Nuova stretta sui bonus edilizi e sul Superbonus 110%, contenuta nel Decreto “Sostegni-ter”
Nuova stretta sul Superbonus al 110%. Infatti, il decreto Sostegni-ter prevede che il credito può essere oggetto di una sola cessione. La misura, approvata dal Consiglio dei ministri, si allarga alla cessione di tutti i crediti d’imposta, dal superbonus del 110% a quelli edilizi, passando per la tax credit affitti alla sanificazione dei luoghi di lavoro o per l’acquisto di Dpi. La cessione multipla dei crediti d’imposta viene bloccata dall’articolo 26 della bozza del testo, che prevede la possibilità di cedere una sola volta il credito, da parte dell’impresa agli intermediari finanziari. Anche per lo sconto in fattura vale la stessa regola: da quando lo sconto si trasforma in credito d’imposta per l’impresa, scatta il nuovo vincolo di una sola cessione.
Il Decreto Legge Sostegni-ter recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”, lancia quindi un nuovo provvedimento d’urgenza e modifica anche l’art. 121, comma 1 del Decreto Rilancio che prevede che i soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente “per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito “cedibile dai medesimi” ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione.
In alternativa, si può optare per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari “senza facoltà di successiva cessione”.
Inoltre, si prevede che i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati oggetto di una delle due opzioni alternative, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti. In caso di violazione delle nuove regole i contratti saranno dichiarati nulli. La norma mira ad evitare la produzione di false fatturazioni, che generano crediti di imposta, ceduti a loro volta a intermediari finanziari. Già con il decreto-legge n. 157 dell’11 novembre 2021, detto “Decreto anti-frodi”, recante “Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche” erano state introdotte nuove modalità di controllo per contrastare i comportamenti fraudolenti e rafforzare le verifiche di fruizione di determinati crediti d’imposta e detrazioni.
Source: missionerisparmio.it
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