Risponde l’esperto Massimo Faroldi – Consulente assicurativo Confedilizia Parma
Buongiorno, abito in un condominio e nell’ultima assemblea condominiale si è deciso di ristrutturare l’immobile approfittando dei vari Bonus e SuperBonus 110%. Come ci si può proteggere da eventuali responsabilità derivanti dai lavori di straordinaria manutenzione? Lettera firmata
Gentile lettore, nel caso che Lei espone è il condominio, quale committente dei lavori, che può essere ritenuto responsabile per danni involontariamente causati a terzi nell’ambito dei lavori affidati e quindi passibile di richieste risarcimento danni. Nella fattispecie per tenere indenne il condominio da queste eventuali pretese bisogna verificare che nella polizza fabbricati del condominio sia presente la garanzia responsabilità civile per la committenza in quanto trattasi di garanzia facoltativa. Tale garanzia copre appunto i danni causati a terzi in relazione alla committenza di lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione, demolizione semprechè il Condominio abbia designato un responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs.81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni e che dall’evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall’articolo 583 del Codice Penale.
Buongiorno, ho recentemente acquistato un appartamento in una località di montagna volevo chiedere se le polizze assicurative coprono anche il rischio neve sull’immobile. Grazie. Lettera firmata
Egregio lettore, le polizze assicurative del fabbricato possono coprire anche questo tipo di rischio previsto sia nella sezione Danni ai Beni sia nella sezione Danni a Terzi. Nella Sezione Danni ai Beni generalmente deve però essere richiamata in polizza la specifica sezione. Con questa garanzia infatti la Compagnia Assicurativa indennizza i danni materiali e diretti al fabbricato assicurato causati da sovraccarico di neve sui tetti. Alcune compagnie prevedono nella sezione Danni a Terzi, l’indennizzo di eventuali danni involontariamente causati a terzi, compresi i locatari, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose derivanti dalla mancata rimozione di neve e ghiaccio da tetti, marciapiedi e altre superfici.
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