
La 66esima puntata di Euroconference In Diretta si è aperta, come di consueto, con la sessione “aggiornamento”, nell’ambito della quale sono state richiamate le novità della scorsa settimana.
La sessione “adempimenti e scadenze” è stata poi dedicata alle nuove norme sulle comunicazioni preventive per i lavoratori autonomi occasionali mentre nell’ambito della sessione “caso operativo” sono state analizzate le novità introdotte dalla Legge di bilancio 2022 in materia di credito d’imposta investimenti nel Mezzogiorno.
Durante la sessione “approfondimento”, infine, è stato esaminata la definizione di holding nell’ambito della disciplina in materia di conferimento a realizzo controllato.
Numerosi sono stati i quesiti ricevuti: anche oggi, come le scorse settimane, pubblichiamo la nostra top 10 dei quesiti che abbiamo ritenuto più interessanti, con le relative risposte.
Sul podio, questa settimana, per noi ci sono:
3. COMUNICAZIONE LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE: ESCLUSI I CONDOMÌNI
2. CESSIONE DEL CREDITO E SCONTO IN FATTURA: DECORRENZA DELLE NOVITÀ
1. COMUNICAZIONE LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PER IL PROFESSIONISTA
# 10
Trasferimento del bene agevolato col credito Mezzogiorno da una zona assistita ad altra zona assistita
L’impresa Alfa ha beneficiato del credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno destinati a struttura produttiva ubicata in Sicilia. Il bene agevolato è stato successivamente trasferito nella struttura produttiva localizzata in Puglia: scatta il recapture se il trasferimento è avvenuto entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione?
P.S.
Secondo la risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello n. 251/2020 il trasferimento dei beni agevolati da un Comune di una zona assistita dal beneficio ad un Comune ubicato in una anch’essa assistita dal beneficio con la medesima intensità non comporta l’applicazione del recapture ovvero la perdita dell’agevolazione o la rideterminazione del credito.
Secondo l’Agenzia infatti: “nel presupposto che l’investimento originario riferibile alla sede del comune BETA, qualora realizzato fin da subito nella struttura produttiva (localizzata in provincia di GAMMA), zona anch’essa assistita dal beneficio, abbia tutti i requisiti per fruire del credito d’imposta per il Mezzogiorno con la medesima intensità, non è necessario rideterminare il credito d’imposta maturato dall’istante”.
# 9
Superbonus: rilevanza pertinenze per il calcolo della superficie
Nella risposta sul superbonus non si parla di pertinenze: entrano nel computo della superficie?
A.A.
La domanda si riferisce al tema affrontato nell’ambito della risposta all’istanza di interpello n. 10 dell’11 gennaio 2022, commentata nel corso della puntata ad avente ad oggetto il calcolo della superficie delle unità immobiliari residenziali e di quelle non residenziali ai fini della verifica della prevalenza delle prime.
Il quesito proposto non è affrontato nell’ambito della richiamata risposta, in quanto dalla lettura dell’istanza non emerge la presenza di pertinenze.
Al fine di fornire una risposta può essere però utile fare riferimento ad un’altra recentissima risposta delle Entrate: la n. 5 del 7 gennaio 2022, la quale, pur non avendo ad oggetto il caso di un condominio, ma quello di un edificio con unico proprietario, ha chiarito che le pertinenze non assumono rilievo ai fini del computo in esame.
# 8
Raddoppio dei termini e morte del contribuente
Se con la disciplina del D.Lgs. 128, il contribuente nei cui confronti è stata presentata denuncia muore, si applica il raddoppio dei termini nei confronti dell’erede?
R.M.
La risposta è legata alla modifica normativa operata con il D.Lgs. 128/2015, in forza del quale il raddoppio dei termini di decadenza previsto per le violazioni penali non opera qualora la denuncia da parte dell’Amministrazione finanziaria sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini.
A parere di chi scrive, anche alla luce della pronuncia che è stata commentata nel corso della puntata di Euroconference In Diretta (Corte di Cassazione, sentenza n. 493 dell’11.01.2022), si ritiene che non possa operare il raddoppio dei termini.
# 7
Rapporto di lavoro autonomo occasionale ed enti no profit
Gli Enti non profit (senza P.IVA) devono fare la comunicazione?
R.C.
No, in quanto sono soggetti a questi obblighi soltanto gli imprenditori.
# 6
Rivalutazione e rilevazione della fiscalità differita
Una società ha effettuato nel bilancio al 31/12/2020 la rivalutazione (D.L. 104/2020) solo ai fini civilistici delle partecipazioni detenute in società controllate, classificate sin dall’origine tra le immobilizzazioni finanziarie.
Non essendovi previsioni di cessione delle partecipazioni e considerato che le società partecipate potrebbero anche ridurre il valore del loro patrimonio netto rispetto a quello al 31/12/2020, deve essere in ogni caso rilevata la fiscalità differita sull’intero importo rivalutato?
P.D.
Il punto 23 del documento interpretativo della Fondazione Oic n. 7 «Legge 13 ottobre 2020, n. 126 – Aspetti contabili della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni» afferma che, nel caso in cui i maggiori valori iscritti nell’attivo non siano riconosciuti ai fini fiscali, la rivalutazione determina l’insorgenza di una differenza temporanea tra il valore contabile delle attività rivalutate e il loro valore ai fini fiscali.
Alla data della rivalutazione, la società è pertanto tenuta a iscrivere le imposte differite (Ires e Irap) direttamente a riduzione della riserva iscritta nel patrimonio netto.
Negli esercizi successivi, le imposte differite dovranno essere riversate a conto economico in misura corrispondente al realizzo del maggior valore attraverso l’ammortamento, la cessione dell’immobile o mediante una riduzione per perdita di valore (Oic 25).
# 5
Comunicazione lavoro autonomo occasionale: escluse le Asd
Se questo tipo di applicazione vale anche per le collaborazioni occasionali per le ASD?
C.L.
Le disposizioni in materia di comunicazione preventiva dei lavoratori autonomi occasionali sono state introdotte nell’ambito delle previsioni di cui all’articolo 14 D.Lgs. 81/2008, disciplinante i provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale.
Dal punto di vista soggettivo, pertanto, l’ambito di applicazione è il medesimo previsto per i richiamati provvedimenti, ragion per cui può essere utile richiamare i chiarimenti in passato espressi dallo stesso Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Con la Nota 20 giugno 2017, n. 5546, faq n. 4, è stata esclusa la possibilità di estendere i provvedimenti di sospensione a soggetti quali Onlus, studi professionali (non organizzati in forma societaria), Asd, Associazioni culturali musicali e consimili senza scopo di lucro.
In questi casi, infatti, non sussiste un’attività imprenditoriale, intesa come attività economica organizzata, esercitata in modo professionale al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi, salvo che nel corso dell’ispezione non vengano accertati in fatto detti elementi.
#4
Lavoro autonomo occasionale con pagamento ancora da effettuare
In caso di prestazione occasionale svolta nel corso del 2021 e conclusasi ante 21.12.21 ma non ancora pagata, come ci si deve comportare?
S.M.D.C.A.
Se il rapporto di lavoro autonomo occasionale è scaduto prima del 21.12.2021 non deve essere fatta alcuna comunicazione. È irrilevante, a tal fine, la data di pagamento.
# 3
Comunicazione lavoro autonomo occasionale: esclusi i condomìni
Comunicazione lavoro occasionale anche da parte del condominio per attività dell’amministratore che opera senza partita iva?
L.R.
No, non sussiste in questo caso alcun obbligo.
A conferma della risposta appena fornita può essere utile richiamare anche le Faq pubblicate dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro in data 17.01.2022.
Alla specifica domanda “L’obbligo si applica anche ad un amministratore di condominio, pensionato, che prende il compenso una volta l’anno?” è stato risposto come segue: “L’obbligo interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori. Ai fini del quesito posto si esclude che possano rientrare i condomini”.
# 2
Cessione del credito e sconto in fattura: decorrenza delle novità
In caso di cessione del credito d’imposta entro 16.3.22 per interventi con CILA eseguiti, fatturati e bonificati entro 12.11.21 e con spese tecniche fatturate e bonificate a dicembre 2021 è necessaria asseverazione spese e visto conformità?
B.S.A.
L’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese ai fini dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, previsto per i bonus diversi dal superbonus, si applica, in via di principio, alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del Decreto Antifrodi).
Tuttavia, come chiarito dall’Agenzia delle entrate con la circolare 16/E/2021 “si ritiene meritevole di tutela l’affidamento dei contribuenti in buona fede che, in relazione ad una fattura di un fornitore, abbiano assolto il relativo pagamento a loro carico ed esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto anti-frodi, anche se non abbiano ancora provveduto alla comunicazione all’Agenzia delle entrate . Si ritiene, pertanto, che in tali ipotesi non sussista il predetto obbligo di apposizione del visto di conformità alla comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate e di attestazione della congruità della spesa”.
Si ricorda, inoltre, che importanti novità sono state in tale ambito introdotte dalla Legge di bilancio 2022. L’articolo 1, comma 29, L. 234/2021, modificando l’articolo 121 D.L. 34/2020 ha previsto che sono esclusi dall’obbligo di visto di conformità e di attestazione di congruità le opere già classificate come attività di edilizia libera e gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi per i quali è riconosciuta la possibilità di beneficiare del bonus facciate.
# 1
Comunicazione lavoro autonomo occasionale per il professionista
Comunicazione lavoro autonomo occasionale. Nella slide leggo che l’obbligo riguarda solo i committenti “imprenditori”. Quindi il professionista non è obbligato?
G.V.V.
La Nota n. 29/2022 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro espressamente chiarisce che l’obbligo di comunicazione preventiva del lavoro autonomo occasionale è previsto all’interno della disciplina in materia di sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all’articolo 14 D.Lgs. 81/2008, ragion per cui anche il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.
I soggetti che non rivestono la richiamata qualifica non sono pertanto tenuti a rispettare i nuovi obblighi; da ciò ne consegue che gli esercenti attività di lavoro autonomo ai sensi degli articoli 2222 e 2229 cod. civ. non sono obbligati ad effettuare la prevista comunicazione preventiva.
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