemento; - opere contingenti temporanee (d.p.r. n.
380/2001, art. 6 comma 1, lett. e-quinquies) e d.lgs. n. 222/2016,
Tab. A, Sezione II – Edilizia – attività 26) con 6 principali opere
alle quali corrispondono 6 principali elementi,
tutte rientranti nel regime giuridico dell’Edilizia libera.
Bonus edilizi e misure antifrode: incrociare i dati
A questo punto occorre determinare quali di questi interventi
possono accedere alle detrazioni fiscali richiamate. A esempio, il
bonus ristrutturazioni edilizie può essere utilizzato:
- sulle parti comuni di edifici residenziali per gli interventi
di:- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia;
- sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi
categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze per gli
interventi di:- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia.
Chiaro è che occorre fare la dovuta attenzione a non confondere
sulla singola unità immobiliare un intervento di manutenzione
ordinaria che non accederebbe al bonus ristrutturazioni, da uno di
manutenzione straordinaria.
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